Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33312 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14921 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
Oggetto:
Tributi –
DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8514/13/2021 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 03/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, un credito IVA per complessivi 208.059,00 euro, di cui 97.059,00 euro relativo all’anno 2004 e 111.000,00 euro relativo all’anno 2008, entrambi chiesti a rimborso con presentazione del relativo ModNUMERO_DOCUMENTO, impugnò con separati ricorsi sia il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria, sia il successivo provvedimento dell’Agenzia delle entr ate di sospensione dei rimborsi richiesti per la presenza di carichi pendenti.
La sentenza di rigetto dei ricorsi riuniti pronunciata dalla CTP di Napoli veniva confermata dalla CTR della Campania che negava la legittimazione del cessionario a proporre istanza di rimborso e la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla controversia concernente la sospensione del rimborso.
Il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE venne accolto da questa Corte con ordinanza n. 14849 del 13 luglio 2020.
Dopo aver premesso che «appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia stato rifiutato il rimborso, restando irrilevante che il ricorso sia stato proposto dal cessionario del bene, invece che dal
soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che la cessione importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente e che la controversia ha comunque l’attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il contribuente», questa Corte nella citata ordinanza, con riferimento al primo motivo di ricorso, affermava che «il cessionario di un credito i.v.a. è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili gli atti dell’ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche ed alle sanzioni irrogate al cedente» e,, con riferimento al secondo motivo, che «il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso del credito i.v.a. è impugnabile per vizi propri dinanzi alle commissioni tributarie, in quanto riconducibile alla categoria residuale prevista nell’art. 19, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 546 del 1992, riferita ad «ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie».
Pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al giudice d’appello per nuovo esame.
Riassunta la causa da parte della società contribuente, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettava «il ricorso in riassunzione» ( rectius : l’originario appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) sostenendo che l’estratto di ruolo, così come la sua produzione consentiva l’ammissione dei concessionari della riscossione al passivo fallimentare, in virtù del principio affermato da Cass. n. 20784 del 2017, era idoneo a provare l’esistenza di carichi pendenti e, quindi, del controcredito dell’amministrazione finanziaria; che la RAGIONE_SOCIALE «non era titolare di un credito certo sorto prima e durante la procedura concorsuale» sicché era compensabile con il debito fiscale della società sorto anteriormente
alla procedura liquidatoria; che la domanda della RAGIONE_SOCIALE non poteva comunque essere accolta per difetto di prova dell’effettiva sussistenza del credito chiesto a rimborso.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replica l’intimata con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115, 384 e 394 cod. proc. civ., 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 1241 e segg. e 2697 cod. civ., 56 L. Fall. e 23 del d.lgs. n. 472 del 1997. Sostiene la ricorrente che la CTR, in violazione e falsa applicazione delle disposizioni censurate, aveva erroneamente ritenuto che è consentito all’Ufficio finanziario che abbia sospeso il rimborso di un credito fiscale per asseriti carichi erariali e non per contestazioni sull’ an e sul quantum di esso, eccepire per la prima volta la mancata prova di detto credito e, per tale via, richiedendo alla parte contribuente di fornire la prova del credito nel giudizio di rinvio in cui, invece, tale attività è preclusa.
Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 14, 15, 24, 25, 26, 45, 87 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 56 L. Fall., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’estratto di ruolo sufficiente a provare l’esistenza di carichi pendenti e, quindi, del controcredito dell’amministrazione finanziaria da opporre in compensazione e a fondamento del provvedimento di sospensione del rimborso richiesto.
Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa fatti storici oggetto di discussione tra le parti e decisi per il giudizio in base agli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 14, 15, 24, 25, 26, 45, 87 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 56 L. Fall., costituiti dal fatto che «l’Erario non stava affatto domandando l’ammissione del proprio credito al passivo fallimentare», in cui, diversamente che nel caso di specie, l’estratto di ruolo era idoneo allo scopo, e che l’amministrazion e finanziaria non aveva mai contestato il diritto al rimborso nei gradi di merito e, per di più, era stato riconosciuto da controparte nel giudizio avanti a questa Corte.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, per la particolare rilevanza delle questioni poste nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis1 cod. proc. civ., e che per tale ragione il ricorso va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023