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Rimborso IVA cessionario: quando è possibile agire?

Un istituto di credito ha richiesto un rimborso diretto dall’amministrazione finanziaria per l’IVA ritenuta pagata in eccesso sulle forniture di energia elettrica, a causa dell’inclusione degli oneri di sistema nella base imponibile. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, ribadendo il principio secondo cui solo il fornitore, e non il consumatore finale, ha la legittimazione a richiedere il rimborso IVA allo Stato. La via corretta per il consumatore è l’azione civile contro il fornitore, salvo i rari casi in cui tale azione si riveli impossibile.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA Cessionario: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Azione Diretta

Quando un consumatore o un’impresa paga una fattura, l’IVA è una voce di costo ben nota. Ma cosa succede se quell’IVA è stata calcolata su una base imponibile errata e, di conseguenza, risulta pagata in eccesso? La domanda cruciale diventa: a chi bisogna chiedere la restituzione? Direttamente allo Stato o al fornitore che ha emesso la fattura? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, definendo i confini del diritto al rimborso IVA cessionario e chiarendo i ruoli dei diversi soggetti coinvolti.

I Fatti di Causa: la Richiesta di Rimborso per gli Oneri di Sistema

Il caso ha origine dalla richiesta di un istituto di credito che, in qualità di consumatore finale di energia elettrica, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso di una quota di IVA versata. Secondo l’istituto, l’imposta era stata erroneamente calcolata includendo nella base imponibile anche i cosiddetti ‘oneri generali di sistema’ (OGSE), costi che a suo avviso non avrebbero dovuto essere assoggettati a IVA.

L’istituto di credito, svolgendo attività esenti da IVA, non poteva portare in detrazione l’imposta assolta sugli acquisti. Pertanto, ha tentato la via dell’azione diretta contro l’amministrazione finanziaria per recuperare quanto riteneva di aver pagato indebitamente. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari hanno respinto la richiesta, negando la legittimazione ad agire della società.

La Struttura del Rapporto IVA e la Legittimazione al Rimborso IVA Cessionario

Il cuore della controversia giuridica risiede nella struttura stessa del meccanismo IVA. L’imposta sul valore aggiunto si basa su un rapporto giuridico tributario che si instaura esclusivamente tra chi fornisce il bene o il servizio (il ‘cedente’ o ‘prestatore’) e lo Stato. È il fornitore che emette fattura, incassa l’IVA dal cliente e ha l’obbligo di versarla all’Erario.

Il cliente finale (il ‘cessionario’), pur sopportando il carico economico dell’imposta, è formalmente estraneo a questo rapporto pubblicistico. La relazione che lo lega al fornitore per quanto riguarda l’IVA pagata è di natura privatistica e civilistica.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso dell’istituto di credito. I giudici supremi hanno ribadito che, in linea di principio, l’unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA indebitamente versata allo Stato è il cedente/prestatore.

Il cessionario che ritiene di aver pagato un’IVA non dovuta non può agire direttamente contro l’amministrazione finanziaria. La sua strada maestra è quella dell’azione di ‘ripetizione dell’indebito’ prevista dal codice civile, da intentare contro il fornitore che ha ricevuto il pagamento. Sarà poi quest’ultimo, una volta restituita la somma al cliente, a potersi rivalere sull’Erario.

La Corte ha anche affrontato le eccezioni a questa regola, elaborate dalla giurisprudenza europea. L’azione diretta del cessionario contro lo Stato è ammessa solo quando l’azione civilistica contro il fornitore sia ‘impossibile o eccessivamente difficile’. L’esempio classico è il fallimento del fornitore, che rende di fatto irrecuperabile il credito. Nel caso di specie, tuttavia, l’istituto ricorrente non ha fornito alcuna prova di trovarsi in una simile situazione. Le argomentazioni basate su un rischio meramente astratto e ipotetico di pregiudizio economico per il fornitore non sono state ritenute sufficienti a integrare tale eccezione.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un principio fondamentale in materia di IVA: la netta separazione tra il rapporto tributario (fornitore-Stato) e quello civilistico (fornitore-cliente). Per il consumatore finale, la via ordinaria per recuperare l’IVA pagata in eccesso passa attraverso un’azione legale contro chi ha emesso la fattura, non contro il fisco. Il rimborso IVA cessionario per via diretta rimane un’ipotesi eccezionale, attivabile solo in presenza di ostacoli concreti e insormontabili, come l’insolvenza del fornitore, che devono essere rigorosamente provati. Questa decisione fornisce certezza giuridica e orienta correttamente le imprese e i consumatori nella gestione di eventuali contestazioni relative all’IVA.

Il consumatore finale (cessionario) può chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IVA pagata in eccesso al fornitore?
No, di regola il consumatore finale non ha questo diritto. L’azione per il rimborso va intentata in sede civile contro il fornitore (cedente/prestatore) che ha incassato l’IVA non dovuta.

Esistono delle eccezioni che permettono al consumatore finale di agire direttamente contro l’Agenzia delle Entrate?
Sì, ma solo in casi eccezionali. La giurisprudenza ammette l’azione diretta contro il fisco quando il rimborso dal fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile, come ad esempio in caso di fallimento del fornitore stesso.

Il fatto che il consumatore sia un soggetto che non può detrarre l’IVA cambia le regole per la richiesta di rimborso?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’impossibilità di detrarre l’IVA non modifica la regola generale. Il rapporto tributario ai fini del versamento e del rimborso intercorre esclusivamente tra il fornitore e l’amministrazione finanziaria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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