Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 197 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1011/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Oggetto: Iva -rimborso -legittimazione
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , dott. AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’ AVV_NOTAIO e dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1741/22/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 17/6/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano il silenzio-rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate formatosi in relazione ad una sua istanza di rimborso dell’Iva versata nel periodo d’imposta 2019, istanza proposta nell’asserito presupposto di un indebito versamento dovuto all’erronea ricomprensione, nella base imponibile dell’Iva da essa pagata in via di rivalsa ai propri fornitori di energia elettrica RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. Ogse).
2. Il Giudice di prime cure respinse il ricorso ritenendo la ricorrente non legittimata a chiedere direttamente all’Erario il rimborso Iva.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, investita dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, accolse il gravame, evidenziando, da un lato, che gli Ogse non rappresentano il
corrispettivo della fornitura di energia elettrica e perciò non vanno inclusi nella base imponibile cui commisurare l’Iva, dall’altro, che anche al cessionario deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire verso l’Erario per il rimborso dell’Iva indebitamente versata a titolo di rivalsa ogniqualvolta, come nel caso di specie, esso resti inciso per intero dall’imposta versata al cedente a causa del compimento in via prevalente di operazioni esenti che non gli danno titolo di detrarre l’Iva assolta in rivalsa.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633/1972» poiché il Giudice di seconde cure si è posto in contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che nega al cessionario/committente il diritto di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell’Iva che esso ritiene di aver erroneamente versato in rivalsa verso i propri fornitori, salvi i casi in cui l ‘azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del cedente/prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Il motivo è fondato.
2.1. Come più volte affermato da questa Corte, in tema di rimborso dell ‘Iva di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all ‘ istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il Fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l ‘Iva di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un ‘ azione di ripetizione d ‘ indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa (v., per un’analitica ricostruzione dei rapporti in temi di Iva e con ampi richiami al
diritto unionale, Cass. n. 13338/2025, nonché Cass. n. 23288/2018, e, ancora, Cass. n. 17169/2015).
2.2. In applicazione del consolidato principio appena richiamato, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini Iva tra la società controricorrente e l’Ufficio finanziario, in quanto l’Iva è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria.
2.3. Né può assumere rilievo la considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l’ Iva e che precedenti pronunce di questa Corte avrebbero precisato che il cessionario che acquista beni nell’esercizio di una impresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto Iva, sicché può chiedere direttamente all’ Erario il rimborso delle somme indebitamente versate innanzi al giudice tributario.
Tale principio trova infatti applicazione soltanto allorché l’Iva indebitamente versata in rivalsa sull ‘ acquisto di beni e servizi destinati all ‘ esercizio dell ‘ attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell ‘ imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il Fisco contesti, in tutto o in parte, che l’Iva assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito). In altri termini, il rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove venga in contestazione il diritto alla detrazione dell’Iva esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l’amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce (v. la già citata Cass. n. 23288/2018).
La fattispecie qui in esame, invece, si pone al di fuori della situazione appena descritta: l’avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore l’Iva , eventualmente non dovuta in base alla non corretta determinazione della
base imponibile, non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo (per un caso in tutto analogo, peraltro vertente tra le stesse parti, v. Cass. n. 8819/2025).
2.4. Solo in casi eccezionali la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rimborso Iva direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell’ Iva nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, come nel caso di fallimento del venditore (v. Corte giust. in causa C564/15, Farkas , cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti , punto 66), esito che discende dalla corretta applicazione del principio di effettività per l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente. La sussistenza di tali circostanze, che il giudice unionale ha frequentemente identificato, in ispecie, nella condizione di insolvenza, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte del cessionario, sicché non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ipotetico quale la possibilità che il cedente/prestatore possa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quella cui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l’i potesi di azione diretta solo quando è certa la non recuperabilità del credito nei confronti del cedente, nel cui ambito non è riconducibile il rischio meramente astratto di un pregiudizio per l’economia del cedente i cui interessi, peraltro, non sono tutelabili in questa sede. Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di Iva è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l’amministrazione finanziaria e il
cedente/prestatore, sicché è quest’ultimo il debitore dell’imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso. La Corte di giustizia (causa C-35/2005) ha precisato, con riferimento all’ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di Iva, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un ‘ azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore; l’ordinamento interno, invero, è strutturato proprio nel senso di consentire l’attivazione della generale azione di indebito oggettivo salvo che, come osservato, sussistano i presupposti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio, configurabile, in linea generale, solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cede il bene o presta il servizio) e l’amministrazione finanziaria.
Le considerazioni svolte rendono superfluo il richiesto rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2.5. La sentenza impugnata, nel riconoscere anche al cessionario che operi in regime di esenzione il diritto di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per il rimborso dell’Iva per l’ammontare dell’imposta non ammessa in detrazione, si è dunque posta in contrasto con gli esposti principi.
L’affermazione del difetto di legittimazione a richiedere il rimborso, nei termini sopra ampiamente argomentati, implica la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Il secondo motivo di ricorso -con il quale si è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la non
imponibilità ai fini Iva degli oneri generali afferenti al sistema elettrico -è pertanto assorbito.
L ‘accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata senza necessità di rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso della società.
Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, vanno integralmente compensate attesa la novità e complessità delle questioni investite dalla controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del l’originario ricorso della società RAGIONE_SOCIALE; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME