Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5216 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: rimborso iva – termine – cessazione attività
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7338/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL con domicilio eletto presso l’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 560/04/2020 depositata in data 16/09/2020; camerale del
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
–NOME impugnava il diniego di rimborso notificatogli relativo all’iva 2009, ritenendo tardiva l’istanza poiché il presupposto del credito si era verificato nel 2010 all’atto della presentazione del mod. Unico con compilazione del quadro RX4, mentre la stessa risultava presentata nel 2018;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
-con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto l’impugnazione e confermato la legittimità dell’atto impugnato;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo illustrato da memoria;
-l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato anch’esso in una unica censura;
Considerato che:
-l’unico motivo di ricorso principale dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 30, 30 ter e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR escluso il diritto al rimborso del contribuente ritenendo erroneamente tardiva l’istanza, nella fattispecie presentata nel caso di cessazione dell’attività;
il motivo è fondato;
costantemente questa Corte ritiene che (tra molte, si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28 settembre 2016 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31 ottobre 2018) in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall’art. 21,
comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.;
e ciò in quanto l’attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l’anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppure necessaria la presentazione del modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso ( ex plurimis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011);
inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che la prospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l’esatta riscossione dell’imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, RAGIONE_SOCIALE; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell’Iva versata “a monte” basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C-438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d’attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C340/95, C- 401/95, C – 47/96, Molenheide e altri);
quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di
esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso ( ex multis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); – la sentenza impugnata si è discostata dai sopra illustrati principi e va quindi cassata con rinvio al giudice del merito, dovendosi qui ribadire che nel caso di compilazione del quadro, che qui si rileva, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata, come nel caso di cessazione dell’attività (Cass., 11 marzo 2021, n. 6876; in termini anche Cass. 10 agosto 2022, n. 24655 che enuncia anche il principio di diritto, ribadito da Cass. 1 settembre 2023, n. 25612) ovvero della morte del contribuente (Cass. 24 luglio 2020,n. 15867);
venendo ora al motivo di ricorso incidentale condizionato, che deve essere esaminato alla luce dell’accoglimento del ricorso principale, rileva il Collegio come lo stesso si appunti sulla nullità in parte qua della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la pronuncia di merito mancato di prender posizione in ordine alla contestazione nel merito del diritto al rimborso opposta dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio, pur avendo il giudice del merito dando atto della sua prospettazione;
anche tale motivo risulta fondato;
dalla trascrizione in ricorso per cassazione degli atti dei gradi di merito si evince in effetti la regolare e tempestiva proposizione di tale eccezione, ben percepita dalla pronuncia impugnata, in ordine alla quale però il giudice di appello ha mancato di esprimersi;
conseguentemente, anche il ricorso incidentale va accolto e pure sotto tale profilo la sentenza va cassata con rinvio al giudice di secondo grado per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.