Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
Oggetto: rimborso iva –
diniego
–
sequestro
impianto fotovoltaico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4078/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore già unica socia della società RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME per procura
speciale alle liti conferita con atto separato e allegato in calce al controricorso (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2329/02/22 depositata in data 02/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE, cessata in data 30 dicembre 2014, impugnava il diniego al rimborso IVA, per l’anno d’imposta 2014, opposto dall’Ufficio; la richiesta di rimborso conseguiva allo scioglimento della società avvenuto il 30 dicembre 2014 ed era stata formulata con la presentazione, in data 2 marzo 2015, della dichiarazione Iva, relativa all’anno d’imposta 2014, riportante un credito di € 33.907,00. Alla stessa data del 30 dicembre 2014, contestualmente allo scioglimento, con piano di riparto, registrato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il credito veniva attribuito alla società RAGIONE_SOCIALE, unica socia della RAGIONE_SOCIALE;
-con la sentenza n. 2928/02/17 la CTP di Bari accoglieva il ricorso; appellava l’RAGIONE_SOCIALE;
-con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado; dopo aver ritenuto, pacifico in atti, perchè non contestato, che le spese di cui si chiede il rimborso riguardano compensi corrisposti ad un ingegnere per prestazioni professionali propedeutiche all’attività di installazione di impianti fotovoltaici che la società intendeva esercitare, la pronuncia di appello ha ritenuto inerenti tali spese; ha inoltre ritenuto che l’attività d’impresa non ebbe a iniziare in forza di circostanza non imputabile ad una scelta arbitraria dell’appellata o, peggio, ad una
finalità fraudolenta della stessa. Infatti, il terreno oggetto dei lavori per l’installazione era stato sottoposto a sequestro e, come affermato dall’appellata e non contestata dall’appellante, al momento del dissequestro dell’area le condizioni di mercato si erano modificate sicché l’attività predetta non sarebbe stata più remunerativa;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria con atto affidato a un solo motivo di impugnazione;
-resiste la società contribuente con controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-l’unico motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972 72 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la CTR fornito un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la spettanza della detrazione IVA, da cui è generato il credito chiesto a rimborso, non conforme alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che ha chiaramente subordinato la spettanza del credito IVA alla circostanza che l’eventuale mancato svolgimento dell’attività sia da addebitare a circostanze estranee alla volontà dell’imprenditore;
-il motivo è infondato;
-invero, la censura, peraltro genericamente impostata sulla ritenuta autonoma decisione della società di recedere dall’attività d’impresa relativa alla installazione dell’impianto fotovoltaico, cozza contro l’accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale ‘ va poi verificato se l’impedimento esula dalla sfera di controllo del soggetto. Nel caso di specie sono state pagate fatture per competenze professionali inerenti i progetti per l’impianto di energia alternativa e l’acquisto del terreno. L’intervenuto sequestro da parte dell’A.G. appare rientrare nel concetto di impedimento che esula dalla sfera di controllo del soggetto’;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3
-tale accertamento di fatto si è risolto, secondo l’apprezzamento che compete unicamente al giudice di merito e che non è suscettibile di impugnazione di fronte a questa Corte Suprema, nella esclusione dell’imputazione a eventi esterni alla volontà della società lo stop all’esecuzione dell’attività d’impresa; essa -nella fattispecie per cui è processo, per come accertato dalla CTR -non risulta dipendere da una scelta autonoma della medesima;
-tale conclusione interpretativa è coerente col diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia; difatti, ha stabilito quella Corte, chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo sicché, in tale evenienza, deve essere riconosciuto il diritto di detrarre immediatamente l’iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista RAGIONE_SOCIALE operazioni che si intendono effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa (Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C110/94, COGNOME; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-37/95, RAGIONE_SOCIALE; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, NOME RAGIONE_SOCIALE; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, COGNOME); invero, è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’iva e, quindi, della detrazione, mentre l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l’entità della detrazione iniziale, nonchè quella RAGIONE_SOCIALE eventuali rettifiche (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, RAGIONE_SOCIALE), altrimenti si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell’imposta che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la medesima attività;
RAGIONE_SOCIALE COGNOME – 4
-è ben vero che al fine di accertare la natura preparatoria e quindi funzionale all’attività di impresa, non può essere ritenuta sufficiente un’intenzione che si articoli sul piano meramente soggettivo o dei propositi: occorre pur sempre che l’intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalità fraudolente o abusive; ciò in conformità alla giurisprudenza unionale (ancora Corte giust. in causa C-672/16, cit.), che ha chiarito però che, se è vero che sono irrilevanti i risultati dell’attività economica, di modo che sull’esistenza del diritto non è destinato a incidere il mancato utilizzo del bene, deve essere comunque accertato che il mancato utilizzo sia indipendente dalla volontà del soggetto passivo che ha acquistato il bene;
-occorre, quindi, in definitiva, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione: anzitutto, che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5559 e 12 febbraio 2020, n. 3396); poi, che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia (Corte giust. in causa C110/94, cit.; Corte giust. 12 novembre 2020, causa C-734/19, RAGIONE_SOCIALE);
-per tali ragioni, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro
4.300,00 oltre a euro 200 per esborsi cui aggiungersi il 15% per spese generali, CPA e iva come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2024.