Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34407 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30788/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 3663/2017 depositata il 21/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 28 dicembre 2004, RAGIONE_SOCIALE , oggi RAGIONE_SOCIALE , chiedeva la restituzione dell’IVA versata nell’anno di imposta 1994 sul presupposto che, per effetto dell’applicabilità dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della direttiva CEE/77/388 del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva sull’IVA), conseguirebbe la rimborsabilità dell’imposta relativa ad operazioni di fornitura di beni e servizi destinati all’esercizio di attività esenti, tra cui quella dalla medesima esercitata, in ambito sanitario, con conseguenti riconoscimento dell’iva non detratta pari al 95% dell’imposta versata, a fronte della detrazione di gran lunga minore spettante in osservanza del regime cd. del ‘pro rata’. Specificava la contribuente che l’istanza non poteva considerarsi tardiva, poiché lo Stato italiano non aveva ancora recepito la direttiva, per cui non si era ancora verificato il presupposto della restituzione.
Avverso il silenzio rifiuto, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Palermo, che, con sentenza n. 252/04/12, pronunciata il 20/03/2012 e depositata il 16/05/2012, l’accoglieva, ritenendo, come emerge dallo stralcio della motivazione riportato in ricorso, ‘ex se’ applicabile la suddetta previsione della direttiva.
Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
Si condividono le argomentazioni e motivazioni dei primi giudici in quanto aderenti alla fattispecie, né l’Ufficio ha prodotto elementi utili a modificare l’orientamento di questo Collegio;
quanto alla prescrizione invocata dall’A.E. si rileva che risulta rispettato il termine decennale, essendo stato chiesto nell’anno 2004 il rimborso dell’IVA indebitamente versata relativa all’anno 1994.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi. La contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa motivazione, non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica del giudice d’appello alla sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 2946 cod. civ., atteso che, a fronte della specifica richiesta di dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità ‘ab origine’ del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dal diritto al rimborso sulla base dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e comunque per intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod. civ., la CTR l’ha rigettata ritenendo che fosse stato rispettato il termine decennale di prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 10 d.P .R. n. 633 del 1972, in quanto la giurisprudenza unionale ed interna ha sancito la non rimborsabilità dell’IVA per operazioni di acquisto destinate all’esercizio di attività esenti.
Fondato è il terzo motivo, con assorbimento degli altri due.
Premesso che la CTR, richiamando la sentenza di primo grado, ha implicitamente ritenuto che dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva derivasse una posizione soggettiva di vantaggio in capo alla contribuente, azionabile mediante rimborso nei limiti dell’ordinaria prescrizione decennale, viene primieramente in conto che, in realtà, l’art. 13 cit. non fonda affatto una tale posizione soggettiva.
Invero, CGUE, Sez. 5, ord. 6 luglio 2006, in cause riunite, C -18/05 e C -155/05, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in materia di ‘altre esenzioni’ di cui all’art. 13, parte B, della sesta direttiva, rispetto alle esenzioni elencate nella parte A, ha affermato che ‘la prima parte dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto
iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione’.
Sez. U, Sentenza n. 355 del 13/01/2010 (Rv. 610768 -01) e Sez. U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008 (Rv. 604643 -01) hanno espressamente condiviso detto insegnamento, affermando che, ‘in tema di IVA, la prima parte dell’art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra d’affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto va interpretato, secondo la Corte Europea (Ord. del 6 luglio 2006, cause riunite C -18/05 e C -155/05), nel senso che l’esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione’.
In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso spiegato dalla contribuente avverso il provvedimento di diniego.
Ne consegue l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo tariffa, seguono invece la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna RAGIONE_SOCIALE , oggi RAGIONE_SOCIALE , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre euro 200 per esborsi e spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, lì 19 ottobre 2023.