Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 912-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nella qualità di rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, della RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2990/VI/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese concernenti I.V.A. indebitamente rimborsata alla contribuente relativamente all’anno di imposta 2007 ;
che la RAGIONE_SOCIALE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 4760/47/14, accolse il ricorso;
che, tanto l’ RAGIONE_SOCIALE, quanto la contribuente proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale condizionata, innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 2990/VI/15, depositata il 26/05/2015 accolse il primo e rigettò il secondo osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, per effetto di quanto previsto dal sopravvenuto art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, di interpretazione autentica (e, perciò, applicabile all’odierno giudizio) dell’art. 74 -ter , comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed adottato in conformità dell’art. 26, comma 4, della VI Direttiva I.V.A. e della giurisprudenza della C.G.U.E. formatasi al riguardo, la RAGIONE_SOCIALE non abbia (più) diritto al rimborso dell’I.V.A. per l’acquisto, da fornitori italiani e per cittadini non residenti nell’Unione Europea, di servizi di autonoleggio per l’Italia, con conseguente legittimità della ripresa operata dall’Ufficio. I medesimi giudici di appello, inoltre, rigettarono il gravame
incidentale della contribuente, ritenendo l’atto impositivo motivato;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nella qualità di rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
che la Procura RAGIONE_SOCIALE, nella persona del sostituto P.G., AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ., instando per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti;
Considerato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 53, 97, 111 Cost, 1, 3 RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente…Inapplicabilità in via retroattiva dell’art. 55 del d.l. n. 69/2013′ (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R., da un lato, erroneamente applicato, in via retroattiva, l’art. 55 cit., in spregio alle norme costituzionali richiamate, nonché alle previsioni contenute nella l. n. 212 del 2000 e, in specie, all’art. 3, a propos ito del divieto di retroattività delle norme fiscali (sollevando, al riguardo, questione di legittimità costituzionale) e, dall’altro, per non avere la C.T.R. considerato che l’art. 55 cit. fa salvi i rimborsi già erogati come nella specie -alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69 (coincidente con il 22 giugno 2013);
che con il secondo motivo la difesa della ricorrente si duole (in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 -ter del d.P.R. n.
633/1972 e dell’art. 310 della direttiva europea 2006/112/CE del Consiglio (c.d. Direttiva Rifusione), nonché dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986…Inapplicabilità dell’art. 74 -ter del d.P.R. n. 633/1972 e 310 della Direttiva Rifusione ai soggetti che non effettuano operazioni attive in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea ‘ (cfr. ricorso, p. 16), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ritenuto applicabile la normativa in esame a dispetto della ‘ mancanza dei requisiti integranti il principio di territorialità di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 633/72 una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia’ (cfr. ricorso, p. 17, ultimi due cpv.);
che i motivi -suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese -sono, nel loro complesso, infondati;
che l’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, conv con mod., dalla l. n. 98 del 2013, prevede che ‘ Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei RAGIONE_SOCIALEatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla
restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ‘;
che questa Corte (cfr. Cass., sez. 5, 6.3.2020, n. 6423, Rv. 657447-01, che si richiama anche quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, cod. proc. civ.) ha già affrontato funditus le plurime questioni sollevate con entrambe le censure in esame, (a) definendo la ratio sottesa all’art. 55 cit., (b) chiarendo le ragioni dell’applicazione dell’art. 74 -ter anche nei confronti di soggetti -quale la ricorrente -non avente stabile organizzazione nel territorio dell’Unione, (c) superando la prospettata questione di legittimità costituzionale e (c) chiarendo le ragioni della disapplicazione del secondo periodo dell’art. 55;
che, in particolare, è stato osservato che: 1) ‘ la previsione di cui all’art. 55, decreto-legge n. 69/2013, interpreta espressamente l’art. 74- ter, d.P.R. n. 633/1972, nel senso che esso si applica anche al caso di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo e turismo stabilite fuori dall’Unione europea ed è quindi chiaro, sotto il profilo della normativa interna, che non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva versata dalla società , ostandovi l’espressa previsione normativa in esame … La finalità della previsione normativa in esame è stata più volte affermata dalla Corte di giustizia che ha precisato che «Detto regime speciale persegue, di conseguenza, un obiettivo di semplificazione delle norme relative all’iva applicabile alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo. Esso mira, del pari, a ripartire il gettito derivante dalla percezione di tale imposta in modo equilibrato tra gli Stati membri, assicurando, da un lato, l’attribuzione del gettito dell’Iva relativo a ciascun servizio individuale allo RAGIONE_SOCIALE membro in cui ha luogo la consumazione finale del servizio e,
dall’altro, l’attribuzione di quello afferente al margine dell’agenzia di RAGIONE_SOCIALEo allo RAGIONE_SOCIALE membro in cui quest’ultima è stabilita (Corte di giustizia, 26 settembre 2013, C-189/11; 26 settembre 2013, C-236/11)». Questa peculiare finalità, va ribadito, viene perseguita mediante la corretta applicazione del meccanismo di funzionamento del sistema “base da base”, e trova il suo fondamento nella previsione di cui all’art. 310, Direttiva n. 2006/112/Cee, secondo cui gli importi dell’imposta sul valore aggiunto imputati all’agenzia RAGIONE_SOCIALE e turismo da RAGIONE_SOCIALE soggetti passivi per le operazioni di cui all’art. 307 effettuate a diretto vantaggio del RAGIONE_SOCIALEatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno RAGIONE_SOCIALE membro. In realtà, la ragione del diniego di detrazione o rimborso configurato dall’art. 310, cit., a livello di normativa unionale, ed attuato nel diritto interno con l’art. 74ter, d.P.R. n. 633/1972, risiede nel fatto che tale limitazione è necessaria al fine di potere assicurare l’attribuzione del gettito a ciascuno dei vari Paesi in cui i servizi facenti parte dei pacchetti sono resi, poiché è proprio tale meccanismo che, mediante il diniego di detrazione o rimborso, consente di assicurare che i servizi forniti durante il RAGIONE_SOCIALEo siano assoggettati all’imposta nei diversi Paesi in cui gli stessi sono erogati. Va quindi osservato che l’intervento normativo di cui all’art. 55, decreto-legge n. 69/2013, è chiaramente funzionale alla corretta applicazione del sistema in esame e, soprattutto, aderente alla funzione che, a livello della normativa unionale, viene configurata ai fini della concreta attuazione RAGIONE_SOCIALE speciale regime Iva in esame. La suddetta previsione normativa evidenzia, in modo chiaro, che l’interpretazione da essa indicata dell’art. 74-ter, d.P.R. n. 633/1972, che si muove nella direzione di limitare il diritto al rimborso dell’Iva anche nel caso di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e turismo
stabilite fuori dall’Unione europea, trova fondamento proprio nella previsione di cui all’art. 310, Direttiva n. 2006/112/Cee, ed è conforme alla finalità e alla ratio di quest’ultima previsione normativa unionale, secondo quanto sopra più specificamente indicato ‘ (cfr. motivazione della richiamata sentenza n. 6423 del 2020, pp. 6-8) ; 2) ‘ il principio della neutralità, che è alla base del funzionamento dell’Iva, opera anche in favore di soggetti Iva residenti fuori dal territorio dell’Unione, essendo, infatti, ad essi riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto al rimborso ovvero alla detrazione. E tuttavia, proprio questo diritto, come visto, trova un limite nel caso in esame, giustificato dalle prevalenti finalità perseguite dalla normativa comunitaria in materia di regime speciale delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEo e turismo, laddove è previsto, per siffatte ipotesi, la non rimborsabilità dell’Iva, sicchè il corretto perseguimento delle suddette finalità esclude in radice la violazione del principio di neutralità dell’Iva, proprio in quanto è il particolare metodo di determinazione dell’imposta che non consente la sua detrazione nei modi ordinari. D’altro lato, una eventuale diversa interpretazione che portasse a concludere per la non applicabilità del regime in esame all’ipotesi di rimborso Iva richiesto da RAGIONE_SOCIALE turistiche non aventi stabile organizzazione nell’Unione troverebbe un limite nel principio unionale di tutela della concorrenza, cui invece occorre fare riferimento per completare la valutazione di conformità della previsione normativa in esame con la normativa unionale. Ed invero, ai sensi dell’art. 3, par. 2, della Direttiva 86/560/Cee, Il rimborso dell’Iva in favore dei soggetti non residenti nel territorio unionale non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità. È su questo profilo che, in realtà, si struttura
l’intervento normativo interpretativo in esame: un eventuale riconoscimento del diritto al rimborso dell’Iva in favore di RAGIONE_SOCIALE e turismo per i costi sostenuti al fine di prestare beni e servizi in favore di propri clienti nel territorio unionale si tradurrebbe in un non consentito migliore trattamento fiscale in loro favore, tenuto conto del fatto che, come visto, i tour operator aventi stabile organizzazione nel territorio dell’Unione non hanno la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva, pur operando nelle medesime condizioni. Ed è proprio questa finalità, tesa a evitare la formazione di non giustificati squilibri sul piano del trattamento fiscale tra operatori economici che operino nelle medesime condizioni, che ha inteso perseguire l’intervento interpretativo di cui all’art. 55, decreto legge n. 69/2013, profilo, peraltro, strettamente connesso con quello, prettamente economico, di non creare situazioni di ingiusti vantaggi competitivi in favore di taluni operatori economici rispetto ad RAGIONE_SOCIALE. Per quanto sopra precisato, l’intervento normativo di cui all’art. 55, decreto-legge n. 69/2013, non si pone in contrasto con la normativa unionale e con i principi espressi dalla Corte di giustizia, essendo, invece, diretto ad applicare, coerentemente, i principi sottesi alla disciplina del regime speciale in materia nonché e ponendosi nella prospettiva del rispetto del principio di pari trattamento in materia di rimborso Iva tra operatori economici che operano nelle medesime condizioni ‘ (cfr. pp. 8 -10); 3) ‘ La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150 del 14 luglio 2015 ha precisato che al legislatore non è precluso di emanare norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), ” purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di
interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU” (sentenza n. 264 del 2012)” (sentenza n. 156 del 2014; così anche, ex plurimis, sentenze n. 78 del 2012, n. 15 del 2012) e ciò accade allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore (sentenza n. 311 del 2009; così anche Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 ottobre 1997, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE contro Regno Unito), nonchè di riaffermare l’intento originale del Parlamento (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 27 maggio 2004, RAGIONE_SOCIALE contro Francia) a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini. Ciò si verifica nel caso di specie, in cui l’intervento normativo interpretativo in esame ha trovato giustificazione proprio al fine di risolvere la questione relativa all’applicabilità dell’art. 74- ter, cit., anche alle agenzia di RAGIONE_SOCIALE e turismo non aventi stabile organizzazione nel territorio dell’Unione, tenuto conto del mutamento di indirizzo operato dalla stessa amministrazione finanziaria, profilo non letteralmente desumibile dal testo del suddetto articolo, ed è stato argomentato, come visto, con la precisa finalità di orientare l’interpretazione «alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea». La necessità, dunque, di definire una questione interpretativa, attesa la non esplicita indicazione letterale nella norma, nonché l’allineamento della regola di cui alla suddetta norma ai principi unionali e, come visto, l’esigenza
di tutelare la parità di trattamento degli operatori economici nella disciplina fiscale del rimborso Iva nella specifico settore delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e turismo, rende l’intervento normativo non solo in linea con la normativa unionale, secondo quanto già esposto, ma anche fondato su criteri di ragionevolezza, dunque non in contrasto con il principio costituzionale di parità delle parti nel processo e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione ‘ (cfr. pp. 10 -11 della motivazione); 4) ‘ Da ultimo, con riferimento alla questione del regime intertemporale previsto dall’art. 55, cit., va osservato che questa Corte (Cass. civ., 27 febbraio 2017, n. 4961) ha precisato che la disciplina in esame si pone in contrasto con l’art. 310 della direttiva 2006/112/CE, che ripropone sul punto la regola già stabilita dall’art. 26, n. 4 della sesta direttiva ed in base al quale “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di RAGIONE_SOCIALEo da RAGIONE_SOCIALE soggetti passivi per le operazioni di cui all’art. 307 effettuate a diretto vantaggio del RAGIONE_SOCIALEatore non sono nè detraibili nè rimborsabili in alcuno RAGIONE_SOCIALE membro”. Ed invero, ancorare la “salvezza” dei rimborsi alla circostanza meramente casuale che, entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 69 del 2013, l’amministrazione finanziaria abbia, o no, recuperato le somme indebitamente rimborsate comporterebbe la rinuncia ingiustificata alla riscossione dell’Iva, che concorre ad alimentare le risorse proprie dell’Unione, oggetto dei rimborsi indebiti non recuperati e determinerebbe, inoltre, una discriminazione tra i contribuenti calibrata sul dato fortuito dell’avvenuto recupero, sicchè nel caso in esame, in cui risalta la chiarezza della norma comunitaria, cui quella nazionale ha inteso dare attuazione, la norma va -in ciò dovendosi dunque disattendere anche le conclusioni formalizzate dalla P.G. senz’altro disapplicata in riferimento alla fattispecie
in esame. Questa opzione si presenta, inoltre, come l’unica costituzionalmente conforme. Si consideri che, in relazione ad un’ipotesi speculare, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 39, legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che “non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate”, la Consulta ha considerato che la limitazione degli effetti economico-finanziari di cui alla norma retroattiva, nel senso di escludere la ripetibilità delle imposte già (indebitamente) pagate, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., anche perché finisce per riservare un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente corrisposto un’imposta non dovuta rispetto a chi, pur trovandosi nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento (Corte Cost. 320/05; analogo principio si legge, tra le altre, anche in Corte Cost. 416/00) ‘ (cfr. pp. 12 -13 della motivazione);
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212…nonché violazione del principio euro -unitario del legittimo affidamento…Inesigibilità del tributo in ipotesi di affidamento del contribuente in precise determinazioni dell’Amministrazione finanziaria ‘ (cfr. ricorso, p. 22), per avere la C.T.R. erroneamente disatteso (sia pure implicitamente) le censure svolte in ordine al carattere esimente, rispetto al pagamento dell’imposta, del legittimo affidamento originato, in essa contribuente, dalla (osservanza della) risoluzione n. 62/1999, in applicazione della quale, peraltro, l’Ufficio ha continuato ad erogare i rimborsi per cui è causa;
che il motivo è inammissibile;
che questa Corte ha da tempo precisato che, in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata (a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente, (b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo e (c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono, essendosi altresì, chiarito (d) che i casi di tutela espressamente enunciati dal comma 2 del cit. art. 10 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardano situazioni meramente esemplificative, legate ad ipotesi ritenute maggiormente frequenti, che non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (così, per il primo intervento in materia, Cass., Sez. 5, 10.12.2002, n. 17576, Rv. 559126-01 e, più recentemente, Cass., Sez. 6-5, 14.1.2015, n. 537, Rv. 634360-01);
che ad analoga conclusione era, d’altronde, giunta anche la precedente Cass., Sez. 5, 11.5.2021, n. 12372, Rv. 661196-01 che, però, all’esito di una compiuta ed argomentata disamina dell’istituto (cfr. la relativa motivazione), ha anche chiarito che ‘ La portata generale del principio affermato dall’art. 10, comma 1, cit. comporta, dunque, la necessità di correlarne l’applicazione alle caratteristiche proprie della specifica fattispecie, dovendosi aver riguardo agli obbiettivi cui mirava la corretta attuazione dell’atto, del procedimento o RAGIONE_SOCIALE svolgersi del rapporto
impositivo ‘ (cfr. p. 19 della motivazione) -in quel caso, all’esito di una minuziosa ricostruzione della fattispecie concreta e dei comportamenti ascrivibili all’Amministrazione, ingeneranti legittimo affidamento del contribuente (cfr. pp. 24-25 della motivazione), si è ritenuta non dovuta la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati in sede di definizione della procedura di accertamento con adesione e quelli richiesti al contribuente con la successiva notifica degli atti impositivi per le corrispondenti annualità;
che, poste tali premesse, la censura in esame è decisamente generica, difettando la prospettazione (in grado di merito, prima, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e, in ogni caso, innanzi a questa Corte, poi) di qualsivoglia elemento in grado di circostanziare la fattispecie -quantomeno in astratto in termini, per l’appunto, di legittimo affidamento ingenerato in capo al contribuente, giacché, da un lato, il rimborso dell’imposta per le annualità precedenti a quella oggetto di ripresa costituisce un atto di per sé neutro (cfr., per una vicenda analoga, Cass., Sez. 5, 3.5.2022, n. 13906, a proposito della affermata insussistenza del legittimo affidamento del contribuente quanto alla rimborsabilità della credito I.V.A., nonostante la mancata emanazione di provvedimenti di diniego di rimborso per venti anni) e, dall’altro, le circolari ministeriali in materia tributaria (pure invocate, nella loro successione, dalla parte ricorrente) non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate (Cass., Sez. 5, 30.9.2020, n. 20819, Rv. 658996-02);
che, in virtù di tali rilievi, non solo risulta irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dalla difesa della contribuente,
ma neppure appare pertinente il richiamo, operato nella memoria ex art.380bis.1 cod. proc. civ. di parte ricorrente, a Cass., Sez. 6-5, 24.2.2023, n. 5743 (non massimata), non chiarendosi nel corpo della relativa motivazione né, tantomeno, essendo stato trascritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità quali sono stati gli elementi concreti, qualificanti la fattispecie oggetto di quel giudizio, sottoposti al vaglio dei giudici di merito e da quelli non esaminati, tali da indurre questa Corte a cassare, con rinvio, la decisione in quella sede impugnata, per essere ‘ mancata, da parte della CTR, una puntuale valutazione in concreto delle circostanze idonee a giustificare l’affidamento incolpevole ‘;
che quanto precede determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso (con cui parte ricorrente ripropone la medesima questione sotto il diverso profilo della omissione di pronunzia cfr. ricorso, p. 25);
che con il quinto motivo, infine, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 55 del d.P.R. n. 633/72 e 7 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000’ (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente rigettato l’appello incidentale condizionato proposto da essa contribuente, ritenendo l’atto impositivo motivato laddove, al contrario, esso presentava una motivazione ‘ plurima, alternativa e sovrabbondante’ (cfr. ricorso, p. 34, terzultimo cpv.), per avere l’Ufficio escluso la rimborsabilità dell’I.V.A. per essere la RAGIONE_SOCIALE, alternativamente, un tour operator (che non può, quindi, detrarre l’I.V.A. per l’acquisto dei servizi di autonoleggio), ovvero un autonoleggiatore (che dovrebbe applicare l’I.V.A. anche sulle operazioni attive), sì da
potersi configurare, nella specie, una indebita detrazione ed una omessa dichiarazione di operazioni imponibili;
che il motivo è infondato;
che la C.T.R., sulla base degli elementi di fatto dalla stessa ricavati dall’atto impositivo, ha ritenuto che l’atto impositivo originate il presente giudizio ‘ contiene tutti gli elementi in fatto e in diritto che hanno consentito l’instaurazione della controversia e che fanno espresso riferimento alla complessa normativa che regola la materia ‘;
che si tratta di un accertamento di fatto di spettanza del giudice di merito, non sindacabile da questa Corte, tanto più considerato che la motivazione dell’avviso di accertamento, che costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, va distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass., Sez. 5, 21.2.2020, n. 4639, Rv. 657346-02);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il quarto. Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione