Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3988-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nella qualità di rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, della RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO
VALLE (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-
avverso la sentenza n. 3648/05/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese concernenti I.V.A. indebitamente rimborsata alla contribuente relativamente all’anno di imposta 2009 nonché, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2009, l’I.V.A. dovuta per prestazioni di autonoleggio effettuate nei confronti di soggetti residenti;
che la RAGIONE_SOCIALE impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 3119/37/16, accolse i ricorsi;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 3648/2017, depositata il 20/06/2017, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, per effetto di quanto previsto dal sopravvenuto art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, di interpretazione autentica (e, perciò, applicabile all’odierno giudizio) dell’art. 74 -ter , comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, in specie, di quanto previsto al secondo periodo di tale norma, ‘ i rimborsi effettuati , anche se medio tempore oggetto di contestazione, devono considerarsi irripetibili ‘ (cfr. p. 2 della motivazione, penultimo cpv.), con assorbimento dei residui motivi di appello;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nella qualità di rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, della RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione degli art. 38 ter, 19 e 74 ter DPR 1972/633, nonché dell’art. 26 della sesta direttiva Iva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 recepita dall’art. 9 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, nonché dell’art. 55 del D.L. 69 del 21/06/2013, convertito dalla Legge 98 del 09/08/2013 ‘ (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente applicato la clausola di salvezza dei rimborsi, prevista dal richiamato art. 55 seconda parte, anche nel caso -quale quello di specie -in cui il rimborso I.V.A. in questione, già effettuato in favore della contribuente alla data di entrata in vigore dell’art. 55 cit., non è rimasto senza contestazione (unica ipotesi in cui la richiamata normativa è destinata a trovare applicazione) ma, al contrario, è stato oggetto di ripresa, per effetto della notifica alla RAGIONE_SOCIALE dell’atto impositivo per cui è causa;
che il motivo è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte dalla parte ricorrente e che vengono di seguito meglio precisate;
che l’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, conv con mod., dalla l. n. 98 del 2013, prevede che ‘ Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ‘;
che questa Corte (cfr. Cass., sez. 5, 6.3.2020, n. 6423, Rv. 657447-01, che si richiama anche quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, cod. proc. civ.) ha già affrontato funditus la questione dell’applicabilità dell’art. 55, secondo periodo, alle ipotesi -quale quella di specie -di rimborsi I.V.A. effettuati anteriormente al 22 giugno 2013, chiarendo che ‘ …con riferimento alla questione del regime intertemporale previsto dall’art. 55, cit., va osservato che questa Corte (Cass. civ., 27 febbraio 2017, n. 4961) ha precisato che la disciplina in esame si pone in contrasto con l’art. 310 della direttiva 2006/112/CE, che ripropone sul punto la regola già stabilita dall’art. 26, n. 4 della sesta direttiva ed in base al quale “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all’art. 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono nè detraibili nè rimborsabili in alcuno RAGIONE_SOCIALE membro”. Ed
invero, ancorare la “salvezza” dei rimborsi alla circostanza meramente casuale che, entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 69 del 2013, l’amministrazione finanziaria abbia, o no, recuperato le somme indebitamente rimborsate comporterebbe la rinuncia ingiustificata alla riscossione dell’Iva, che concorre ad alimentare le risorse proprie dell’Unione, oggetto dei rimborsi indebiti non recuperati e determinerebbe, inoltre, una discriminazione tra i contribuenti calibrata sul dato fortuito dell’avvenuto recupero, sicchè nel caso in esame, in cui risalta la chiarezza della norma comunitaria, cui quella nazionale ha inteso dare attuazione, la norma va senz’altro disapplicata in riferimento alla fattispecie in esame. Questa opzione si presenta, inoltre, come l’unica costituzionalmente conforme. Si consideri che, in relazione ad un’ipotesi speculare, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 39, legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che “non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate”, la Consulta ha considerato che la limitazione degli effetti economico-finanziari di cui alla norma retroattiva, nel senso di escludere la ripetibilità delle imposte già (indebitamente) pagate, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., anche perché finisce per riservare un trattamento deteriore a chi abbia erroneamente corrisposto un’imposta non dovuta rispetto a chi, pur trovandosi nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento (Corte Cost. 320/05; analogo principio si legge, tra le altre, anche in Corte Cost. 416/00) ‘ (cfr. pp. 12-13 della motivazione);
che il mancato sviluppo, ad opera della parte ricorrente e nei termini predetti, di una specifica censura rispetto all’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 55 cit., non osta a che l’esposta conclusione sia assunta ex officio dalla Corte: ed infatti,
è consolidato il principio in virtù del quale il diritto interno in contrasto con il diritto unionale deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione) -arg. da Cass., Sez. 6-5, 24.7.2018, n. 19661;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc ‘ (cfr. ricorso, p. 22), per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi sul motivo di appello, pure proposto da essa RAGIONE_SOCIALE, relativamente alla legittimità delle riprese I.V.A. (non già per i rimborsi non dovuti quanto, al contrario) per la mancata fatturazione e dichiarazione, ad opera della RAGIONE_SOCIALE, di operazioni attive (in specie, il noleggio di autovetture nei confronti di soggetti residenti in Italia);
che il motivo è fondato;
che risulta dalla gravata decisione che, effettivamente, l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE riguardava anche la circostanza che ‘ l’intermediazione tra noleggiatore e privato sono operazioni imponibili ‘: parte ricorrente, peraltro, ai fini della specificità del motivo (ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) ha trascritto alle pp. 11-12 del ricorso le doglianze svolte nel proprio atto di appello avverso la decisione di prime cure, nella parte in cui la C.T.P. aveva escluso che le operazioni di noleggio auto effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di soggetti residenti potessero qualificarsi, per l’appunto, in termini di operazioni attive;
che la gravata decisione, come correttamente osservato dalla difesa erariale, non si confronta tale specifico motivo di appello: né si può ritenere che la decisione sulla non debenza dei rimborsi
abbia determinato un implicito rigetto della questione relativa all’omessa fatturazione delle operazioni attive per cui è causa (difettando, tra le due riprese, qualsivoglia rapporto di antecedenza logico-giuridica che renda la soluzione adottata dalla C.T.R. sulla non debenza dei rimborsi necessariamente incompatibile con l’accoglimento del gravame sull’omessa fatturazione. Arg. da Cass., Sez. 3, 8.5.2023, n. 12131, Rv. 667614-01) o, ancora, che il suddetto motivo di gravame sia ‘coperto’ dall’assorbimento pronunziato dalla C.T.R. all’ultimo cpv. della p. 2 della motivazione, giacché relativo ai soli ‘ ulteriori motivi controdedotti dalla società ‘ e non anche agli altri motivi di gravame principale articolati dalla RAGIONE_SOCIALE;
che proprio l’assorbimento espresso degli ‘ ulteriori motivi controdedotti dalla società ‘ RAGIONE_SOCIALE implica, infine, l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato da questa proposto (cfr. 21 ss. del controricorso): ed infatti, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi – come nella specie – questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass., Sez. 3, 6.6.2023, n. 15893, Rv. 668115-01);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale debba essere accolto, mentre quello incidentale condizionato debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della gravata decisione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione