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Rimborso IVA agenzie viaggi: no se extra-UE

Un’agenzia di viaggi statunitense si è vista negare il rimborso dell’IVA assolta in Italia. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, applicando il regime speciale IVA (art. 74-ter D.P.R. 633/72) che non ammette detrazione o rimborso per i tour operator. La società non ha fornito la prova di aver venduto servizi singoli anziché pacchetti turistici, rendendo impossibile ottenere il rimborso IVA agenzie viaggi.

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA Agenzie Viaggi Extra-UE: La Cassazione Conferma il Divieto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6509/2025, ha affrontato un tema cruciale per gli operatori turistici internazionali: il rimborso IVA agenzie viaggi con sede fuori dall’Unione Europea. La Corte ha stabilito che tali operatori, quando agiscono come organizzatori di pacchetti turistici, non hanno diritto al rimborso dell’IVA pagata per i servizi acquistati in Italia. Questa decisione consolida l’applicazione del regime speciale IVA, noto come “regime del margine”, e chiarisce l’importanza dell’onere della prova a carico del contribuente.

I Fatti di Causa

Una società di viaggi e turismo con sede negli Stati Uniti aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IVA versata per l’anno 2013. La richiesta si basava sulla normativa generale che consente ai soggetti non residenti, dotati di un rappresentante fiscale in Italia, di recuperare l’imposta. L’Agenzia Fiscale, tuttavia, ha respinto l’istanza, sostenendo che l’attività della società rientrava nel campo di applicazione del regime speciale previsto dall’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, specifico per le agenzie di viaggio e turismo. Tale regime, come vedremo, esclude espressamente la possibilità di detrarre o chiedere a rimborso l’IVA sui costi.

La controversia è proseguita dinanzi alle Commissioni Tributarie, che hanno confermato la posizione dell’Amministrazione Finanziaria. La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e una valutazione non corretta delle prove fornite.

La Questione Giuridica: Il Regime Speciale IVA per le Agenzie di Viaggio

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, che recepisce la normativa europea in materia (Direttiva 2006/112/CE). Questo regime, detto anche “base da base” o “del margine”, prevede un metodo di calcolo dell’IVA derogatorio rispetto a quello ordinario. Invece di applicare l’imposta sul corrispettivo totale, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il prezzo pagato dal viaggiatore e i costi sostenuti dall’agenzia per i servizi a diretto vantaggio del cliente (es. hotel, trasporti, guide), al lordo della relativa IVA.

La finalità di questo sistema è duplice: semplificare gli adempimenti per operatori che acquistano servizi in diversi Paesi e assicurare che il gettito fiscale sia ripartito correttamente tra gli Stati membri in cui i servizi vengono effettivamente consumati. Una conseguenza diretta e fondamentale di questo meccanismo è che l’IVA assolta sui costi sostenuti dall’agenzia non è né detraibile né rimborsabile.

L’Onere della Prova e il Mancato Rimborso IVA Agenzie Viaggi

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del diritto tributario: l’onere della prova grava su chi avanza una pretesa. Nel caso di una richiesta di rimborso, è il contribuente a dover dimostrare l’esistenza di tutti i presupposti di legge per ottenerlo. La società ricorrente sosteneva di aver fornito ampia documentazione (fatture di acquisto e vendita, registri IVA, etc.) per dimostrare che la sua attività consisteva prevalentemente nella fornitura di singoli servizi, come il noleggio di autovetture, e non nell’organizzazione di pacchetti turistici.

I giudici di merito, e successivamente la Cassazione, hanno ritenuto tale prova insufficiente. La Corte ha sottolineato che la mancata tenuta di una contabilità separata, in grado di distinguere chiaramente i corrispettivi derivanti dalla vendita di pacchetti turistici da quelli relativi a singole prestazioni, ha reso impossibile accogliere la tesi della società. L’assenza di questa distinzione ha fatto sì che l’intera attività venisse ricondotta a quella di tour operator, con conseguente applicazione del regime speciale e del connesso divieto di rimborso.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, basando la sua decisione su argomentazioni solide. In primo luogo, ha evidenziato che la disciplina del regime del margine è direttamente funzionale agli obiettivi delle direttive europee. Il divieto di detrazione e rimborso è necessario per garantire che l’IVA sia versata in ogni Paese in cui il servizio è reso.

In secondo luogo, la Corte ha richiamato l’art. 55 del D.L. 69/2013, norma di interpretazione autentica che ha chiarito in modo inequivocabile come il divieto di rimborso previsto dall’art. 74-ter si applichi anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall’Unione Europea. Questa precisazione legislativa ha eliminato ogni dubbio sulla portata della norma, confermando che qualunque operatore che svolga attività di agenzia di viaggio, indipendentemente dalla sua sede, è soggetto a tale regime se organizza pacchetti turistici con servizi fruiti nell’UE.

Infine, la Corte ha concluso che la valutazione delle prove è un compito riservato al giudice di merito. Poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva motivato adeguatamente la sua decisione, ritenendo non provato lo svolgimento di un’attività diversa da quella di tour operator, la Cassazione non poteva riesaminare i fatti, ma solo confermare la corretta applicazione dei principi di diritto.

Conclusioni

L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per le agenzie di viaggio, in particolare per quelle con sede extra-UE che operano in Italia. La possibilità di ottenere un rimborso IVA agenzie viaggi è preclusa qualora l’attività consista nell’organizzazione di pacchetti turistici, a causa dell’applicazione del regime speciale del margine. Per sfuggire a tale regime e poter accedere al rimborso, è indispensabile che l’operatore fornisca una prova rigorosa e inequivocabile di agire come mero intermediario o venditore di singoli servizi svincolati da un pacchetto. La tenuta di una contabilità separata diventa, in questo contesto, non solo una buona pratica gestionale, ma un requisito probatorio essenziale per difendere le proprie ragioni di fronte al Fisco.

Un’agenzia di viaggi con sede fuori dall’UE può ottenere il rimborso dell’IVA pagata in Italia?
No, se l’agenzia organizza pacchetti turistici, si applica il regime speciale IVA (art. 74-ter) che non consente la detrazione né il rimborso dell’imposta assolta sui costi dei servizi acquistati a vantaggio dei viaggiatori, come confermato anche dall’art. 55 del D.L. 69/2013.

Perché il regime speciale IVA (art. 74-ter) impedisce la detrazione e il rimborso dell’imposta?
Questo regime tassa solo il margine di profitto dell’agenzia (la differenza tra prezzo di vendita e costi). Per evitare una doppia imposizione e per semplificare il sistema a livello europeo, la normativa esclude correlativamente il diritto a detrarre o a farsi rimborsare l’IVA pagata sui costi di acquisto dei servizi turistici.

Cosa deve dimostrare un’agenzia di viaggi per non rientrare nel regime speciale e poter chiedere il rimborso IVA?
L’agenzia deve provare in modo puntuale e documentato di non agire come un tour operator che organizza pacchetti, ma di fornire esclusivamente singoli servizi turistici svincolati l’uno dall’altro (ad esempio, solo il noleggio auto) o di agire come semplice intermediario. La tenuta di una contabilità separata è considerata un elemento probatorio fondamentale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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