Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29911 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19007/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA n. 9006/05/18 depositata il 18/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 9006/05/18 del 18/12/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 2216/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente detratta dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) la questione andava risolta ai sensi della disposizione dell’art. 55 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. nella l. 9 agosto 2013, n. 98, interpretativa dell’art. 74 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA); b) secondo la menzionata disposizione non era più dirimente «la natura della prestazione ceduta (di pacchetto turistico ovvero di servizio singolo) per l’applicazione del regime speciale» previsto dall’art. 74 ter del decreto IVA; c) inoltre, la specifica clausola di salvezza contenuta nell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 implicava l’irripetibilità del rimborso oggetto del giudizio.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
COGNOME resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso principale AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 38 ter e 74 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 26 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), nonché dell’art. 55 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. nella l. 9 agosto 2013, n. 98, per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) ai fini dell’applicazione dell’art. 74 ter del decreto IVA non sarebbe più dirimente la natura della prestazione ceduta (pacchetto turistico ovvero servizio singolo); b) alla società contribuente sarebbe applicabile l’esenzione prevista dall’ultima parte dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013.
1.1. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono fondati per le ragioni che seguono.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « il disposto dell’art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 – come interpretato dall’art. 55 d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 – costituisce applicazione dell’art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l’imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell’UE che, nella qualità di “tour operators”, abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l’attribuzione del gettito dell’imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all’interno dell’Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall’art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi
effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, comportando per essi un’ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale » (così Cass. n. 6423 del 06/03/2020; conf. Cass. n. 4961 del 27/02/2017).
1.2.1. Peraltro « il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio dall’art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione qualora l’agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall’organizzazione del viaggio, in ragione dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, che è quello di evitare le difficoltà derivanti agli operatori economici dall’osservanza del regime generale » (Cass. n. 6428 del 11/03/2025; Cass. n. 4776 del 11/03/2016).
1.3. Orbene, le menzionate decisioni, dalle quali non v’è ragione di discostarsi, affermano, da un lato, che il divieto di detrazione si applica unicamente ai tour operator esteri che vendono pacchetti turistici ai propri clienti; e, dall’altro, che va disapplicata l’ultima parte della disposizione dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, che fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del predetto decreto legge.
1.4. Di qui la fondatezza sia del primo che del secondo motivo di ricorso, quest’ultimo per ragioni diverse da quelle affermate dalla ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74 ter del decreto IVA, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, nonché degli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. e degli artt. 306-310 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA),
per avere la CTR ritenuto applicabile il menzionato art. 74 ter alla società contribuente pur in difetto del necessario presupposto di territorialità, non essendo la stessa stabilita in un Paese della UE.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74 ter del decreto IVA, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 , per avere la CTR attribuito alla disposizione interpretativa una portata retroattiva.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
3.1. Come più sopra evidenziato, la CTR ha correttamente attribuito all’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 la funzione di interpretazione autentica della previsione di cui all’art. 74 ter , terzo comma del decreto IVA, nel senso che esso si applica anche alle agenzie di viaggio e turismo stabilite fuori dall’Unione Europea; con la conseguenza, del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, di negare anche a queste ultime il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA assolta in Italia, nel rispetto dei principi comunitari di cui all’art. 310 della direttiva IVA (v. Cass. n. 6831 del 14/03/2024; Cass. n. 19723 dell’11/07/2023; Cass. n. 6423 del 2020, cit.; Cass. n. 4961 del 2017, cit.).
3.2. Del resto, la Corte costituzionale riconosce al legislatore la facoltà di emanare norme retroattive, siano queste innovative o di interpretazione autentica, « purché la retroattivit à̀ trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU » (sentenza n. 264 del 2012) e, come già evidenziato, la S.C. ha riconosciuto portata retroattiva all’art 55 del d.l. n. 69 del 2013, disapplicando il regime intertemporale previsto dalla norma, al fine di
garantire la tutela di due interessi primari: la corretta riscossione dell’IVA, che concorre ad alimentare le risorse proprie dell’Unione europea, e il rispetto del principio di uguaglianza tra i contribuenti (v. Cass. n. 6423 del 2020, cit .).
Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, per avere la CTR implicitamente affermato che l’art. 74 ter del decreto IVA, così come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, si applichi anche alle agenzie di viaggio che vendono singoli servizi.
4.1. Con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che RAGIONE_SOCIALE non vende pacchetti turistici.
I due motivi restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale, essendosi chiarito in quella sede, a fronte di una affermazione di irrilevanza della questione da parte della CTR, che l’art. 74 ter del decreto IVA si applica unicamente ai tour operator che vendono pacchetti turistici e non singoli servizi ai propri clienti.
5.1. Naturalmente, spetterà al giudice del rinvio verificare se la società contribuente abbia effettuato nei confronti dei propri clienti, con riferimento all’anno d’imposta 2010, l’una o l’altra prestazione.
In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettati il primo e secondo motivo del ricorso incidentale e assorbiti gli altri motivi di ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME