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Rimborso IVA agenzie viaggi: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha negato il rimborso IVA a un’agenzia di viaggi statunitense, confermando che il regime speciale “base da base” previsto dall’art. 74-ter DPR 633/72 si applica a tutti i tour operator, anche non residenti nell’UE. Tale regime, che tassa il margine di profitto, esclude la possibilità di detrarre o chiedere a rimborso l’IVA pagata sui costi per i servizi turistici acquistati. La Corte ha sottolineato che l’onere di provare la vendita di singoli servizi, anziché pacchetti turistici, spetta al contribuente, cosa non avvenuta nel caso di specie.

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA Agenzie di Viaggi: la Cassazione Nega il Diritto ai Tour Operator Extra-UE

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilevanza per il settore turistico internazionale: la possibilità di ottenere il rimborso IVA per le agenzie di viaggi stabilite fuori dall’Unione Europea. La Corte ha stabilito un principio chiaro: il regime speciale IVA, noto come “base da base”, si applica a tutti i tour operator che organizzano pacchetti turistici, indipendentemente dalla loro sede, precludendo di fatto il diritto al rimborso dell’imposta assolta sui costi.

I Fatti del Caso

Una società di tour operator con sede negli Stati Uniti aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IVA versata in Italia per l’anno 2011. L’istanza si basava sul presupposto che, in qualità di operatore non residente ma con un rappresentante fiscale in Italia, avesse diritto a recuperare l’IVA pagata sui servizi acquistati da fornitori terzi (come il noleggio di autovetture) per i propri clienti, turisti americani in visita in Italia.

L’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta, sostenendo che alla società si applicasse il regime speciale IVA previsto dall’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, specifico per le agenzie di viaggi che organizzano pacchetti turistici. Tale regime non ammette la detrazione né il rimborso dell’IVA sui costi. La posizione dell’Amministrazione Finanziaria è stata confermata sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia da quella Regionale.

La Decisione della Corte e il diniego del rimborso IVA agenzie di viaggi

La Corte di Cassazione, investita del ricorso della società, ha rigettato le doglianze della contribuente, confermando la legittimità del diniego al rimborso. I giudici hanno chiarito che l’attività svolta dalla società rientrava a pieno titolo in quella di tour operator, consistente nell’organizzazione di pacchetti turistici. Di conseguenza, il regime fiscale applicabile non è quello ordinario, ma quello speciale previsto per il settore.

Il funzionamento del Regime Speciale art. 74-ter

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione e applicazione dell’art. 74-ter del Decreto IVA. Questo regime, che attua specifiche direttive europee, è denominato “base da base” perché l’IVA non si calcola sull’intero importo pagato dal viaggiatore, bensì sulla differenza tra questo importo e i costi sostenuti dall’agenzia per l’acquisto di beni e servizi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (al lordo della relativa imposta). In pratica, viene tassato solo il margine di profitto dell’agenzia.

La conseguenza diretta di questo meccanismo è che l’IVA pagata dall’agenzia sui costi per i servizi inclusi nel pacchetto (es. alberghi, trasporti, guide) non è né detraibile né rimborsabile. Questa limitazione è funzionale a semplificare il sistema e a garantire una corretta ripartizione del gettito fiscale tra i vari Stati membri in cui i servizi vengono fruiti.

L’Applicabilità del Regime ai Soggetti Extra-UE

Uno dei punti cruciali affrontati dalla Corte è se questo regime si applichi anche alle agenzie di viaggi stabilite fuori dall’Unione Europea. La risposta è stata affermativa. I giudici hanno evidenziato che la normativa, anche alla luce di specifici interventi legislativi interpretativi (come l’art. 55 del D.L. 69/2013), è chiara nell’estendere il regime della non rimborsabilità a qualunque operatore che svolga attività di agenzia di viaggio, indipendentemente dal fatto che sia stabilito o meno in un Paese dell’Unione.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che spetta al contribuente che chiede un rimborso fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto. In questo caso, la società avrebbe dovuto dimostrare di non agire come tour operator che vende pacchetti turistici, ma come semplice intermediario o venditore di singoli servizi. Tale attività, infatti, ricadrebbe nel regime IVA ordinario, che consente la detrazione.

I giudici hanno rilevato che la documentazione prodotta dalla società (fatture di acquisto e vendita, registri IVA) non era sufficiente a superare la presunzione che la sua attività principale fosse l’organizzazione di pacchetti turistici. La Corte ha inoltre osservato come la mancata tenuta di una contabilità separata, in grado di distinguere chiaramente i ricavi derivanti dalla vendita di pacchetti da quelli derivanti da singoli servizi, abbia rappresentato un elemento a sfavore della contribuente, rendendo impossibile distinguere le diverse tipologie di operazioni.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione offre un importante chiarimento con significative implicazioni pratiche:

1. Nessun rimborso IVA per tour operator: Le agenzie di viaggi e i tour operator, inclusi quelli con sede extra-UE, che organizzano pacchetti turistici per servizi da fruire in Italia (o in altri Paesi UE), non hanno diritto al rimborso dell’IVA pagata sui costi sostenuti per tali servizi.
2. Universalità del regime speciale: Il regime dell’art. 74-ter si applica a prescindere dal luogo di stabilimento dell’operatore, uniformando il trattamento fiscale.
3. Importanza della contabilità separata: Per le agenzie che svolgono sia attività di tour operator sia di vendita di servizi singoli, è fondamentale mantenere una contabilità separata. Solo così è possibile dimostrare quali operazioni ricadono nel regime ordinario e possono beneficiare della detrazione o del rimborso IVA.

Un’agenzia di viaggi stabilita fuori dall’UE può ottenere il rimborso dell’IVA pagata in Italia per servizi turistici?
No, se l’agenzia opera come un tour operator che organizza pacchetti turistici. In questo caso, si applica il regime speciale IVA dell’art. 74-ter D.P.R. 633/72, che esclude esplicitamente il diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA pagata sui costi.

In cosa consiste il regime speciale IVA per le agenzie di viaggi?
È un regime detto “base da base” in cui l’IVA viene calcolata solo sul margine di profitto dell’agenzia (la differenza tra il prezzo pagato dal cliente e il costo dei servizi acquistati da terzi), anziché sul prezzo totale. La diretta conseguenza è che l’IVA assolta su tali costi non è recuperabile.

Come potrebbe un’agenzia di viaggi evitare l’applicazione di questo regime speciale?
L’agenzia dovrebbe dimostrare di non vendere pacchetti turistici, ma singoli servizi svincolati l’uno dall’altro (agendo come intermediario o venditore di un unico servizio). La Corte ha sottolineato che un elemento probatorio fondamentale a tal fine è la tenuta di una contabilità separata che distingua chiaramente le due tipologie di attività.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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