LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Rimborso IVA agenzie viaggi: la Cassazione decide

Un’agenzia di viaggi con sede all’estero si è vista negare una richiesta di rimborso IVA per l’anno 2010. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha confermato la decisione, chiarendo che il rimborso IVA per le agenzie di viaggi non è ammissibile quando si applica il regime speciale IVA (art. 74-ter DPR 633/72). Questo regime, che tassa il margine dell’agenzia, esclude la detrazione e il rimborso dell’imposta pagata sui servizi acquistati per i turisti. La Corte ha sottolineato che spetta alla società dimostrare di non agire come tour operator e di vendere solo servizi singoli, prova che in questo caso non è stata fornita in modo adeguato.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA agenzie viaggi: quando è negato secondo la Cassazione

Il tema del rimborso IVA per le agenzie di viaggi rappresenta un nodo cruciale per gli operatori del settore, specialmente per quelli non residenti che operano in Italia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi del regime speciale IVA, noto come ‘base da base’ (art. 74-ter), chiarendo perché, in molti casi, la richiesta di rimborso dell’imposta assolta a monte non può essere accolta. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso IVA

Una società statunitense, operante nel settore turistico, aveva presentato un’istanza all’Amministrazione Finanziaria per ottenere il rimborso dell’IVA versata in Italia per l’anno 2010. La società sosteneva di averne diritto in base alle norme generali, in quanto soggetto non residente dotato di un rappresentante fiscale in Italia. In passato, per anni precedenti, richieste simili erano state accolte.

Tuttavia, per l’annualità in questione, l’Ufficio ha respinto la richiesta. La motivazione del diniego era fondata sull’applicabilità del regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e turismo (disciplinato dall’art. 74-ter del DPR 633/72). Secondo l’Amministrazione Finanziaria, questo regime impedisce la detrazione e, di conseguenza, il rimborso dell’IVA sui costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori. I giudici di primo e secondo grado hanno confermato la posizione dell’erario, portando la società a ricorrere in Cassazione.

La Questione Giuridica: Regime Ordinario o Regime Speciale 74-ter?

Il cuore della controversia risiede nella qualificazione dell’attività svolta dalla società. Quest’ultima affermava di fornire prevalentemente singoli servizi, come il noleggio di autovetture, su richiesta specifica dei propri clienti, e non pacchetti turistici organizzati. Se così fosse stato, si sarebbe applicato il regime IVA ordinario, che consente la detrazione dell’imposta.

L’Amministrazione Finanziaria, al contrario, ha inquadrato l’attività della società in quella tipica di un ‘tour operator’ che organizza pacchetti turistici. Tale inquadramento comporta l’applicazione obbligatoria del regime speciale 74-ter, che presenta due caratteristiche fondamentali:
1. Tassazione sul margine: L’IVA non si calcola sul corrispettivo totale pagato dal cliente, ma sulla differenza tra il prezzo di vendita del pacchetto e i costi sostenuti per i servizi a diretto vantaggio del viaggiatore.
2. Indetraibilità dell’IVA sui costi: L’IVA pagata dall’agenzia ai propri fornitori (alberghi, compagnie di trasporto, ecc.) non è detraibile né rimborsabile.

Il Regime Speciale e il diniego del rimborso IVA agenzie di viaggi

La Corte di Cassazione ha disatteso i motivi di ricorso della società, confermando la correttezza della decisione dei giudici d’appello. La ratio del regime speciale, di derivazione europea, è duplice: semplificare gli adempimenti per le agenzie che operano in più Paesi e assicurare che il gettito fiscale sia ripartito tra gli Stati membri in cui i servizi vengono effettivamente consumati.

Proprio per raggiungere questo scopo, il sistema preclude categoricamente il rimborso IVA agenzie di viaggi per i costi relativi a prestazioni acquistate da terzi. Se si consentisse il rimborso, si creerebbe una distorsione nel sistema, andando contro la logica stessa della normativa unionale e nazionale. La Corte ha ribadito che questa limitazione si applica a chiunque svolga attività di agenzia di viaggi, indipendentemente dal fatto che sia stabilito all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.

L’Onere della Prova a Carico del Contribuente

Un punto fondamentale evidenziato dalla Corte è quello relativo all’onere della prova. Chi richiede un rimborso fiscale agisce, in sostanza, come un attore che deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto. In questo caso, la società avrebbe dovuto provare in modo inequivocabile di svolgere un’attività di mera intermediazione o di vendita di singoli servizi turistici, distinta da quella di organizzazione di pacchetti viaggio.

I giudici di merito avevano ritenuto che tale prova non fosse stata raggiunta. La documentazione prodotta (fatture, registri IVA) non era stata considerata sufficiente a distinguere chiaramente le singole prestazioni dai pacchetti turistici. La menzione della ‘contabilità separata’ da parte dei giudici di appello non è stata interpretata dalla Cassazione come un requisito formale indispensabile, ma come un’indicazione della carenza probatoria della società, che non è riuscita a dimostrare la sua tesi.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, affermando che il giudice di secondo grado ha compiuto un accertamento di fatto, istituzionalmente riservatogli, concludendo che la società operava come un tour operator. Di conseguenza, l’IVA assolta sui servizi turistici in Italia non era rimborsabile, ai sensi dell’art. 74-ter del d.P.R. 633/72.

La Cassazione ha chiarito che il regime speciale ‘base da base’ è derogatorio rispetto a quello ordinario e mira a tassare il margine dell’agenzia, impedendo la detrazione dell’IVA sui costi per servizi resi da terzi a vantaggio dei viaggiatori. Questo meccanismo, recepito dalla normativa europea, è finalizzato a semplificare e a distribuire correttamente il gettito fiscale tra gli Stati membri.

L’onere di provare i presupposti per il rimborso, e quindi per l’esclusione dal regime speciale, grava sul contribuente. Nel caso specifico, la società non ha fornito una prova puntuale dello svolgimento di attività di vendita di singoli servizi, distinta da quella di tour operator. L’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi specifici che qui non sono stati riscontrati. Pertanto, la decisione di negare il rimborso è stata ritenuta corretta.

Le Conclusioni

L’ordinanza consolida un principio fondamentale in materia fiscale: il regime speciale per le agenzie di viaggio è la regola per chi organizza pacchetti turistici e la sua applicazione preclude il diritto al rimborso IVA. Gli operatori del settore che intendono avvalersi del regime ordinario devono essere in grado di dimostrare, con prove chiare e inequivocabili, che la loro attività consiste esclusivamente nella vendita di servizi singoli e non nell’organizzazione di viaggi. In assenza di una tale prova, l’Amministrazione Finanziaria negherà legittimamente qualsiasi richiesta di rimborso, come confermato dalla Corte di Cassazione.

Un’agenzia di viaggi estera può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia?
In linea di principio sì, ma non se rientra nel regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72). Questo regime, infatti, esclude esplicitamente la possibilità di detrarre o chiedere a rimborso l’IVA assolta sui costi per beni e servizi acquistati a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Qual è la differenza tra vendere un ‘pacchetto turistico’ e un ‘singolo servizio’ ai fini dell’IVA?
La vendita di un ‘pacchetto turistico’ fa scattare l’applicazione del regime speciale IVA (art. 74-ter), che impedisce il rimborso. La vendita di ‘singoli servizi’ (come solo il noleggio auto), svincolati dall’organizzazione di un viaggio, rientra nel regime ordinario, che potrebbe consentire il rimborso. La distinzione è cruciale e spetta all’agenzia dimostrare di aver fornito solo singoli servizi.

Chi deve dimostrare il diritto al rimborso IVA agenzie di viaggi?
L’onere della prova grava interamente sul contribuente che richiede il rimborso. Secondo la Corte, è l’agenzia di viaggi che deve fornire prove concrete e specifiche per dimostrare di non operare come ‘tour operator’ e di aver quindi diritto al rimborso secondo le regole ordinarie, superando la presunzione di applicabilità del regime speciale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati