Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16686/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 1700/12/18 depositata il 15/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1700/12/18 del 15/03/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 5893/28/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente rimborsata alla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) non vi era prova certa che le prestazioni avevano ad oggetto la vendita di pacchetti turistici, non potendo tale oggetto desumersi dal codice di attività e dalla dichiarazione del rappresentante fiscale della società, superata dalla dichiarazione del rappresentante legale; b) dalla documentazione depositata dalla società contribuente, relativa all’anno 2011, non vi era prova che le prestazioni della società concernessero la vendita di pacchetti turistici, riguardando le fatture l’acquisto da fornitori italiani di singoli servizi (alloggio o separatamente noleggio auto).
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
COGNOME resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR erroneamente ritenuto che la scelta di fatturare singole prestazioni da parte dell’operatore turistico non sarebbe sufficiente per consentire la detraibilità dell’IVA, posto che dovrebbe aversi conto all’insieme unificato dei singoli servizi, idonei a costituire un pacchetto turistico.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 74 ter del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che graverebbe sull’Ufficio l’onere di provare la commercializzazione di pacchetti turistici quale condizione per applicare la disciplina speciale; e ciò a dispetto degli elementi indiziari oggettivi forniti (codice di attività e dichiarazione del rappresentante fiscale).
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 19, 54 bis e 74 ter del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE acquistava singole prestazioni per i propri clienti, con ciò facendo cattivo uso del ragionamento presuntivo.
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo su questioni connesse. In buona sostanza, NOME osserva che RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito pacchetti turistici ai propri clienti, indipendentemente dalla circostanza che le singole prestazioni siano state separatamente fatturate. Ciò si ricaverebbe da valide presunzioni, a fronte RAGIONE_SOCIALE quali graverebbe sulla società contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
2.1. I motivi sono fondati.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « il disposto dell’art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 – come interpretato dall’art. 55 d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 – costituisce applicazione dell’art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l’imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell’UE che, nella qualità di “tour operators”, abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l’attribuzione del gettito dell’imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all’interno dell’Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall’art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, comportando per essi un’ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale » (così Cass. n. 6423 del 06/03/2020; conf. Cass. n. 4961 del 27/02/2017).
2.2.1. Peraltro « il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio dall’art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione qualora l’agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall’organizzazione del viaggio, in ragione dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, che è quello di evitare le difficoltà derivanti agli operatori economici dall’osservanza del regime generale » (Cass. n. 6428 del 11/03/2025; Cass. n. 4776 del 11/03/2016).
2.3. Sotto il profilo procedurale, è noto che l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.4. Nel caso di specie, la CTR: i) ha preso atto che la ripresa di AE è fondata sul codice di attività (codice ATECOFIN) e sulle dichiarazioni del rappresentante fiscale di COGNOME in Italia; ii) ha ritenuto che tali elementi presuntivi non siano sufficienti a ritenere che la società contribuente fornisca ai propri clienti pacchetti turistici e non già singole prestazioni; iii) ha affermato, in particolare, che la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE riguarda «fatture, contratti e altro relativi all’anno 2011», dai quali non si evince che la società fornisca pacchetti turistici.
2.5. Orbene, posto che la fatturazione separata dei singoli servizi non prova, di per sé solo, che il tour operator fornisca singoli servizi a specifici clienti, anziché fornire a detti clienti veri e propri pacchetti turistici, la motivazione della sentenza impugnata è perplessa in ordine all’applicabilità a RAGIONE_SOCIALE della previsione dell’art. 74 ter della
direttiva IVA e risolve la questione affermando che l’Ufficio non ha assolto all’onere probatorio sullo stesso spettante.
2.6. Peraltro, a fronte RAGIONE_SOCIALE presunzioni dedotte dall’Ufficio (codice CODICE_FISCALE e dichiarazione del rappresentante fiscale in Italia della società) -costituenti validi elementi indiziari, non essendo l’Ufficio tenuto a fornire prove certe -grava su RAGIONE_SOCIALE la prova concernente l’inapplicabilità alla stessa della disciplina prevista dall’art. 74 ter del decreto IVA, così come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 (cfr. Cass. n. 4961 del 27/02/2017, secondo la quale il creditore deve dimostrare « di aver agito esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, fra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure di aver reso singoli servizi turistici svincolati dall’organizzazione del viaggio »). Ed una simile prova non è stata fornita dalla società contribuente, posto che la RAGIONE_SOCIALE ha sostanzialmente ritenuto che dagli atti non si evincesse la specifica attività svolta da RAGIONE_SOCIALE, se consistente nella vendita di singoli servizi o di pacchetti turistici tutto compreso.
2.7. L’errore della CTR è, quindi, duplice: da un lato, ha fatto mal governo dei principi che regolano la prova presuntiva nel giudizio tributario, richiedendo all’Amministrazione la prova certa della circostanza che la società contribuente abbia ceduto pacchetti turistici e non singoli servizi turistici; dall’altro ha accollato sull’Amministrazione finanziaria l’onere della prova di tale circostanza, benché, trattandosi di un regime speciale, tale prova gravi indiscutibilmente su RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74 ter del decreto IVA, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, nonché degli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. e degli artt. 306-310 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), per avere la CTR ritenuto applicabile il menzionato art. 74 ter alla società contribuente pur in difetto del necessario presupposto di territorialità, non essendo la stessa stabilita in un Paese della UE.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74 ter del decreto IVA, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, nonché degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., per non avere la CTR considerato la violazione del legittimo affidamento di RAGIONE_SOCIALE nell’applicazione retroattiva della norma di interpretazione autentica.
Il primo motivo è infondato mentre il secondo è inammissibile.
4.1. Come più sopra evidenziato, la CTR ha correttamente attribuito all’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 la funzione di interpretazione autentica della previsione di cui all’art. 74 ter , terzo comma del decreto IVA, nel senso che esso si applica anche alle agenzie di viaggio e turismo stabilite fuori dall’Unione Europea; con la conseguenza, del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, di negare anche a queste ultime il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA assolta in Italia, nel rispetto dei principi comunitari di cui all’art. 310 della direttiva IVA (v. Cass. n. 6831 del 14/03/2024; Cass. n. 19723 dell’11/07/2023; Cass. n. 6423 del 2020, cit.; Cass. n. 4961 del 2017, cit.).
4.2. Del resto, la Corte costituzionale riconosce al legislatore la facoltà di emanare norme retroattive, siano queste innovative o di interpretazione autentica, « purché la retroattivit à̀ trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU » (sentenza n. 264 del 2012) e, come già evidenziato, la S.C. ha
riconosciuto la portata retroattiva all’art 55 del d.l. n. 69 del 2013, disapplicando il regime intertemporale previsto dalla norma, al fine di garantire la tutela di due interessi primari: la corretta riscossione dell’IVA, che concorre ad alimentare le risorse proprie dell’Unione europea, e il rispetto del principio di uguaglianza tra i contribuenti (v. Cass. n. 6423 del 2020, cit .).
4.3. Per il resto, la contribuente lamenta la violazione del legittimo affidamento facendo riferimento anche a risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria . Tale questione, peraltro, non è stata affrontata dalla CTR, sicché non vi è un attuale interesse all’impugnazione da parte del contribuente, che potrà riproporla nel giudizio di rinvio.
In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi di ricorso principale e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
5.1. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso principale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME