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Rimborso IVA agenzie di viaggio: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha negato il rimborso IVA a un’agenzia di viaggi estera, confermando l’applicazione del regime speciale IVA (art. 74-ter, DPR 633/72). Tale regime, che non ammette detrazione o rimborso dell’imposta sugli acquisti, si applica ai tour operator che organizzano pacchetti turistici. La Corte ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare di aver fornito servizi singoli e non pacchetti completi, onere che l’azienda non ha soddisfatto. La decisione sottolinea l’importanza della corretta qualificazione dell’attività ai fini del diritto al rimborso IVA agenzie di viaggio.

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Pubblicato il 17 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IVA agenzie di viaggio: la Cassazione chiarisce i limiti del regime speciale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale del rimborso IVA agenzie di viaggio, in particolare per gli operatori non residenti nell’Unione Europea. La decisione riafferma la validità del regime speciale IVA (noto come ‘base da base’ previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/72) e chiarisce l’onere della prova a carico del contribuente che richiede il rimborso. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i confini tra l’erogazione di singoli servizi turistici e l’organizzazione di pacchetti completi.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso

Una società di tour operator con sede negli Stati Uniti, operante in Italia tramite un rappresentante fiscale, presentava un’istanza di rimborso per l’IVA versata nell’anno 2012. La società sosteneva di aver diritto al rimborso in base alle norme ordinarie, avendo nominato un rappresentante fiscale in Italia. In passato, per anni precedenti, la stessa società aveva ottenuto rimborsi simili.

La Posizione dell’Agenzia delle Entrate e il Contenzioso

L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta, sostenendo che l’attività della società rientrava nel campo di applicazione del regime speciale per le agenzie di viaggio (art. 74-ter, DPR 633/72). Secondo questo regime, l’IVA assolta sui beni e servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile. L’imposta si calcola solo sul margine dell’agenzia. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale confermavano la tesi dell’Agenzia, respingendo i ricorsi della società e sottolineando la mancata dimostrazione che l’attività svolta fosse di mera fornitura di singoli servizi anziché di pacchetti turistici.

Il ricorso in Cassazione sul rimborso IVA agenzie di viaggio

L’operatore turistico ricorreva in Cassazione lamentando principalmente due aspetti: la violazione e falsa applicazione dell’art. 74-ter, ritenendo di aver ampiamente documentato la fornitura di servizi singoli (come il noleggio di autovetture), e un errore nella valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, che avrebbero trascurato la copiosa documentazione prodotta.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, fornendo motivazioni chiare e decisive. I giudici hanno ribadito che il regime speciale dell’art. 74-ter, che recepisce la normativa europea, è derogatorio rispetto a quello ordinario. La sua finalità è duplice: semplificare gli adempimenti per le agenzie e assicurare una corretta ripartizione del gettito IVA tra gli Stati membri in cui i servizi vengono effettivamente fruiti.

Il cuore di questo regime è l’indetraibilità e l’irrimborsabilità dell’IVA sui costi. La Corte ha sottolineato che questa limitazione è essenziale per il funzionamento del sistema, in quanto garantisce che i servizi siano tassati nei Paesi di consumo.

Inoltre, la Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: l’onere della prova. È il contribuente che pretende il rimborso a dover dimostrare l’esistenza dei presupposti per il suo diritto. Nel caso specifico, la società avrebbe dovuto provare in modo inequivocabile di non agire come un tour operator che organizza pacchetti, ma come un semplice intermediario o venditore di servizi singoli e svincolati tra loro. La mancata tenuta di una contabilità separata, evidenziata dai giudici di merito, non è stata considerata un presupposto per il diritto al rimborso, ma un elemento che ha contribuito a non superare l’onere probatorio a carico della società.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Agenzie di Viaggio Estere

La decisione consolida un orientamento rigoroso sul rimborso IVA agenzie di viaggio. Gli operatori, specialmente quelli extra-UE, devono prestare la massima attenzione alla natura della loro attività in Italia. Se l’attività consiste nell’organizzazione e vendita di pacchetti turistici, anche composti da pochi servizi, si ricade automaticamente nel regime speciale dell’art. 74-ter, con la conseguente impossibilità di recuperare l’IVA assolta sugli acquisti. Per accedere al regime ordinario e al relativo diritto al rimborso, è indispensabile poter dimostrare, con prove documentali chiare e inequivocabili, che i servizi offerti sono singoli, distinti e non parte di un pacchetto organizzato. L’onere della prova grava interamente sul contribuente, e un fallimento in tal senso comporta il diniego del rimborso.

Perché è stato negato il rimborso IVA all’agenzia di viaggi estera?
Il rimborso è stato negato perché l’attività della società è stata qualificata come organizzazione di pacchetti turistici, soggetta al regime speciale IVA previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/72. Questo regime non consente la detrazione né il rimborso dell’IVA pagata per l’acquisto di beni e servizi da terzi a vantaggio dei viaggiatori.

In cosa consiste il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74-ter)?
È un regime IVA ‘base da base’ in cui l’imposta si calcola non sul prezzo totale del pacchetto turistico, ma solo sul margine di profitto dell’agenzia (la differenza tra il prezzo di vendita e i costi sostenuti per i servizi forniti da terzi). Una caratteristica fondamentale di questo regime è che l’IVA pagata su tali costi non è detraibile.

Su chi ricade l’onere di provare che non si sta vendendo un pacchetto turistico?
L’onere della prova ricade interamente sul contribuente, ovvero sull’agenzia di viaggi che richiede il rimborso. L’agenzia deve dimostrare in modo puntuale e documentato di aver fornito servizi singoli e non un pacchetto turistico organizzato, per poter uscire dal campo di applicazione del regime speciale e accedere al regime IVA ordinario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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