Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
Oggetto: rimborso iva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11797/2023 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
contro
COGNOME quale erede di COGNOME rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 3771/05/22 depositata in data 02/12/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-GUTTA’ NOME ricorreva avverso il provvedimento di diniego del rimborso imposta IVA anno 2002;
la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente;
la CTR accoglieva il gravame in quanto riteneva illegittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva ritenuto il contribuente decaduto dal diritto al rimborso avendo trasmesso l’istanza su modello non conforme e oltre i termini di cui all’art. 38 bis del d.P.R. nr. 633/72 (in sede di dichiarazione annuale entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione stessa) nonché scaduti e i termini di decadenza;
precisava la CTR che la compilazione del quadro RX del modello di dichiarazione è riconosciuta come manifestazione di volontà tendente ad ottenere il rimborso, il cui diritto, peraltro, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
nelle more del giudizio decedeva il contribuente, al quale subentrava previa riassunzione l’odierna controricorrente quale sua erede;
ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi di impugnazione;
resiste NOME con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d. Lgs n. 546 del 1992 e degli artt. 30 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CGT di secondo grado ha accolto l’appello della parte contribuente sul rilievo che l’esposizione del credito IVA in dichiarazione, denegato dall’Amministrazione finanziaria per decadenza del termine biennale di cui all’art. 21 del d. Lgs n. 546 del 1992, legittima
il contribuente, in assenza di contestazione dell’ufficio, a richiedere entro il termine di prescrizione decennale il rimborso del tributo;
il motivo è infondato;
invero, questa Corte ha chiarito a più riprese (per tutte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25612 del 01/09/2023) che la domanda di rimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l’inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” della dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) -il termine decennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992;
nel presente caso, sussiste invece detta indicazione nel quadro in argomento unitamente, come pure è pacifico, alla cessazione dell’attività di impresa;
il secondo motivo verte sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 oltre che dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CTR non ha adempiuto all’obbligo , del quale era gravata, di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per il riconoscimento del credito, dovendo il contribuente, quale parte attiva della richiesta di rimborso, onde dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato;
orbene, è ben vero che secondo questa Corte (tre molte si vedano Cass.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21656 del 01/08/2024; quindi Sez. 5, Ordinanza n. 26523 del 14/09/2023; e anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019) in tema di rimborso IVA, il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell’IVA, quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell’Amministrazione per la
Cons. Est. NOME COGNOME – 3
restituzione dell’eccedenza dell’IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all’imposta, da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione;
nondimeno, la questione è posta per la prima volta di fronte a questa Corte, e non risulta esser stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio; essa risulta quindi nuova e il motivo di ricorso che la veicola deve essere dichiarato inammissibile;
conclusivamente, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.