Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14533 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27406/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Agrigento, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1430/14/2017 della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE della Sicilia, depositata in data 11.4.2017, non notificata; udita la relazione svolta RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza del giorno 1.4.2025 dal AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Rimborso eccedenza Irpeg – Prescrizione – art. 2, comma
58, l. 350/2003
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza 22 maggio 2009 con la quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il rimborso del credito Irpeg risultante dal NUMERO_DOCUMENTO per i redditi prodotti nel 1976, oltre interessi maturati e maturandi. La Commissione tributaria regionale, in sintesi, ha osservato che: la fattispecie era regolata dall’art. 2, co. 58 ^, l. 350/2003 (legge finanziaria 2004), secondo cui: ‘ Nel quadro RAGIONE_SOCIALE iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate provvede RAGIONE_SOCIALE erogazione RAGIONE_SOCIALE eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti ‘; la disposizione aveva contenuto precettivo, nel senso di configurare un vero e proprio divieto, per l’RAGIONE_SOCIALE, di far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente al rimborso; il rapporto era da ritenersi pendente, non essendo previsto che dovesse essere già stato instaurato un procedimento contenzioso; nel merito, nella dichiarazione dei redditi dell’anno 1976 l’RAGIONE_SOCIALE aveva indicato una imposta lorda di importo inferiore a quello RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto subite e l’art. 8 del d.p.r. 598/73 nel testo vigente ratione temporis prevedeva il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza se l’ammontare RAGIONE_SOCIALE ritenute è superiore a quello dell’imposta dovuta dal contribuente e dunque senza necessità di istanza di rimborso; l’RAGIONE_SOCIALE aveva pertanto diritto al chiesto rimborso.
Avverso la precitata pronuncia proponeva ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, basato su quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esito del rinvio degli atti RAGIONE_SOCIALE Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di analogo ricorso pendente tra le stesse parti.
Indi, dopo il pronunciamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, la causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2937 e 2946 cod.civ., 2, co. 58 l. 350/2003. Diversamente da quanto sostenuto dRAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (in contrasto con vari precedenti di legittimità che avevano fatto seguito a Cass. SU n. 2687/07), il disposto dell’articolo 2 co. 58 in esame costituiva un mero ‘invito’ all’amministrazione finanziaria a non far valere la prescrizione, senza comportare alcuna abolizione di quest’ultima (così, Cass. nn. 11943/16, 11323/16, 7706/13, 633/12). Né una diversa conclusione poteva desumersi dRAGIONE_SOCIALE citata ordinanza della Corte Costituzionale n. 112 del 2013, la quale aveva richiamato l’eccezionalità della norma, riferendola ai rimborsi a favore dei contribuenti che avevano richiesto il condono, fattispecie diversa dRAGIONE_SOCIALE presente.
Con il secondo, subordinato, motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli articoli 2946 cod.civ., 2, co. 58 l. 350/2003 ed 11 preleggi, per non avere la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE considerato che al momento dell’entrata in vigore della l. 350/03 il credito in questione, relativo a dichiarazione presentata il 12 maggio 1986, era comunque già estinto per decorso (non
interrotto) del termine decennale, non avendo la norma in esame efficacia retroattiva (C.Cost. cit.).
Con il terzo motivo si lamenta, in via ulteriormente subordinata, la violazione dell’articolo 2697 cod.civ., avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto che il contribuente, sul quale gravava il relativo onere, aveva provato il credito chiesto a rimborso mediante la semplice produzione di copia di una dichiarazione fiscale di oltre vent’anni prima, ed in ordine RAGIONE_SOCIALE quale nessuna documentazione si trovava più in possesso dell’Ufficio.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in via ancora subordinata, la violazione degli articoli 37, 38 e 44 d.P.R. 602/73, per avere la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE riconosciuto l’automatica spettanza degli interessi e del risarcimento da svalutazione monetaria, nonostante -a fortiori in ambito tributario – il maggior danno di cui all’articolo 1224, secondo comma, cod.civ. dovesse essere provato dal creditore, quantomeno con l’allegazione del maggior saggio medio di rendimento netto dei titoli di AVV_NOTAIO di durata annuale rispetto al tasso legale di interesse (Cass. n.11943/16).
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, opponendo che: la correttezza dell’interpretazione dell’art. 2 co. 58 l. 350/2003, così come offerta dRAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE, non era inficiata da Cass. S.U. 2687/07 cit., in quanto relativa a diversa fattispecie e contenente, sul punto, un mero obiter ; rilevanti, nel senso stabilito dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, erano invece i richiami a C.Cost. cit. ed anche a Cass. n. 4786/09; l’operatività della prescrizione è per sua natura condizionata RAGIONE_SOCIALE rituale eccezione in giudizio il che, nell’interpretazione propugnata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determinerebbe il pratico svuotamento di significato della disposizione in esame, mediante la inutile riproposizione dell’art. 2937 cod.civ. (rinunzia RAGIONE_SOCIALE prescrizione); il fatto che la norma
introducesse, per ragioni di equità, un vero e proprio divieto di eccepire la prescrizione per i rimborsi dei crediti Irpef ed Irpeg rinvenienti da dichiarazioni annuali presentate fino al 30 giugno 1997, si poneva in linea con il principio ex art. 53 Cost., oltre che con quelli di buona fede ed affidamento; RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore dell’art. 2 co. 58 l. 350/2003 (1^.1.2004) il termine decennale di prescrizione non era comunque ancora decorso, avendo l’RAGIONE_SOCIALE presentato, nel settembre 1994, una prima istanza di rimborso presso l’Ufficio II DD di Palermo; la mera esposizione del credito in dichiarazione determinava l’obbligo dell’Amministrazione di procedere, d’ufficio, al rimborso; inconferente era il motivo di ricorso relativo RAGIONE_SOCIALE mancata prova di maggior danno ex art. 1224, co. 2^, cod.civ., non avendo l’RAGIONE_SOCIALE mai chiesto né ottenuto il risarcimento da svalutazione monetaria.
6. In altro giudizio pendente tra le stesse parti, interveniva l’ordinanza n. 8475/23, con la quale la Sezione Tributaria della Corte rimetteva gli atti RAGIONE_SOCIALE Prima Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite ritenendo opportuno, RAGIONE_SOCIALE luce dei precedenti sia di NUMERO_DOCUMENTO n.NUMERO_DOCUMENTO sia di C.Cost. ord. 112/2013, ‘un nuovo intervento nomofilattico chiarificatore sulla specifica questione della valenza precettiva o meno dell’art.2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n.350’, vista la rilevanza della questione e la sua idoneità a riproporsi in futuri giudizi.
7. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate con la sentenza n. 12284, depositata il 7 maggio 2024, RAGIONE_SOCIALE cui condivisa motivazione si rinvia, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: ‘ l’art. 2 co. 58^ legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso RAGIONE_SOCIALE eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal
giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1^ gennaio 2004) della legge stessa’.
Vanno pertanto rigettati i primi due motivi di ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Il primo motivo si basa infatti sulla riaffermazione dell’indirizzo interpretativo di legittimità che, per quanto consolidato, si è visto non resistere alle plurime obiezioni sollevate con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sopra citata e sostanzialmente condivise dalle Sezioni Unite, mentre risulta dirimente che l’istanza di rimborso sia stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE il 22 maggio 2009, e quindi -con effetto interruttivo – prima AVV_NOTAIO spirare del decennio dall’entrata in vigore della l. 350/03.
8.2. Il secondo motivo, di natura subordinata, si fonda invece sul fatto che il credito di rimborso in questione si sarebbe estinto per prescrizione decennale ancor prima dell’entrata in vigore di questa legge. Senonchè, pur volendo superare il profilo di inammissibilità della doglianza per genericità ed indeterminatezza – non prendendo essa posizione alcuna avverso la deduzione dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui questo primo decennio di prescrizione sarebbe stato invece efficacemente interrotto da una pregressa istanza di rimborso del 30.9.1994 -risulta decisivo che un’eventuale prescrizione ante legem non avrebbe di per sé mutato i termini del problema, restando l’Amministrazione Finanziaria comunque tenuta anche in questa evenienza, certamente rientrante nella previsione di legge -a non far valere l’avvenuta estinzione.
Senz’altro inammissibile è invece il terzo motivo di ricorso. Non è inutile premettere il costante orientamento di legittimità (tra le ultime, Cass. Sez. Trib. n. 32505/23), secondo cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé
coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ‘ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’. Ed a ciò si deve aggiungere, perché anche di questo la ricorrente si duole, che in sede di legittimità, la violazione dell’art. 2697 c.c. (tra le molte, Cass.Sez.III, n. 26769/18) ‘si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni’.
9.1 Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE non ha affatto sovvertito la regola generale di ripartizione dell’onere della prova, avendo motivatamente reputato che la prova fosse stata fornita dal contribuente, in ragione della copia della dichiarazione dei redditi versata in atti, dRAGIONE_SOCIALE quale si evinceva che l’importo dell’imposta lorda dovuta era inferiore alle ritenute subite, dal che scaturiva, secondo la legge all’epoca in vigore, il diritto al rimborso senza necessità di apposita istanza e, specularmente, l’obbligo dell’A.F. di provvedere d’ufficio al rimborso dell’eccedenza.
E’ dunque palese come, nella presente sede di legittimità, non vi possa essere spazio alcuno per una delibazione probatoria e per una ricostruzione dei fatti di causa differenti ed alternative rispetto a quelle così operate dal giudice del merito.
10. Venendo al quarto ed ultimo motivo di ricorso, se ne ravvisa parimenti l’inammissibilità. Va, anche in proposito, premesso il
pacifico assunto secondo cui l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione; deve infatti il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (tra le moltissime: (Cass.Trib. n. 342/21). Ciò posto, il motivo che viene qui in considerazione è del tutto scollegato dRAGIONE_SOCIALE realtà sostanziale e processuale della fattispecie, perché con esso si lamenta apoditticamente il fatto che sarebbero stati illegittimamente riconosciuti a credito dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘in via automatica’, anche interessi a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod.civ., nonostante quest’ultimo non fosse stato provato dal creditore. La doglianza si esaurisce poi nella trascrizione di una massima giurisprudenziale nel senso voluto (Cass. n. 11943/16). Contrariamente all’assunto, non risulta da alcunchè e ciò doveva essere necessariamente specificato, ex art. 366 cit., vuoi nella rievocazione in ricorso dei fatti di causa, vuoi nella formulazione di una censura non astratta, ma calibrata sulla decisione impugnata, vuoi ancora nella indicazione degli atti processuali a tal fine rilevanti -che l’ammontare riconosciuto in rimborso fosse comprensivo anche del maggior danno ex art. 1224 cod.civ. Non è quindi questione se il contribuente avesse in giudizio provato, oppure no, questo diritto (unico aspetto sviluppato nel motivo) ma,
a monte, se l’avesse davvero dedotto nell’istanza di rimborso prima e nel giudizio poi (circostanze entrambe contestate dal controricorrente). E la ricorrente neppure esplicita da quali elementi si dovrebbe trarre argomento per ritenere che il maggior danno sia stato comunque in effetti riconosciuto dRAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE, atteso che di ciò non vi è traccia alcuna né nel dispositivo della sentenza impugnata, che si limita ad accogliere l’appello, né nella motivazione, dove si fa riferimento al ‘riconoscimento del diritto al rimborso in argomento’. L’indeterminatezza del motivo in esame appare poi tanto più eclatante se si rapporta la doglianza RAGIONE_SOCIALE specificità e tassatività che invece presiede al regime degli interessi spettanti sui rimborsi tributari (v. art. 44 d.P.R. n. 602/73); regime di natura legale e speciale che, in assenza di altre dovute ed indispensabili indicazioni, deve ritenersi essere stato applicato anche nel caso, ad esclusione quindi del maggior danno.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del presente giudizio vengono compensate, risentendo la decisione del superamento di un pregresso orientamento favorevole all’Amministrazione Finanziaria.
13 . Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Così deciso in Roma, in data 1.4.2025