Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14529 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
Rimborso eccedenza Irpeg
– Prescrizione – art. 2,
comma 58, l. 350/2003
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3794/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE -I.R.C.A.C. (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Agrigento, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME COGNOME giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2991/25/2015 Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata in data 9.7.2015, non notificata; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 1.4.2025 dal Cons. NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME e per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. L’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione ( I.R.C.A.C.) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza 22 maggio 2009 con la quale l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione aveva chiesto il rimborso del credito Irpeg risultante dal Mod. 760/85 per i redditi prodotti nel 1984, oltre interessi maturati e maturandi, accogliendo soltanto il motivo di gravame relativo alle spese processuali. La Commissione tributaria regionale, in sintesi, ha osservato che: la fattispecie era regolata dall’art. 2, co. 58 ^, l. 350/2003 (legge finanziaria 2004), secondo cui: ‘ Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti ‘; la disposizione non aveva contenuto precettivo, contenendo un mero invito all’Agenzia delle Entrate, a non far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente al rimborso, né era direttamente applicabile dal giudice, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2687/2007; la prescrizione era maturata senza alcun atto interruttivo nei dieci anni successivi alla presentazione della dichiarazione, avvenuta in data 11.5.1985; la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 112/2013, aveva implicitamente riconosciuto che la norma invocata non impediva all’Amministrazione di far valere la prescrizione; in ogni caso, la stessa formulazione legislativa suggeriva l’esigenza transitoria di
definire pendenze ossia controversie e contestazioni in corso relative a periodi in cui poteva ancora essere discutibile la pretesa a fronte del potere dell’Ufficio di opporre accertamenti e non poteva dunque attagliarsi ad eventuali crediti risalenti a decenni prima, per i quali non era sorta questione né tantomeno era stato sollecitato un rimborso, pena un vulnus al principio di certezza dei rapporti giuridici che l’ordinamento persegue sopra ogni altra valutazione di tutela dei diritti; accoglieva invece il motivo di appello con cui si lamentava la mancata compensazione delle spese processuali da parte del giudice di primo grado, riconoscendone i presupposti.
Avverso la precitata pronuncia proponeva ricorso l’Istituto per il Credito alla Cooperazione -I.R.C.A.C., basato su due motivi.
3 . L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 23 marzo 2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di analogo ricorso pendente tra le stesse parti.
Indi, dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite, la causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza.
L’Istituto ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’I.R.C.A.C. lamenta ex art. 360 co. 1, n. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, assumendo essere errata l’interpretazione della norma nel senso che essa conterrebbe un mero invito rivolto all’Amministrazione finanziaria e non sarebbe suscettibile di diretta applicazione da parte del giudice. La Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente richiamato un precedente di legittimità (Cass. 633/2012) che invero non conteneva alcun riferimento alla pronuncia a sezioni unite n. 2687/2007, nella quale peraltro la questione non verteva sull’interpretazione dell’articolo 2 co. 58 in esame, ma sulla
decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso di un credito emergente dalla dichiarazione. Secondo i principi generali, l’efficacia estintiva della prescrizione è sottoposta a condizione, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio, dal che consegue che il credito prescritto è dotato di piena coercibilità fino a quando il debitore non sollevi l’eccezione di prescrizione. L’art. 2, comma 58 della legge n. 350/2003, norma speciale ed agevolativa, destinata a prevalere sulle norme di carattere generale contenute nel codice civile, pur non modificando i termini di prescrizione ordinaria, conteneva un vero e proprio divieto di sollevare l’eccezione di prescrizione e non già un mero ‘invito’, risultando altrimenti inutile. Il dato letterale non suffragava l’interpretazione della C.T.R., non avendo il legislatore utilizzato l’espressione ‘può provvedere’, né poteva darsi ingresso ad un’interpretazione che lasciasse all’arbitrio dell’amministrazione la scelta di far valere o meno l’estinzione del credito. La Corte Costituzionale non aveva affatto riconosciuto implicitamente all’amministrazione finanziaria il potere di scegliere se far valere o meno la prescrizione, ma, al contrario, aveva dato atto dell’inequivoco tenore letterale della disposizione nel senso di imporre un divieto, di carattere non retroattivo, espressione di una ragionevole scelta discrezionale del legislatore motivata da ragioni di equità a fronte del condono fiscale, che costituiva una disciplina eccezionale adottata per riequilibrare situazioni di disparità, né era ravvisabile una disparità di trattamento posto che il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione. Infine, il termine ‘pendenze’, differentemente da quanto opinato dalla C.T.R., non poteva interpretarsi come riferito ai soli casi in cui vi fossero controversie in corso alla data di entrata in vigore della norma, non essendovi alcun riferimento ad esigenze deflattive del contenzioso.
Con il secondo motivo, lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, osservando che la C.T.R. non aveva considerato che in nessun caso il credito poteva dirsi prescritto alla data dell’1.1.2004, posto che, per come fatto rilevare nell’atto di appello e per come dimostrato a mezzo della produzione documentale del 9.4.2015, esso Istituto aveva interrotto la prescrizione a mezzo istanza di rimborso del 30.9.1994, protocollata in pari data dall’Ufficio. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, pertanto, non solo il credito non era prescritto, ma vi era sicuramente una ‘controversia in corso’.
Il ricorso è fondato con le precisazioni che seguono.
In altro giudizio pendente tra le stesse parti, interveniva l’ordinanza n. 8475/23, con la quale la Sezione Tributaria della Corte rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite ritenendo opportuno, alla luce dei precedenti sia di SU n.2687/07 sia di C. Cost. ord. 112/2013, ‘un nuovo intervento nomofilattico chiarificatore sulla specifica questione della valenza precettiva o meno dell’art.2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n.350’, vista la rilevanza della questione e la sua idoneità a riproporsi in futuri giudizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate con la sentenza n. 12284, depositata il 7 maggio 2024, alla cui condivisa motivazione si rinvia, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: ‘ l’art. 2 co. 58^ legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1^ gennaio 2004) della legge stessa ‘
6 . E’ stato altresì precisato, nella pronuncia testè richiamata, che alla nozione di ‘pendenza’ va attribuito il significato tecnico -giuridico evincibile dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2687 del 2007, nel senso cioè che la sola esposizione in dichiarazione del credito (vertendosi appunto qui di un credito non da indebito, ma da dichiarazione) è condizione necessaria e sufficiente a stabilire la ‘pendenza’ dell’istanza di rimborso.
Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, mentre il secondo va ritenuto assorbito.
La sentenza viene pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Le spese del presente giudizio vengono compensate, risentendo la decisione del superamento di un pregresso orientamento favorevole all’Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Sicilia, in diversa composizione;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 1.4.2025