Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29116 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
IRPEG-IRES DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28149/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO o;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 2207/01/2019, depositata il 10/04/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Agrigento che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Irpeg, esposto in dichiarazione, per l’anno d i imposta 1982, dalla RAGIONE_SOCIALE, poi fusa nella RAGIONE_SOCIALE la quale – dopo aver cambiato la denominazione in RAGIONE_SOCIALE -aveva ceduto l’azienda bancaria al RAGIONE_SOCIALE, poi incorporato nell’RAGIONE_SOCIALE
La C.t.r., in via preliminare, rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario che l’Ufficio aveva sollevato assumendo la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992. Rilevava che l’Amministrazione , su cui gravava il relativo onere, non aveva provato la notifica del provvedimento di diniego che assumeva di aver emesso. Precisava sul punto che la contribuente si era limitata a manifestare la propria disponibilità a ricevere gran parte RAGIONE_SOCIALE somme pretese a mezzo titoli di Stato; che la cessione di azienda (in tali sensi dovendosi qualificare il contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) non era soggetta agli adempimenti ex artt. 43bis del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 e 1 del D.M. 30/09/1997, n. 384, previsti per la cessione di singoli crediti esposti in dichiarazione; che l’ ammontare del credito era conosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE perché esposto in dichiarazione e per la documentazione in atti, la cui veridicità era accertabile peraltro anche mediante una semplice interrogazione informatica dei dati in possesso dell ‘ anagrafe tributaria e quindi risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che ha depositato successiva memoria.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023.
Considerato che:
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la RAGIONE_SOCIALE disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa impugnazione dell’espresso diniego del rimborso di cui al provvedimento n. 4130 del 21/12/1996.
Assume l’Ufficio che, sin dal primo grado aveva eccepito che, con provvedimento espresso n. 4130 del 21/12/1996, aveva rigettato le ist anze presentate dal RAGIONE_SOCIALEto RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’estinzione dei crediti esposti in dichiarazione mediante assegnazione di titoli di Stato, secondo quanto previsto dalla l. n. 457/1994. Aggiunge che, stante l’omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE C.t.p. sulla questione , aveva proposto appello, ribadendo l’inammissibilità del ricorso, alla luce dell’omessa impugnazione del detto provvedimento espresso di diniego che, pertanto, era divenuto definitivo. Aggiunge che il provvedimento di diniego era provato per tabulas.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver i giudici di appello invertito il principio dell’onere probatorio con riguardo alla sussistenza del credito rimborsabile.
Il motivo censura due passaggi RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. che si risolverebbero entrambi nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Il primo passaggio, trascritto da pagina 15 a pagina 17 del ricorso, concerne, in sintesi, l’ accertamento, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato la titolarità del credito d’imposta dalla RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione di azienda ( ex art. 2559 cod. civ.) del 2/12/1992, atto che non era soggetto agli oneri previsti, per la cessione di crediti verso lo Stato, dagli artt. 69 e 70 del r.d. 18/11/1923, n. 2440, e che era stato pubblicato nella G.U. RAGIONE_SOCIALE Repubblica Italiana ex art. 26 del d.lgs. 14/12/1992, n. 481 (poi trasfuso nell’art. 58, comma 4, del d.lgs. 1/09/1993, n. 385) per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.; sul punto la ricorrente deduce che il contratto di cessione di azienda bancaria non sia conforme alle disposizioni degli artt. 69 e 70 d.P.R. n. 2440/1923 posto che non contiene alcuna indicazione del titolo e dell’importo dei crediti ceduti.
La seconda censura attiene invece alla, diversa, affermazione dei giudici RAGIONE_SOCIALE C.t.r. che avrebbero errato nel ritenere che l’ammont are del chiesto rimborso risultasse essere conosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE sia in quanto esposto nello specifico quadro RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi prodotta che per la documentazione versata in atti e la cui veridicità era comunque facilmente riscontrabile dalla stessa RAGIONE_SOCIALE a mezzo di una semplice interrogazione informatica dei dati in possesso dell’anagrafe tributaria, dolendosi che la contribuente, su cui gravava l’onere probatorio in quanto parte attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto produrre copia RAGIONE_SOCIALE documentazione inerente i versamenti effettuati dal sostituto di imposta.
Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Fin dal giudizio di primo grado, l’amministrazione finanziaria ha dedotto l’inammissibilità del ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente, per l’omessa impugnazione nel termine di decadenza, ex art. 21 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, del diniego di rimborso di cui al
provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 21/12/1996, oggi lamentando che la RAGIONE_SOCIALE abbia errato nel non valutare a tal fine il predetto provvedimento.
2.2. Il motivo in realtà non si confronta con la sentenza impugnata che, sul punto, ha espressamente evidenziato che l ‘amministrazione non aveva dato alcuna prova dell’esistenza di un rigetto impugnabile, tale non potendosi ritenere il diniego alla manifestazione di disponibilità a estinguere i crediti ricevendo parte RAGIONE_SOCIALE somma pretesa in restituzione mediante l’assegnazione di titoli di Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 457/1994, sicchè il detto provvedimento, non costituendo decisione su istanza di rimborso, non era provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
2.3. Del resto, questa Corte, pronunciandosi in analogo contenzioso relativo al credito esposto in dichiarazione sempre dalla RAGIONE_SOCIALE ma con riferimento ad altro anno di imposta, ha già statuito, con riferimento allo stesso provvedimento n. 4130 del 21/12/1996 (che riguardava, evidentemente, più anni di imposta), che il medesimo non era provvedimento impugnabile (Cass. 09/12/2021, n. 39135; analogamente Cass. 17/07/2023, n. 20648). In motivazione questa Corte ha precisato che detto provvedimento «non possa considerarsi atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non essendo qualificabile nei termini di ‘ rifiuto espresso o tacito RAGIONE_SOCIALE restituzione di tributi ‘ . Difatti, la richiesta respinta RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” non aveva per oggetto il rimborso del credito IRPEG per l’anno d’imposta 1986, di cui essa aveva acquistato la titolarità per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione di azienda del 2 dicembre 1992, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE reiterata proposizione RAGIONE_SOCIALE relativa istanza nelle dichiarazioni annuali dei redditi ex art. 1 del D.M. 26 agosto 1994, ma l’opzione per una diversa modalità di estinzione del medesimo credito (assegnazione di titoli di Stato) ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, del D.L. 23 maggio 1994 n. 307,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 luglio 1994 n. 457. Per cui, il rifiuto di soddisfare il credito con la modalità alternativa dell’assegnazione dei titoli di Stato non poteva equivalere ad un diniego (ancorché tacito) di rimborso»).
2.4. Su detta statuizione, come già evidenziato da Cass. 03/08/2023, n. 23709, è sceso il giudicato.
L ‘esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche, attraverso la stabilità RAGIONE_SOCIALE decisione (cfr. tra le tante, Cass. 26/06/2018, n. 16857).
Inoltre, nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza RAGIONE_SOCIALE stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell’attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell’adempimento RAGIONE_SOCIALE funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem (cfr. Cass. 27/07/2017, n. 24740; Cass. 4/12/2015, n. 24740; Cass., Sez. U., 17/12/2007, n. 2648, che ha abbandonato il precedente orientamento – espresso da Cass., Sez. U., 6/05/2000, n. 295 – che leggeva il dovere RAGIONE_SOCIALE Corte di conoscere le
proprie sentenze in funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALE sola attività nomofilattica).
Il secondo motivo, in entrambe le censure che esprime, è da respingere.
3.1. La prima censura è inammissibile.
In primo luogo, essa non si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione; i giudici di appello, infatti, qualificando come cessione di azienda (qualificazione non oggetto di alcuna censura esplicita da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente) il contratto del 2/12/1992 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno conseguentemente escluso che essa fosse soggetta agli oneri previsti per la cessione di crediti verso lo Stato dagli artt. 69 e 70 del r.d. 18/11/1923, n. 2440.
In secondo luogo, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass. 19/08/2020, n. 17313; Cass. 22/07/2021, n. 20950; Cass. 29/07/2021, n. 21831, nonché in riferimento a vicende sovrapponibili a quella in esame Cass. 29/12/2021, n. 39135; Cass. 26/05/2023, n. 14766), e non concerne l’interpretazione del materiale istruttorio, tanto meno la qualificazione di un contratto.
In ogni caso, questa Corte, con il precedente già citato (Cass. 29/12/2021, n. 39135, poi ribadito da Cass. 03/08/2023, n. 23709), ha già condiviso la qualificazione resa dalla C.t.r. secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato la titolarità del credito d’imposta per effetto RAGIONE_SOCIALE
cessione di azienda ( ex art. 2559 cod. civ.) del 2/12/1992, che non era soggetta agli oneri previsti per la cessione di crediti verso lo Stato dagli artt. 69 e 70 r.d. 18/11/1923, n. 2440, e che era stata pubblicata nella G.U. RAGIONE_SOCIALE Repubblica Italiana ex art. 26 d.lgs. 9/12/1992, n. 481 (poi trasfuso nell’art. 58, comma 4, del d.lgs. 1/09/1993, n. 385) per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
3.2. Anche la seconda censura è infondata.
Ferme le già espresse considerazioni sulla modalità di deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2697 cod. civ., che impedisce di chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio, la C.t.r. ha esattamente ripartito gli oneri probatori tra le parti, ritenendo che la contribuente avesse assolto il proprio.
Su analoghe vicende, per altri anni di imposta, questa Corte (Cass. 3/08/2023, n. 23709; Cass. 03/08/2023, n. 23672; Cass. 03/08/2023, n. 23666; Cass. 17/07/2023, n. 20648; Cass. 26/05/2023, n. 14766) ha già evidenziato che , nella vigenza dell’art. 3 d.P.R. 29 /09/1973, n. 600, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31/05/1994, n. 300, convertito con modificazioni dalla l. 27/07/1994, n. 473, questa aveva ritenuto che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte, rilasciata dal sostituto d’imposta, non ammettesse equipollenti (cfr. Cass. 05/09/2014, n. 18734).
Con riferimento al quadro normativo successivo alle modifiche di cui all’art. 1 d.l. n. 300 /1994, che ha attenuato la rilevanza formale RAGIONE_SOCIALE certificazione, si è poi affermato che, ai fini dello scomputo RAGIONE_SOCIALE ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l’attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass.
07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass. 07/06/2022, n. 18179). Pertanto, l’attestazione del sostituto d’imposta costituisce per il sostituito prova tipica -ancorché non esclusiva –RAGIONE_SOCIALE ritenuta subita. Tale assunto trova conforto anche nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte che, in tema di legittimazione del sostituto o del sostituito a richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate a mezzo ritenuta -questione sulla quale è consolidato l’orientamento che la riconosce ad entrambi -ha precisato, da un lato, che la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’ an ed il quantum del rimborso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti; dall’altro lato che per i lavoratori dipendenti, qualora presentino il NUMERO_DOCUMENTO, la prova dell’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute, ai fini del rimborso, consiste nella sola indicazione di esse nella suddetta dichiarazione (Cass. 22/05/2019, n. 13771).
Infine, occorre richiamare il risalente e non contrastato orientamento di questa Corte che, traendo spunto dalla considerazione che il termine per l’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, decorre dall’effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta e non dal suo versamento, evento estraneo alla sfera di conoscenza del sostituito, afferma che questi, qualora chieda il rimborso dell’imposta che assume indebita, riscossa in tutto o in parte alla fonte, debba fornire la prova di avere subito tale ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che l’imposta sia stata effettivamente incassata dall’erario (Cass. 2 /10/1996, n. 8606; Cass. 10/01/2006, n. 239; di recente, v. anche Cass. 28/04/2022, n. 13234, in motivazione; Cass. 19/04/2023, n. 10572).
La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi. Infatti, ha affermato che il credito era conosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE in quanto esposto in dichiarazione
ed in ragione RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti, la cui veridicità era riscontrabile a mezzo interrogazione dei dati i n possesso dell’anagrafe e risultava dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Ha aggiunto che le deduzioni dell’appellante apparivano «inconducenti, inidonee, dilatorie e pretestuose». Pertanto, il giudice del merito ha risolto correttamente la controversia, ritenendo che il credito di imposta fosse provato dai documenti in atti e che spettasse all’Ufficio muovere contestazioni specifiche in ordine alle stesse.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre al 15 per cento per rimborso spese generali, euro 200,00 per esborsi, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023.