Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7927/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 8645/2022, depositata in data 14 ottobre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME, dipendente del Ministero della Difesa nel ruolo di appuntato scelto presso il Comando Carabinieri di Palagonia, impugnava il silenziorifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso del 90% delle somme dovute dal contribuente, lavoratore dipendente, a titolo di IRPEF ritenute alla fonte relativamente agli anni di imposta 1990, 1991, 1992, con
Silenzio rifiuto – Rimborso IRPEF – 1990 – 1992
riguardo all’articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n .289. Al riguardo, evidenziava di essere destinatario dei benefici in questione in quanto residente, nel Comune di Caltagirone -Palagonia sin dalla data febbraio 1991 e, quindi, in uno dei comuni individuati ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del 21.12.1990.
La C.t.p. di Catania con sentenza n. 8955/2017 accoglieva il ricorso e dichiarava l’Amministrazione finanziaria tenuta a restituire il 90% delle somme versate relativamente agli anni d’imposta 1991 e 1992, pari ad € 5.334,84.
Contro tale sentenza l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; non si costituiva in giudizio il contribuente. In particolare, l’ente erariale rilevava che al contribuente non si applicavano le agevolazioni fiscali disposte a favore di contribuenti colpiti da eventi sismici o altre calamità naturali, di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in quanto alla data degli eventi sismici in Sicilia del 13 e 16 dicembre 1990, non risultava essere residente in uno dei comuni indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/01/1991 n. 288 art. 1; rilevava, infatti, che dal certificato storico di residenza del Comune di Roccella Ionica risultava che il contribuente si trasferiva nel comune di Palagonia a far data dal 5/3/1991 (comune di Caltagirone), essendo residente fino a quella data nel comune di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Pure, riteneva applicabile la falcidia del 50% prevista dalla disposizione sopravvenuta di cui all’16 -octies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Con sentenza n. 8645/2022, depositata in data 14 ottobre 2022, la C.t.r. rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di dichiarare la non debenza del rimborso, in ragione del difetto del requisito della residenza nel cratere sismico, in violazione dell’articolo 27, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di eccezione rilevabile, anche d’ufficio, in ogni grado e stato del giudizio. Al contrario, i Giudici di seconde cure, a fronte di specifica eccezione da parte dell’Agenzia, hanno giudicato la stessa ‘motivo nuovo’ e quindi, inammissibile
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697, comma 1 c.c. e degli articoli 18 e 19, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata sulla valutazione dell’avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, essendo tale situazione tra i fatti costitutivi della domanda che devono comunque essere provati dal contribuente, non trovando applicazione nell’ipotesi di silenzio rifiuto avverso un’istanza di rimborso il principio di non contestazione.
2. Il primo motivo è fondato.
Con diversi arresti (cfr. per tutti Cass. 19/10/2021, n. 28829), si è sostenuto che «Per costante giurisprudenza di questa Corte, in
tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21197; Cass. 27 giugno 2019, n. 17239; Cass. 5 novembre 2019, n. 28333; Cass. 28 gennaio 2020, n. 1906; Cass. 10 settembre 2020, n. 18830; Cass. 22 settembre 2020, n. 19764; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass. 13 maggio 2021, n. 12855; Cass. n. 37919/2022).
2.1. Nella fattispecie in esame, i Giudici di seconde cure, operando in violazione dei pacifici principi testè declinati, a fronte di specifica eccezione da parte dell’Agenzia, hanno giudicato la stessa ‘motivo nuovo’ e quindi, inammissibile, così omettendo di disaminare la debenza o meno del rimborso in violazione dell’articolo 27, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di eccezione rilevabile, anche d’ufficio, in ogni grado e stato del giudizio. Vieppiù che l’eccezione relativa alla residenza dell’istante costituisce elemento costitutivo della domanda stessa. Il Giudice, d’altro canto, è tenuto a valutare l’effettiva esistenza dei requisiti, non potendo altrimenti riconoscere il diritto al rimborso, mancando uno dei requisiti legittimanti l’accesso al trattamento previsto dalla normativa (nella specie, quello della residenza) e senza che l’eventuale non contestazione possa esimere il ricorrente da tale
onere probatorio. Vieppiù che il requisito della residenza deve permanere per tutti gli anni di imposta per i quali si avanza richiesta di rimborso.
2.2. Di poi, la citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 28829/2021 ha chiarito che, ai fini del rimborso, il requisito della residenza in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 rimane imprescindibile per il lavoratore subordinato, ove si consideri che l’art. 3, comma 2, Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, individuando i beneficiari delle provvidenze fiscali con riguardo a coloro che svolgono “la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse”, non comprende i lavoratori subordinati, i quali si limitano a collaborare all’altrui attività, ma non esercitano una propria attività.
Anche il secondo motivo, è fondato, perché nell’ipotesi di silenzio rifiuto avverso un’istanza di rimborso deve essere valutato non soltanto il diritto al rimborso, ma anche l’avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, essendo tale situazione tra i fatti costitutivi della domanda che devono essere comunque provati dal contribuente.
3.1. Si è gia chiarito sub 2. che, nella domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso formale e sostanziale; conseguentemente, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l’ipotesi di formazione di un giudicato interno o – ove in concreto ne ricorrano i presupposti l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto a tale ultimo principio, va altresì sottolineato che esso non può essere
invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, implicherebbe ammissione. In proposito va precisato, che il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario esso non elide l’operatività dell’altro principio -operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie’ (cfr. Cassazione, sentenza 29 dicembre 2011, n. 29613).
3.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testé declinati
In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esam,e nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.