Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3427 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
Avviso di accertamento -Irpef -medico convenz. RAGIONE_SOCIALE rimborso spese viaggio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6078/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente – contro
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO,
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, n. 2839/2023, depositata il 12/10/2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, esercente l’attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato presso la RAGIONE_SOCIALE, con istanza del 12 febbraio 2016, chiedeva il rimborso dell’I rpef versata, per gli anni dal 2011 al 2014, sulle somme percepite ed imputabili alle spese di viaggio sostenute per svolgere la propria attività di lavoro presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza. Precisa va nell’istanza che dette somme avevano natura risarcitoria e non retributiva.
L’11 marzo 2016 l’Ufficio notificava il diniego del rimborso.
La contribuente, in data 5 maggio 2016, presentava istanza di reclamo e contestuale ricorso alla C.t.p. di Foggia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e ribadendo la legittimità della richiesta di rimborso. L’Ufficio si costitutiva evidenziando come la Contribuente svolgesse la propria attività lavorativa in luoghi diversi dalla propria residenza, ma, comunque, presso ambulatori ubicati nell’ambito della propria sede lavorativa e che, pertanto, le somme percepite erano stati correttamente assoggettate a tassazione.
La C.t.p. accoglieva il ricorso, rilevando che il rimborso spese fera determinato, non con un criterio forfetario, perciò sganciato dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione rispetto al chilometraggio effettivamente percorso ed al costo del carburante, di tempo in tempo rilevato; affermava, pertanto, che l’indennità assolveva alla funzione di ripristinare il patrimonio del prestatore d’opera, depauperato a causa
degli esborsi sostenuti nell’interesse dell’Amministrazione datrice di lavoro.
L’Ufficio impugnava la sentenza e la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE rigettava l ‘appello , confermando la sentenza di primo grado.
In primo luogo, dichiarava inammissibile l’eccezione di decadenza dall’istanza di rimborso in quanto sollevata dall’Ufficio solo in secondo grado. Nel merito, rilevava che le somme percepite dalla contribuente erano riconducibili all’art. 46 CCNL, sebbene non espressamente richiamato, in quanto si trattava pur sempre di rimborso parametrato ai chilometri percorsi. Affermava, per l’effetto , che doveva applicarsi il principio della giurisprudenza legittimità per il quale, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell’art. 48 d.P.R. n. 597 del 1973, n. 597, e dell’art. 48 t.u.i.r. poiché la loro quantificazione è determinata, non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione e la contribuente si difende a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza e nella parte in cui ha ritenuto che l’eccezione di decadenza del diritto al rimborso ex art. 38, d.P.R. 602 del 1973
fosse inammissibile perché non proposta nel giudizio di primo grado. Osserva che, le diverse ipotesi di decadenza stabilite dalle leggi fiscali in favore dell’Amministrazione attengono a situazioni non disponibili e, perciò, ai sensi dell’articolo 2969 c .c., rientrano fra quelle rilevabili d’ufficio anche dal Giudice e che, trattandosi di eccezione in senso lato, la stessa era proponibile nel giudizio di gravame in applicazione dell’art. 57, comma 2, cit.
Il motivo è fondato.
2.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime RAGIONE_SOCIALE eccezioni nuove (Cass. n. 22399/2017).
2.2. La RAGIONE_SOCIALE, pertanto, ha errato nel ritenere tardiva l’eccezion di decadenza.
Con il secondo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 5, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r. ed erronea interpretazione dell’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ambulatoriali.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le somme percepite dalla Contribuente, ai sensi dell’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale, dovessero qualificarsi come percepite a titolo di rimborso, con conseguente esenzione da tassazione e legittimità dell’istan za ex adverso formulata, base del giudizio.
Il motivo è fondato.
2.1. Così come chiarito in sentenza, l’istanza di rimborso aveva ad oggetto l’Irpef corrisposta sull’indennità percepita in ragione dell’art. 46 dell’Accordo collettivo nazionale dei RAGIONE_SOCIALE ambulatoriali, per incarichi svolti fuori dal Comune di residenza al quale ha dato attuazione l’art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, recante il regolamento di esecuzione del detto accordo collettivo.
2.2. Con specifico riferimento all’indennità in questione, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto, al quale deve darsi continuità: il rimborso previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000 il quale prevede la corresponsione di un «rimborso spese di accesso» alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica -è ontologicamente diverso dalle indennità per cepite per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, t.u.ir., le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, su richiesta e nell’interess e del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51, comma 1, t.u.i.r. comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale (Cfr. Cass. Cass. nn. 2124, 2126, 2184/2024 e tra le più recenti Cass. n. 16238/2025).
2.3. Si è anche precisato che l’emolumento in esame non può essere ricondotto all’ipotesi derogatoria contemplata dall’art. 51, comma 2, lett. d) t.u.i.r. Tale ultima disposizione prevede che «non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici» e non può riguardare
i rimborsi in oggetto che sono corrisposti in ragione di spostamenti «individuali».
2.4. La sentenza impugnata non si è uniformata a questi principi, laddove ha ritenuto non imponibili le somme oggetto della domanda di rimborso.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata; la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che, a prescindere dall’eventuale decadenza, non sussistono i presupposti di merito per il rimborso, può essere decisa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese dei gradi di merito restano compensate, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate ed il recente formarsi del l’o rientamento sulla questione controversa.
Le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE Entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 800,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME