Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
COGNOME NOME,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MOLISE, n. 642/2018, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
irpef rimborso sisma Molise -decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1744/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in data 26 giugno 2014, presentava istanza di rimborso del 60 per cento RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di Irpef e Addizionale Regionale nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, avvalendosi dei benefici di cui alla legge n. 2 del 2009 in favore dei residenti nelle zone comprese nel c.d. «cratere sismico» degli eventi calamitosi che avevano colpito il Molise nell’ ottobre 2002.
L’Ufficio rigettava l’istanza ritenendola tardiva.
La contribuente impugnava il diniego innanzi alla C.t.p. di Campobasso la quale accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello. La C.t.r. rilevava che il termine di decadenza applicabile alla fattispecie non fosse quello previsto dall’art 21 comma 2 , d.lgs. n.546 del 1992 -norma residuale e di chiusura -bensì, quello previsto dall’art 38 d.P.R. n.602 del 1973.
Avverso la sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti della contribuente la quale non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n.7253/2020 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Indi il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art.380 bis-1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell’art. 38 d.P.R. 23 settembre 1973 n.600.
L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la decadenza ritenendo applicando il termine di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973; afferma che, invece, l’istanza di ripetizione del pagamento indebito fosse soggetta al termine di decadenza stabilito
dall’art. 21, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 546 del 1992 la quale ha ad oggetto le ipotesi in cui il diritto alla restituzione, non ipotizzabile in precedenza, sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta . Precisa che la data da cui far decorrere il termine per chiedere il rimborso non coincide con quella in cui è stato effettuato il versamento, ma con la data di entrata in vigore della legge n. 2 del 2009 (ovvero la data del 29 gennaio 2009), la quale ha introdotto il beneficio della riduzione RAGIONE_SOCIALE imposte. Pertanto, afferma che, nel caso di specie , l’istanza di rimborso del 26 giugno 2014 era tardiva in quanto presentata oltre il termine di quarantotto mesi di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. Aggiunge che nessun rilievo, diversamente da quanto affermato in sentenza, poteva avere il fatto che la contribuente, già in data 12 maggio 2004, avesse prodotto istanza pe avvalersi della sospensione dei tributi, all’epoca dovuti per intero, presentata e x art. 4 d.p.c.m. n. 3354 del 2004.
2. In via preliminare deve affermarsi che, nonostante il rinvio a pubblica udienza il collegio giudicante può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480).
E’ quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, in ragione di principi ormai consolidatisi.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Come già ritenuto in numerosi precedenti, diversamente da quanto ritenuto dalla C.t.r, l’istanza di ripetizione dell’indebito, nella fattispecie in esame, è soggetta al termine decadenziale stabilito dal l’ art. 21 d.lgs. 546 del 1992, e non al termine quadriennale di cui all’art. 38 del d.P.R. 602 del 1973.
Deve richiamarsi il principio, al quale deve darsi continuità, secondo cui in caso di imposte dirette non dovute, tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi; quest’ultima, infatti, opera esclusivamente per i versamenti non dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione è sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 07/10/2022 n. 29324).
3.2. Nella fattispecie in esame il diritto al rimborso oggetto della domanda della contribuente trova fondamento nell’art. 6, comma 4 -bis , d.l. n. 185 del 2008, in vigore dal 29 novembre 2008, data di pubblicazione del medesimo decreto, convertito poi dalla n. 2 del 2009. Il dies a quo del termine decadenziale biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 era quindi il 29 novembre 2008. Pertanto, risultando dalla sentenza che la domanda di rimborso è stata presentata il 26 giugno 2014, essa deve considerarsi tardiva rispetto al termine decadenziale scaduto il 29 novembre 2010.
3.3. Nessun rilievo, pertanto, può assumere l’istanza di sospensione dal pagamento dei tributi avanzata dalla contribuente in data 12 maggio 2004. Trattasi, infatti, di istanza che ha ad oggetto un
beneficio diverso rispetto a quello azionato con il rimborso e, per di più, avanzata in un momento in cui detto ultimo nemmeno sussisteva.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; e tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al giudice del merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della Contribuente.
L’incertezza, all’epoca dell’introduzione del giudizio, sulla questione controversa è giusto motivo di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità, invece, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta l’origin ario ricorso della contribuente;
condanna l’intimata a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME