Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 11478/2021, depositata il 28 dicembre 2021, non notificata;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del 6 giugno 2025, del consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rimborso Irpef-Sisma Sicilia-Aiuti di stato- Nozione di impresa- Attività professionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17117/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 11478/04/2021, depositata in data 28/12/2021, rigettò l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che, in relazione alla domanda di rimborso del 90 per cento delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992, proposta da NOME COGNOME l’aveva accolta quanto all’Irpef e rigettata quanto all’IVA.
Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un motivo, illustrato da successiva memoria con cui ha chiesto rimettere la decisione della causa alle Sezioni Unite.
Il contribuente, cui il ricorso è stato tempestivamente, è rimasto intimato.
La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 28/06/2023 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria, per la camera di consiglio del 6/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia dell’entrate, con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 TFUE, dei principi stabiliti dalla Commissione europea con decisione 5549 final del 14 agosto 2015, in quanto la CTR avrebbe omesso ogni esame, pur sollecitata sul punto da specifico motivo di appello, della questione della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, svolgendo il contribuente attività di lavoro autonomo.
Deve rigettarsi l’istanza, avanzata dalla difesa erariale nella memoria, di rimessione alle Sezioni Unite della decisione della lite.
In primo luogo, infatti, le doglianze spese nella memoria, inerenti alla necessaria applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art.
16octies d.l. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123 ed attuato con provvedimento direttoriale -, appaiono nuove rispetto ai motivi del ricorso (proposto già nella vigenza della citata disposizione) e quindi inammissibili, essendo la funzione delle memorie nel processo di legittimità solo quella di illustrare le doglianze esposte nel ricorso introduttivo (Cass. 29/03/2006, n. 7237; Cass. 07/03/2018, n. 5355).
In secondo luogo, questa Corte ha comunque ritenuto che la disposizione, essendosi limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell’esaurimento delle risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi, non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis Cass. 10/06/2022, n. 18716; Cass. 7/06/2022, n. 18358; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass. 22/02/2018, n. 4291). Tale fermo orientamento riconduce dunque lo ius superveniens non alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione, il che significa, sul versante processuale, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio di ottemperanza, nel quale esso viene attuato. Si tratta di fare applicazione di principi ormai consolidatisi nell’orientamento di
questa Corte, peraltro evidenziati anche dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 197 del 2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 -octies della l. n. 123 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost.
Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
3.1. Il tema del possibile contrasto dei benefici fiscali in favore dei soggetti interessati dalla normativa per il sisma Sicilia orientale del 1990 con la normativa in tema di aiuti di Stato dell’Unione Europea è stato più volte affrontato da questa Corte con indirizzo univoco, ribadito da plurime concordi decisioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. 190/2014, «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248».
Successivamente è giunta la decisione final della Commissione Europea n. C-2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastanti: cfr. Cass. 26/09/2017, n. 22377; Cass. 4/07/2014, n. 15354), con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) erano state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, di conseguenza, ha concluso che esse «costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» (punto 133 della decisione).
Orbene, alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90 per cento delle somme versate a titolo di imposte dirette non può essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa a meno che la richiesta rispett i il cd. regolamento de minimis .
La violazione del divieto, trattandosi di applicare le norme comunitarie, è rilevabile anche di ufficio.
Si deve appena precisare che questa Corte ha evidenziato che, ai predetti fini, in tema di aiuti di stato, l’ attività di impresa va intesa nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque si riferisce anche ai contribuenti libero professionisti, salvo sempre che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento de minimis applicabile (Cass. 21/11/2019, n. 30373).
4.2. Nel caso di specie è incontestato che il contribuente fosse titolare di partita IVA (anche se la richiesta di rimborso di tale imposta risulta rigettata) il che è indicativo di un potenziale
svolgimento di attività di impresa, e la stessa Agenzia aveva dedotto tale circostanza nell’atto di appello, dovendo quindi ritenersi che la CTR abbia errato nel ritenere pretestuose e prive di fondamento tutte le doglianze dell’appellante , senza minimamente indagare in merito ai predetti profili.
5. Il ricorso va quindi accolto.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.