Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29236 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su atto allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Ragusa;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore ;
– intimata –
avverso
la sentenza n. 4424 pronunciata, in sede di ottemperanza, dal giudice della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 15.4.2021, e pubblicata l’11.5.2021;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Sisma in Sicilia nel 1990 – Istanza di rimborso Irpef -Corresponsione limitata al 50% – Giudizio di ottemperanza -Mancata soddisfazione integrale del credito – Conseguenze.
NOME NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE richiesta di rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate ai fini Irpef in relazione agli anni dal 1990 al 1992, nella misura di Euro 14.929,95 (sent. CTR, p. 1), in quanto all’epoca residente in zona colpita dal terremoto verificatosi in Sicilia nel dicembre del 1990, ai sensi de ll’art. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L’Amministrazione finanziaria non accoglieva l’istanza.
Il contribuente proponeva impugnazione avverso il diniego opposto dall’Ente impositore alla sua istanza di rimborso. I gradi di merito del processo si concludevano con la sentenza 12.2.2016, n. 526, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che assicurava il riconoscimento del diritto dell’istante a conseguire l’integrale restituzione richiest a, e la pronuncia diveniva definitiva a seguito dell’ordinanza 2.10.2019, n. 24565, pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Il ricorrente otteneva dall’RAGIONE_SOCIALE il versamento del rimborso, ma soltanto nella misura del 50%, invocando l’Amministrazione finanziaria il disposto di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
Il contribuente proponeva in conseguenza giudizio di ottemperanza, al fine di conseguire l’integrale pagamento del rimborso, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. Il giudice rigettava il ricorso, ritenendo che la normativa vigente comportasse, in concreto, la limitazione del rimborso al 50% RAGIONE_SOCIALE cifre riconosciute.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’ottemperanza, COGNOME NOME, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto notifica del ricorso il 13.12.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, in co nseguenza della violazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come mod. dall’art. 16 octies del Dl n. 91 del 2017, come conv., evidenziando che il rimborso è stato corrisposto solo in misura parziale, e che la normativa invocata non è applicabile ‘ai rimborsi statuiti con sentenza irrevocabile’ (ric., p. 9).
La domanda azionata dal contribuente consiste nel chiedere il rimborso integrale del 90% dell’Irpef versata in relazione agli anni dal 1990 al 1992. Tanto emerge dalla decisione del giudice dell’ottemperanza, il quale scrive che l’istante ‘ha chiesto disporsi i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza integrale, in luogo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE degli obblighi derivanti dalla riferita sentenza CTR Sicilia’ (sent. CTR, p. 1). Il ricorrente, del resto, sostiene ‘l’inapplicabilità … della dimidiazione introdotta dall’art. 16 octies del D.L. 91/2017, all’ammontare del rimborso stabilito in favore dell’odierno ricorrente … rimborsi assistiti da sentenza definitiva’ (ric., p. 11 ss.).
La CTR ha invece ritenuto che la falcidia del 50% del rimborso riconosciuto, pur con sentenza irrevocabile, risulti legittima, e comunque l’Amministrazione finanziaria, sostiene il giudice dell’appello, ha dimostrato l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse eco nomiche necessarie per far fronte alle restituzioni in misura superiore al 50%.
2.1. Invero il ricorso proposto dal contribuente, che domanda l’attuazione integrale del giudicato, e non nella misura ricevuta del 50%, risulta comunque fondato, anche a prescindere dall’accertamento che l’Amministrazione finanziaria abbia provato l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse economiche stanziate dallo Stato per far fronte nella misura integrale ai rimborsi accordati ai contribuenti con decisioni giudiziarie definitive.
L’RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto, nel corso dei gradi di merito del giudizio che, in base alla normativa applicabile, il rimborso possa invece essere corrisposto soltanto nella misura del 50%, e comunque le risorse disponibili risultano incapienti per assicurare il rimborso integrale, producendo documentazione.
3.1. Il giudice dell’ottemperanza aderisce alla tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, e scrive che il ricorso introdotto dal contribuente ‘non può essere accolto, avendo l’ufficio finanziario resistente già posto in essere tutti gli adempimenti facenti capo al medesimo, procedendo alla convalida dei rimborsi, nella misura consentita dalle disposizioni finanziarie … in fase esecutiva l’esercizio del diritto al rimborso, sia pure riconosc iuto in forma integrale dal giudice della cognizione, soggiace comunque alle modalità ed ai limiti fissati, per ragioni di equilibrio di bilancio, dalla disposizione di cui all’art. 1, co. 665 L. 190/14 … L’RAGIONE_SOCIALE ha, nella specie, ottemperato alla suindicata sentenza della CTR resa nei confronti del ricorrente per effetto del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto … si ritiene, in conclusione, che legittimamente, nel 2017, nel disciplinare le modalità di erogazione del rimborso, sia stato fissato un limite finanziario (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale il rimborso doveva essere decurtato al 50%, con successiva integrale negazione del rimborso, in caso di esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate’ (sent. CTR, p. 3 ss. ).
Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di esaminare ripetutamente la questione oggetto di causa in questo giudizio, ed ha ormai raggiunto un orientamento consolidato e condivisibile, recentemente ribadito con la pronuncia Cass. sez. V, 5.5.2023, n. 11871, cui ci si riporta, e che si ritiene pertanto di dover confermare.
È stato infatti già chiarito come la disciplina dei limiti di attuazione del diritto al rimborso, nella materia controversa, si
applichi anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, a seguito di contenzioso con l’Amministrazione, ed occorre esaminare le ulteriori conseguenze. Si è innanzitutto specificato, infatti, che se la questione attiene alla fase esecutiva, ‘qualunque sia il titolo del rimbors o, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017’, Cass. sez. V, 15.03.2019, n. 7368 (in motivazione). Nello stesso senso, si è ribadito che ‘in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all’esito dell’instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata’ ( Cass. sez. VI-V, 14.10.2021, n. 28108).
4.1. Invero l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’ art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute», e che «a seguito dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile.
Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità dello Stato e, tenuto conto della limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, disciplinando l’impiego di queste ultime con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
4.2. Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto della descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per met à del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso , cos ì come accertato ormai irrevocabilmente. A tale conclusione conduce innanzitutto la stessa lettera RAGIONE_SOCIALE disposizioni in questione, che si riferiscono unicamente all’ ‘effettuazione dei rimborsi’ e non al diritto sostanziale che ne è oggetto.
4.3. Questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ed attuato con il citato provvedimento direttoriale – essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute; e che, a seguito dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi – non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis , Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/
2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.22/02/2019, n. 5300).
Va quindi ricordato il principio di diritto, già formulato, per le medesime considerazioni, da questa Corte (Cass. 19/05/2022, n. 16289; conformi, ex multis , Cass. n. 16659 del 2022; Cass. n. 18358 del 2022; Cass. n. 18683 del 2022; Cass. n. 18716 del 2022; Cass. n. 30692 del 2022; Cass. n. 30698 del 2022; Cass. n. 901 del 2023; Cass. n. 1158 del 2023; Cass. n. 11591 del 2023; Cass. n. 1160 del 2023; Cass. n. 1945 del 2023), secondo cui «nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito d al contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanzia ti ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati»(Cass. sez. V, 19.5.2022, n. 16289).
4.3.1. Del consolidamento di tale orientamento di legittimità ha peraltro dato atto anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 del 26 luglio 2022, osservando che ‘le più recenti pronunce di legittimità hanno precisato che i margini quantitativi fissati dalla previsione censurata integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la
conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti’ ( ex aliis , Cass., sez. V, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289).
4.4. Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, ma è pure conforme ai precetti della Convenzione europea dei dirit ti dell’uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) deve essere letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia).
I rilievi proposti dalla CTR non evidenziano profili che possano mettere in discussione le plurime argomentazioni (peraltro correlate anche a principi costituzionali e desumibili dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla luce RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte costituzionale e della Corte EDU) che sostengono il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità.
In definitiva, il ricorso proposto dal contribuente risulta fondato, perché spetta al ricorrente il conseguimento dell’integrale rimborso, come riconosciuto con decisione definitiva, e compete al giudice dell’ottemperanza assicurare l’attuazione del giudicato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell’ottemperanza, perché proceda a nuovo giudizio, nel
rispetto dei principi esposti, e provveda pure a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
la Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell’ottemperanza perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo pure a disciplinare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.