Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28930 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28930 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Ragusa;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4762, pronunciata in giudizio di ottemperanza dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.12.2020, e pubblicata il 17.5.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 – Rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE‘Irpef versata -Convalida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -Corresponsione nella misura del 50% – Ottemperanza.
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME, preso atto del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua dom anda di rimborso, nella misura del 90% RAGIONE_SOCIALE‘Irpef versata con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002), proponeva ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie e, al termine del giudizio di merito conseguiva dalla CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, la sentenza dep. il 4.1.2018, n. 72, divenuta definitiva, di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al rimborso in suo favore RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 9.128,57 (sent. CTR ott., p. 1). L’Amministrazione finanziaria corrispondeva alla contribuente, il 21.12.2018 (mem. controric. 10.12.2020, p. 6), il 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Non avendo conseguito integralmente il pur deliberato rimborso, la contribuente ha proposto ricorso in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia. Come anticipato, risulta peraltro incontestato che l’Ente impositore ha versato a NOME COGNOME l ‘importo di Euro 5.340,22 (50%) oltre accessori, restando l’Amministrazione finanziaria debitrice RAGIONE_SOCIALE residua somma (sent. CTR ott., p. 1). Il giudice monocratico RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sez. staccata di Catania, reputava fondata la domanda RAGIONE_SOCIALE contribuente e, ritenuti integrati i presupposti di legge, nominava un commissario ad acta perché provvedesse agli adempimenti necessari al fine di assicurare attuazione al giudicato.
Avverso la decisione adottata dalla CTR ricorre per cassazione l’Amministra zione finanziaria, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE ha pure depositato memoria domandando la trattazione del giudizio in pubblica udienza.
3.1. Appare quindi opportuno segnalare che, nel controricorso proposto in sede di giudizio di legittimità, la contribuente ha attestato di avere ricevuto dall’Amministrazione finanziaria, il 24.12.2021, il versamento del saldo del rimborso integrale dovutole, pertanto del residuo 50%, rimanendo completamente soddisfatta la sua pretesa restitutoria. La controricorrente ha pure depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Am ministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e succ. modd., nonché del Provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.9.2017, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in combinato disposto tra loro, in relazione agli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alle disposizioni richiamate, che ha previsto la riduzione del rimborso da corrispondere nella misura del 50%, ed aver erroneamente ritenuto che competesse all’Amministrazione finanziaria fornire una prova s pecifica RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza dei fondi destinati ai rimborsi del sisma del 1990.
Occorre preliminarmente ribadire che, nel caso di specie, risulta definitivamente accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE contribuente ad ottenere il rimborso integrale RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, nella misura del novanta per cento degli esborsi sostenuti.
2.1. Rimane invece in contestazione se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso
di insufficienza o di superamento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano.
Occorre quindi osservare che presentava evidenti interferenze, con la materia oggetto del presente giudizio, la questione sottoposta alla Corte costituzionale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 9 ottobre 2020, richiamata anche dalla controricorrente. La Consulta si è pronunciata con sentenza del 25.7.2022, n. 190, e può quindi procedersi alla definizione del giudizio.
Ancora in via preliminare occorre rilevare che l’Amministrazione finanziaria, sostenendo di aver correttamente prestato ottemperanza al giudicato, avendo provveduto alla ‘convalida’ del rimborso richiesto in misura integrale, ed avendo corrisposto la metà RAGIONE_SOCIALE somme di cui la contribuente è stata riconosciuta titolare del diritto alla restituzione, ha domandato la trattazione RAGIONE_SOCIALE controversia in pubblica udienza, in considerazione del particolare rilievo RAGIONE_SOCIALE questioni da esaminare nel giudizio nonché RAGIONE_SOCIALE‘elevato numero di controversie pendenti inn anzi a questa Corte aventi ad oggetto analoghe problematiche.
Appare allora opportuno ricordare che il collegio giudicante può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti per la trattazione di una controversia in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza (Cass. Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). Peraltro, si è anche affermato che la sede RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è compatibile
anche con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass. 26/10/2022 n. 31679), Cass. sez. V, 3.7.2023, n. 18644.
Nel caso di specie, invero, le questioni oggetto di lite sono già state ripetutamente e compiutamente esaminate da questa Corte regolatrice, che ha espresso in materia principi ormai consolidati che le difese proposte dall’Amministrazione finanziaria non inducono a rivedere; pertanto non si rinvengono i presupposti per la trattazione del giudizio in pubblica udienza, potendo ben essere definito il processo in sede di udienza camerale.
5. Sempre in via preliminare occorre rilevare che la controricorrente ha censurato l’inammissibilità del ricors o introduttivo proposto dall’Amministrazione finanziaria per una pluralità di ragioni. In primo luogo la contribuente ha criticato il difetto di autosufficienza del ricorso, che ricostruisce la vicenda processuale in modo erroneo ed addirittura operando riferimento a vicende processuali proprie di giudizi diversi. Inoltre le critiche proposte dall’Ente impositore esorbiterebbero da quelle ammissibili per contestare una pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e comunque risulta impropria la critica RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia del giudice impugnato, ed ancora inammissibile sarebbe il motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria perché proposto mediante la commistione di profili di censura diversi, la violazione di legge e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza. La contribuente contesta ancora l’inammissibilità del ricorso avversario, per carenza di specificità ed a causa RAGIONE_SOCIALE violazione del giudicato, che domanda di rivedere, compito non attribuito al giudice di legittimità. Critica ancora, la contribu ente, l’inammissibilità del ricorso perché fondato anche su documenti tardivamente prodotti, come il provvedimento direttoriale invocato dall’Amministrazione finanziaria anche nel proporre il suo motivo di ricorso per cassazione. L’inammissibilità del rico rso dipenderebbe, infine, dall’essere fondato su atti
RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria che attesterebbero, senza peraltro riuscirci, l’incapienza RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie disponibili, perché trattasi di atti indicati e prodotti non tempestivamente.
5.1. I nvero il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria appare chiaro nel suo contenuto, anche se alcuni refusi sono riscontrabili. L’RAGIONE_SOCIALE pone questioni di diritto chiaramente illustrate, su cui questa Corte è perciò chiamata a pronunciarsi. Afferma la ricorrente che il provvedimento direttoriale contestato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza incontrare contestazioni specifiche da parte RAGIONE_SOCIALE controricorrente. Le ulteriori censure proposte dalla ricorrente non attingono ragioni di inammissibilità del ricorso, e comunque non assumono rilievo in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione che segue.
La questione centrale che occorre esaminare nel caso di specie, su cui insiste l’Amministrazione finanziaria e sulla qual e le parti si sono confrontate, è se il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate, riconosciuto in forma integrale alla contribuente con decisione passata in giudicato, possa essere ‘falcidiato’ nella misura del 50% a titolo definitivo.
6.1. La CTR, adita in sede di ottemperanza, ha statuito con chiarezza sul punto e, ricordato che la contribuente ha già conseguito il rimborso del 50% RAGIONE_SOCIALE somme che le sono dovute, ha chiarito che doveva esserle corrisposto anche l’ulteriore 50%, perché ‘con la sentenza’ n. 72/18 ‘RAGIONE_SOCIALE CTR, passata in cosa giudicata, è stato riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE somma di euro 9.128,57′ oltre accessori del credito, pertanto l’intero importo richiesto, che deve essere corrisposto alla controricorrente. ‘Né può ritenersi che l’RAGIONE_SOCIALE abbia ottemperato alla suindicata sentenza … per effetto del pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pari al 50% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto’. Inoltre, ‘l’RAGIONE_SOCIALE non ha in alcun modo adempiuto’ all’onere ‘probatorio sulla stessa incombente … rivolto alla fattuale
dimostrazione RAGIONE_SOCIALE insufficienza dei fondi messi a disposizione … per la esecuzione dei rimborsi in questione … sul piano processuale nessuna evidenza sussiste in ordine alla insufficienza dei fondi … la insufficenza RAGIONE_SOCIALE stanziamento complessivo … è rimasto allo stato di mera affermazione labiale’ (sent. CTR, p. 1 ss.).
In conseguenza il giudice RAGIONE_SOCIALE CTR ha nominato il Commissario ad acta incaricato di dare attuazione all’integrale rimborso.
In materia questa Corte di legittimità si è espressa ripetutamente, ed ha recentemente statuito, con la decisione Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, adottata in analoga vicenda, che, ‘come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI-V, 13.4.2022, n. 15789.
7.1. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale
spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierna controricorrente, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VI-V, 22.11.2017, n. 29900).
7.2. Pertanto, ‘una volta premesso che la disc iplina in questione trova la sua sede naturale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione, e quindi nel giudizio d’ottemperanza, occorre individuarne gli effetti sul diritto al rimborso, nel caso di specie accertato con sentenza passato in giudicato. Invero l’art. 1, com ma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal citato provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017), allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate (in ultimo nell’importo di euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale) dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute», e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente , nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile. Piuttosto, il complesso normativo in questione determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel medesimo contesto cronologico e finanziario.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente …
L’ eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘ effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 RAGIONE_SOCIALE‘ 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di
quest’ultima il commissario ad ac ta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa.
La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il pi ù possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del s uo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Può quindi concludersi rilevando che la soluzione interpretativa prospettata, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione , non solo è costituzionalmente orientata , per quanto già rilevato, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo , rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia)’ (evidenza aggiunta).
7.2.1. Al fine di sintetizzare le conclusioni RAGIONE_SOCIALE valutazione espressa ed innanzi riportata, Cass. sez. V, 24.5.2022, n. 16830, ha quindi dettato il principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’impost e per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso , non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (evidenza aggiunta, conf. cfr., tra le altre, Cass. sez. VIV, 15.12.2022, n. 36705).
7.3. Nel caso di specie, erra pertanto l’RAGIONE_SOCIALE ad affermare la tesi secondo cui la mera ‘convalida’ del rimborso, e la sua corresponsione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, come accertate con sentenza definitiva, possano intendersi quale corretta ottemperanza al giudicato. La censura appare quindi infondata.
In definitiva la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha nominato un commissario ad acta perché assicuri integrale attuazione al giudicato, è perciò corretta, ed il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta in conseguenza infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore RAGIONE_SOCIALE controversia.
9.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il rico rso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28.9.2023.