Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28101 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28101 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
SILENZIO RIFIUTO IRPEF 1990/1991/1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16586/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, non costituito,
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 763/13/2019, depositata l’11 febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1 . COGNOME NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di
IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, in forza dell’agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei soggetti RAGIONE_SOCIALE province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990.
Proposto dal contribuente ricorso avverso il diniego dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 330/04/2013, lo accoglieva, con condanna all’RAGIONE_SOCIALE al rimborso di € 9.900,37, oltre interessi.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania, con sentenza n. 763/13/2019, pronunciata il 30 novembre 2018 e depositata in segreteria l’11 febbraio 2019 , rigettava l’appello e condannava l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
COGNOME NOME NOME rimasto intimato.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa ap plicazione dell’art. 1, comma 665, della 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
In primo luogo, deduce che la C.T.R., da un lato, avrebbe statuito l’applicabilità in sede esecutiva della decurtazione del rimborso, e che, dall’altro, avrebbe escluso che detta decurtazione possa trovare applicazione nel caso di specie. In secondo luogo, ritiene che l’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017, che riduce in percentuale le somme da corrispondere, fino all’esclusione stessa del rimborso, qualora gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio, sarebbe applicabile a tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, in quanto, diversamente considerando, per tale norma sopravvenuta non residuerebbe alcun ambito di applicazione, essendo stata introdotta quando era ormai decorso il termine per proporre istanza di rimborso.
7. L’unico motivo di ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre precisare che il caso di specie riguarda la spettanza del diritto al rimborso e non la successiva fase esecutiva, con la conseguenza che risulta corretto il richiamo alla giurisprudenza in materia che, in via consolidata, statuisce che «in tema di agevolazioni tributarie, la l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dalla l. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, di conversione del d.l. n. 248
del 2007» (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5167; Cass. 22 luglio 2016, n. 15252).
Ciò posto, il giudice di secondo grado ha accertato l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e, pertanto, il contribuente risulta titolare del diritto al rimborso per quanto versato nella misura superiore a quella del 10% negli anni di imposta coperti dall’agevolazione fiscale.
Occorre precisare, inoltre, che non risulta condivisibile l’impostazione seguita dall’Amministrazione ricorrente nella parte in cui ritiene applicabile, nei giudizi pendenti, l’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017.
Al riguardo, infatti, «la norma sopravvenuta di cui all’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell’art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso ‘ (cfr. Cass. 21 febbraio 2020, n. 4570; si v. anche Cass. 14 ottobre 2021, n. 28108).
8. Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.