Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3197  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Diniego Rimb. IRPEF 1991
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15003/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME  ed  elettivamente  domiciliato  presso  il  suo  studio  sito  in CataniaINDIRIZZO INDIRIZZO EMAIL.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  COMM.TRIB.REG.  SICILIA -SEZIONE DISTACCATA  DI  CATANIA  n.  10708/2021,  depositata  in  data  1° dicembre 2021.
Udita la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  14  gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME depositava presso la C.t.r. Sicilia – sezione distaccata di Catania – ricorso ex art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza irrevocabile n. 4300/06/18, depositata il 12 giugno 2018, che aveva confermato la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore RAGIONE_SOCIALE stesso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, pari a € 9.320,85, oltre i relativi interessi dalla data RAGIONE_SOCIALE‘istanza all’integrale soddisfo. In proposito, il medesimo ricorrente rappresentava di avere ricevuto soltanto parte di tale rimborso (nella misura del 50%) e, per l’effetto, chiedeva disporsi i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza integrale. L’RAGIONE_SOCIALE -rappresentava di avere eseguito i rimborsi nella misura consentita dall’art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190, allegando secondo la relativa prospettazione difensiva -la prova RAGIONE_SOCIALE‘incapienza dei fondi per l’erogazione integrale dei rimborsi da sisma ’90, giusta nota prot. 7042 del 23/02/2021 rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE.
 Con  sentenza  n.  10708/2021,  depositata  in  data  1°  dicembre 2021,  la  C.t.r.  adita  rigettava  il  ricorso  per  ottemperanza  del contribuente.
Avverso di essa, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione  affidato  a  due  motivi  e  l’RAGIONE_SOCIALE  ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALEa  disposizione  di  cui  all’art  16 octies del  D.L.  20 giugno 2017, n. 91, conv. in Legge 3 agosto 2017, n. 123 (e del provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.09.2017)  e  ss.  modifiche  ed  integrazioni,  anche  per  contrasto
con  gli  artt.  23  e  53  RAGIONE_SOCIALEa  Costituzione,  in  relazione  all’art.  360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error  in  iudicando e  l’omesso  esame  di  un  fatto  decisivo  per  il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sulle modalità di attuazione del rimborso, conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., anche per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Onere RAGIONE_SOCIALEa prova -mancato assolvimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘A.F.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi a richiamare la nota MEF del 23 febbraio 2021, ha omesso di verificare l’adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio relativo al fatto che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate eccedevano le complessive risorse stanziate.
 Il  primo  motivo  di  ricorso  proposto  è  fondato;  con  esso,  in particolare,  parte  ricorrente  censura  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  C.t.r.  nella parte  in  cui  non  ha  statuito  sulle  modalità  di  attuazione  del rimborso, conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
2.1. Invero, orientamento consolidato di questa Corte ha chiarito che: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies , d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017,
emanato il 26 settembre 2017 dal direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/22).
2.2. A  supporto  ulteriore  di  tale  conclusione,  oltre al  tenore letterale  RAGIONE_SOCIALE  stesso  complesso  normativo  richiamato,  questa Corte  ha  poi  rilevato  che  costituisce ius  receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 4291/2018, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. n. 8373/2015, in tema di Iva).
2.3. Va affermato, dunque, come, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r. nella decisione qui impugnata, la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria RAGIONE_SOCIALEa legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta in questo modo conforme ai superiori principi
costituzionali  ed  euro  unitari,  oltre  che  conforme  ad  un  costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.
2.4. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE ha fatto mal governo dei principi testè illustrati allorquando ha statuito che l’ufficio finanziario aveva già posto in essere tutti gli adempimenti facenti capo al medesimo, procedendo alla convalida dei rimborsi, nella misura consentita dalle disposizioni finanziarie sopra richiamate, argomentando ancora che, in fase esecutiva, l’esercizio del diritto al rimborso, sia pure riconosciuto in misura integrale dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, soggiace comunque alle modalità ed ai limiti fissati, per ragioni di equilibrio di bilancio, RAGIONE_SOCIALEa prefata disposizione di cui all’art. 1 comma 665 RAGIONE_SOCIALEa L. 190/2014.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo.
In conclusione, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia – Sezione distaccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così decisa in Roma il 14 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME