Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Diniego Rimb. IRPEF 1991
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15003/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, INDIRIZZO EMAILordineavvocaticatania.it.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA n. 10708/2021, depositata in data 1° dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME depositava presso la C.t.r. Sicilia – sezione distaccata di Catania – ricorso ex art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza irrevocabile n. 4300/06/18, depositata il 12 giugno 2018, che aveva confermato la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso in favore dello stesso del 90% delle imposte dirette pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, pari a € 9.320,85, oltre i relativi interessi dalla data dell’istanza all’integrale soddisfo. In proposito, il medesimo ricorrente rappresentava di avere ricevuto soltanto parte di tale rimborso (nella misura del 50%) e, per l’effetto, chiedeva disporsi i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza integrale. L’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Ragusa -rappresentava di avere eseguito i rimborsi nella misura consentita dall’art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190, allegando secondo la relativa prospettazione difensiva -la prova dell’incapienza dei fondi per l’erogazione integrale dei rimborsi da sisma ’90, giusta nota prot. 7042 del 23/02/2021 rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze.
Con sentenza n. 10708/2021, depositata in data 1° dicembre 2021, la C.t.r. adita rigettava il ricorso per ottemperanza del contribuente.
Avverso di essa, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all’art 16 octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in Legge 3 agosto 2017, n. 123 (e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e ss. modifiche ed integrazioni, anche per contrasto
con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sulle modalità di attuazione del rimborso, conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., anche per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Onere della prova -mancato assolvimento da parte dell’A.F.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi a richiamare la nota MEF del 23 febbraio 2021, ha omesso di verificare l’adempimento da parte dell’Ufficio dell’onere probatorio relativo al fatto che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedevano le complessive risorse stanziate.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato; con esso, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui non ha statuito sulle modalità di attuazione del rimborso, conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
2.1. Invero, orientamento consolidato di questa Corte ha chiarito che: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16 -octies , d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017,
emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/22).
2.2. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 4291/2018, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. n. 8373/2015, in tema di Iva).
2.3. Va affermato, dunque, come, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r. nella decisione qui impugnata, la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta in questo modo conforme ai superiori principi
costituzionali ed euro unitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.
2.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi testè illustrati allorquando ha statuito che l’ufficio finanziario aveva già posto in essere tutti gli adempimenti facenti capo al medesimo, procedendo alla convalida dei rimborsi, nella misura consentita dalle disposizioni finanziarie sopra richiamate, argomentando ancora che, in fase esecutiva, l’esercizio del diritto al rimborso, sia pure riconosciuto in misura integrale dal giudice della cognizione, soggiace comunque alle modalità ed ai limiti fissati, per ragioni di equilibrio di bilancio, della prefata disposizione di cui all’art. 1 comma 665 della L. 190/2014.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo.
In conclusione, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia – Sezione distaccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così decisa in Roma il 14 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME