Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35427 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
RIMBORSO IRPEF 1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17987/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO e dell’ AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7702/14/2020, depositata il 28 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con istanza presentata in data 21 marzo 2002 (e ribadita successivamente con nota del 9 marzo 2005) COGNOME NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE Ufficio di Sciacca istanza di rimborso per la restituzione del credito di imposta IRPEF scaturente dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta DATA_NASCITA .
Proposto ricorso dal contribuente ricorso avverso il silenziorifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 71/03/2009, depositata il 10 febbraio 2009, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 209/35/2013, depositata il 15 novembre 2013, rigettava l’appello .
Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 17976 del 4 luglio 2019, accoglieva parzialmente il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non operante il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 ma l’ordinario termine decennale di prescrizione dei diritti.
A seguito della riassunzione ad opera del contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 7702/14/2020, pronunciata il 22 dicembre 2020 e depositata il 28 dicembre 2020, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo comunque non spettante a COGNOME NOME il diritto al rimborso del credito oggetto di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 20 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente eccepisce omessa considerazione di un fatto decisivo (domande di rimborso del 2002 e del 2005), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., nonché v iolazione dell’art. 36bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice , ed ancora v iolazione dell’art. 331 del cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere gli estratti meccanografici -dai quali risulterebbe il credito d’imposta invocato -come aventi carattere meramente indiziario. Secondo il ricorrente, infatti, da un lato il giudice a quo avrebbe omesso di considerare il fatto non contestato dell’avvenuto riconoscimento del credito da parte dell’Ufficio e, dall’altro, non avrebbe ritenuto il prospetto meccanografico come avente valore di piena prova, in virtù del principio di non contestazione.
2 . Procedendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
Il motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo, occorre precisare come l’asserito ‘ riconoscimento del credito tributario ‘ non costituisce un ‘fatto non contestato’ da parte dell’Amministrazione
finanziaria. Invero, è l ‘ accertamento stesso sull’esistenza o meno del diritto al rimborso – e, quindi, del credito – ad essere oggetto del contenzioso in parola.
Al riguardo, non sussiste neppure in capo all’Ufficio l’obbligo di accertare e/o contestare l’esistenza di un credito entro il termine decadenziale previsto per l’accertamento di un debito tributario. Secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum » (cfr. Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069; si v. anche Cass. 31 gennaio 2018, n. 2392)
In materia di onere della prova, inoltre, l’art. 2697 cod. civ., applicabile anche al processo tributario, così prescrive: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda ».
Nel caso in cui il contribuente, pertanto, voglia far valere il proprio diritto al rimborso, è necessario che lo stesso ne provi il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma
anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato» (cfr. Cass. 18 maggio 2018, n. 12291).
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, quando non deve provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, non è neppure gravata dell’onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, il quale rimane l’unico che deve pr ovare la sussistenza del proprio diritto (si v. Cass. 6 maggio 2014, n. 9713).
Ciò posto, nel caso di specie, il giudice di seconde cure, dopo aver ritenuto inammissibili le ulteriori documentazioni prodotte dal contribuente solo in sede di riassunzione, correttamente ha attribuito agli estratti meccanografici un valore meramente indiziario.
In particolare, secondo quanto già affermato in materia di IVA, «è onere del contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d’imposta provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» (cfr. Cass. 3 luglio 2020, n. 13694).
In conclusione, la C.T.R., compiendo un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, sulla base dei documenti probatori presentanti dal contribuente ha ritenuto non sussistere il diritto al rimborso, non essendo stata raggiunta la prova sul punto.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.