Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29261 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2008.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25662/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 85/2018, depositata il 1° febbraio 2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
COGNOME NOME, sottufficiale della Guardia RAGIONE_SOCIALE in quiescenza dal 1° gennaio 1999, chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE il rimborso, con oneri accessori, della maggiore IRPEF applicata in misura del 100%, anziché del 50%, giusta la previsione dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), sulla retribuzione costituita dal reddito di lavoro dipendente, corrispondente alle aliquote dell’indennità di aeronavigazione percepite in forza dell’art. 59 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Avverso il diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 739/03/2014, depositata il 22 settembre 2014, lo accoglieva, ordinando il relativo rimborso.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 85/06/2018, pronunciata il 23 novembre 2017 e depositata in segreteria il 1° febbraio 2018, accoglieva l’appello, condannando parte appellata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Considerato che:
R.G. N. 25662/2018
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986, i n relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva erroneamente escluso l’applicazione dell’agevolazione fiscale in oggetto anche al trattamento di quiescenza, in quanto la determinazione del reddito imponibile avrebbe dovuto prescindere dalla considerazione che il percettore di reddito fosse in servizio o in quiescenza, posto che la pensione era da considerare una retribuzione differita, avente comunque natura reddituale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il sig. COGNOME deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con particolare riferimento al mancato esa me dell’eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dal ricorrente/resistente in appello, circa l’improcedibilità dell’atto di appello perché passato per la notificazione oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Così riassunti i motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario acquisire i fascicoli di ufficio di primo e di secondo grado, al fine di verificare la tempestività dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gi udizi di merito di primo e di secondo grado.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.