Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35597 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Oggetto: Rimb. parziale IRES- Cred. Imp. 2006
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1802/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’AVV_NOTAIO, con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio COGNOME, in INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il RAGIONE_SOCIALE n. 679/03/2019 pronunciata l’ 08 aprile 2019 e depositata il 29 maggio 2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO;
RILEVATO
La società contribuente impugnava il parziale diniego dell’RAGIONE_SOCIALE -in relazione all’istanza di rimborso presentata in data 17.12.2009 e relativa al credito IRES anno 2006 e rispettivi interessi (art. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185; importo complessivo €7.781.408,00), presentata in proprio e in qualità di incorporante della società RAGIONE_SOCIALE La normativa aveva introdotto la parziale deduzione, dal relativo imponibile IRES, dell’IRAP gravante sul costo del lavoro e sugli oneri per interessi passivi, fino ad un massimo forfettario del 10% dell’anno di competenza.
RAGIONE_SOCIALE rimborsava, in data 15.12.2015, una prima tranche pari ad €6.892.785,00 in linea capitale e €852.982,14 a titolo d’interessi; in data 29.05.2017, una seconda parte pari ad €417.038,00 a titolo di capitale oltre €64.119,59 a titolo d’interessi.
Gli interessi erano stati liquidati in applicazione del disposto di cui all’art. 44 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l. n. 185 del 2008; tuttavia, l’art. 6 della medesima normativa legittimava i contribuenti alla richiesta di rimborso della quota di imposte sui redditi corrispondente alla quota Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero spese per il personale dipendente e assimilato anche per i periodi d’imposta antecedenti al 2008.
La CTP di Torino accoglieva le ragioni della contribuente, compensando le spese.
Sul gravame dell’ Ufficio , il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Insorge l’ Ufficio affidandosi ad un unico mezzo di ricorso.
La società contribuente si è costituita con controricorso.
In prossimità dell’adunanza sia la parte privata che la parte pubblica hanno depositato memorie a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con ordinanza interlocutoria n. 30441/2023 depositata il 2 novembre 2023, questa Corte ha rilevato un possibile contrasto interno alla sezione sul momento di computo degli interessi, tema centrale nella controversia qui in oggetto, demandando alla trattazione in pubblica udienza controversia simile alla presente.
L’udienza pubblica è stata fissata per il giorno 20 marzo 2024, donde la trattazione del presente affare dev’essere differita ad una data successiva alla predetta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in data successiva al 20 marzo 2024.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023