Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28330 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
Oggetto : Agevolazione Tremonti ambiente – Art. 6 13-19 l. 388/2000 – Istanza di rimborso IRES 2011, 2012 e 2013
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18523/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Campania, n. 10608/15/2017, depositata in data 14 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE eccedenze dei versamenti IRES eseguiti per gli anni di imposta dal 2011 al 2013. Deduceva di aver realizzato 12 impianti fotovoltaici, tra il 2010 ed il 2011, e di essere in possesso dei requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dall’art. 6, della legge 388/2000. Precisava di aver imputato in bilancio, per gli anni dal 2011 al 2013, solo parzialmente gli importi derivanti dal contributo ‘conto energia’, di aver imputato nel bilancio dell’anno 2014 la relativa rilevazione e di aver, quindi, ripresentato le dichiarazioni dei redditi, ai fini IRES ed IRAP, per le dette tre annualità al fine di riliquidare le imposte dovute.
L’Ufficio, rispondendo all’interpello proposto dalla contribuente, dichiarava che l’unica possibilità di ottenere il rimborso fosse la presentazione di apposita istanza, non potendo, di contro, essere presentata una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322/1998, nel termine più ampio di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
La contribuente determinava, sulla base di una perizia giurata, in € 613.272,00 l’importo agevolabile e chiedeva, quindi, il rimborso di Euro 18.894,00 per il 2011, Euro 105.988,00 per il 2012 ed Euro 43.678,00 per il 2013; impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta (d’ora in avanti, per brevità, CTP) il silenzio-rifiuto formatosi una volta elasso il termine di 90 giorni dall’istanza.
La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando che l ‘istanza di rimborso era stata tempestivamente proposta, l’investimento era stato realizzato, e la contribuente aveva fornito la prova del requisito della indipendenza.
L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, affidandosi a plurimi motivi: da un lato, eccepiva l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dal rimborso, perché
tardivamente proposto, in relazione all’anno 2011; dall’altro, ribadiva l’insussistenza del requisito della indipendenza della contribuente, in quanto partecipata all’85% dalla RAGIONE_SOCIALE (capogruppo); infine, eccepiva che per l’anno 2010 si era cristallizzata una situazione patrimoniale priva di perdite (avendo la società dichiarato un reddito pari a zero) riportabili ai sensi dell’art. 84 t.u.i.r..
La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi. La società contribuente resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 ottobre 2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME, ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 6/7 ottobre 2025 la società contribuente ha depositato documentazione relativa alle risultanze bancarie.
Considerato che:
Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità della documentazione depositata dalla contribuente in data 6/7 ottobre 2025, sia perché tardiva, sia perché comunque inconferente rispetto all’oggetto del giudizio.
Sempre in via preliminare, va delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente ex art. 348ter cod. proc. civ.; precisamente, la contribuente sostiene che con i due motivi di ricorso l’Ufficio lament i una insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, chiedendo un riesame RAGIONE_SOCIALE valutazioni compiute dalla CTR, inammissibile essendo in presenza di una cd. doppia conforme.
L’eccezione non ha pregio.
Come meglio si vedrà in sede di esame dei singoli motivi di ricorso, l’Ufficio lamenta violazioni di legge (artt. 112 cod. proc. civ. e 84 t.u.i.r.), non già deficit motivazionali della decisione gravata; pertanto, nella specie la doppia conforme non osta all’esame, nel merito, dei detti motivi.
Con il primo motivo di ricorso l ‘Ufficio deduce la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. » per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione della violazione dell’art. 84 tuir, dedotta come motivo specifico di appello. Dopo aver riportato il contenuto dell’atto di gravame, nel quale si affermava la cristallizzazione dell’anno di imposta 2010, con perdite pari a zero, e, quindi, non riportabili ai sensi dell’art. 84 t.u.i.r., l’Ufficio afferma che sul punto la CTR avrebbe omesso qualsiasi decisione.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale nella memoria depositata e dalla controricorrente, la CTR ha espressamente pronunciato sulla questione, evidenziando come era stata la stessa Amministrazione finanziaria, in risposta ad interpello della contribuente, ad indicare la modalità dell’istanza di rimborso al fine di recuperare l’imposta versata in eccesso.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del TUIR e dell’art. 38 DPR 602/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; ribadisce che la società avrebbe esposto nell’istanza di rimborso perdite che trarrebbero origine nell’anno 2010, ma mai dichiarate. L’anno di imposta 2010 si sarebbe cristallizzato senza perdite riportabili ai sensi dell’art. 84 t.u.i.r..
Il motivo è infondato, muovendo da un presupposto non provato, ovvero avere la contribuente chiesto la perdita fiscale dell’anno 2010; infatti, dall’esame dell’istanza di rimborso, riprodotta nel ricorso per cassazione, emerge che la contribuente non ha riportato, negli anni successivi (dal 2011 al 2013), le perdite subite nell’anno 2010.
5. In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME