Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5997 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5997 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 1794/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 848/4/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata in data 15.10.2019, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 4.2.2026;
TRIBUTI: istanza di rimborso -esecuzione della sentenza impugnata prima della notifica del ricorso per cassazione -acquiescenza -non sussiste.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (d’ora in poi C.T.R.) indicata in epigrafe, con la quale, respinto l’appello incidentale dell’A.F., veniva accolto l’appello principale della società RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’ istanza di rimborso di credito IRES, acquistato con atto di cessione del 28.1.2015 intercorso tra la ricorrente e la curatela fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 4.2.2026.
La Procura Generale, in persona della Sost. Proc. Gen. NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo -rubricato « nullità della sentenza o del procedimento ex artt. 53 e 56 del Decreto legislativo n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c .», l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente assume che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato a respingere l’eccezione di inammissibilità del gravame, in quanto la società si era limitata a formulare due motivi di appello di natura processuale, al fine di contrastare la pronuncia di inammissibilità emessa dai giudici di primo grado, senza riproporre le ragioni di merito poste a fondamento del ricorso di primo grado, limitandosi ad affermare, a pagina 5 dell’atto di appello :’ In proposito, richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado (quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte )’. Il gravame proposto esclusivamente per ragioni processuali che non riproponga espressamente le questioni di
merito ritenute assorbite dal giudice di primo grado è inammissibile ove non si verta nelle tassative ipotesi in cui l’art. 59 del decreto legislativo citato prevede la rimessione al giudice di primo grado, evenienza non ravvisabile nel caso in esame. Peraltro, già nelle controdeduzioni di primo grado si era eccepito che il ricorso era inammissibile per violazione dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 546/1992, difettando motivi specifici di impugnazione dell’atto impugnato.
2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 600/1973 e 183, comma 2, T.U.I.R., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. .», la ricorrente deduce che i giudici di seconde cure, pur avendo richiamato la risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 154/E del 24.5.2002 e le pertinenti norme del T.U.I.R del d.p.r. n. 600/73 in materia di rimborso, non avevano considerato che il credito non era attuale, ma futuro, nascente nella misura in cui dalla dichiarazione finale presentata dal curatore fallimentare risulterà un’eccedenza d’imposta rispetto a quella dovuta. Dunque, la cessione avrebbe solo effetti obbligatori fino a quando viene presentata la dichiarazione.
Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. .», censura la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto necessario che la dichiarazione fiscale fosse sottoposta al controllo automatizzato prima di procedere al rimborso, controllo che nella specie non era stato possibile, dato che la dichiarazione fiscale da cui emergeva il credito non era stata ancora presentata al momento della presentazione dell’istanza di rimborso. Infatti, chiuso il fallimento in data 19.5.2016, la cedente presentava telematicamente la dichiarazione modello Unico socie- di capitali 2016, relativa al periodo di imposta 18.7.1992-12.5.2016, con la quale chiedeva il rimborso del credito di euro 324.483,00 con la compilazione del quadro RX. La RAGIONE_SOCIALE in data
17.2.2017, dopo la notifica della cessione, sollecitava l’erogazione del rimborso.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla parte controricorrente è infondata.
4.1. L’erogazione del rimborso prima della notifica del ricorso per cassazione consegue all’esecutività della sentenza della C.T.R. che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della società contribuente.
4.2. Secondo questa Corte, l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue che l’adeguamento alla pronunzia esecutiva di secondo grado favorevole alla controparte (come avvenuto nel caso in esame, avendo la C.T.R. ritenuto fondata l’istanza di rimborso) non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese dell’esecuzione forzata (Cass. n. 18187/2007, Cass. n. 13429/2010, Cass. 34539/2021, n. 23186/2021, 23605/2023, 23507/2025) ovvero, nel giudizio tributario, le spese del giudizio di ottemperanza.
Inoltre, i motivi di ricorso non riguardano questioni di fatto riservate alla cognizione del giudice del merito.
Passando ora all’esame dei motivi di ricorso, va respinto il primo, alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui,
qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito -come nel caso in esame -l’appellante può limitarsi nel gravame a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare l’atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l’atto nel fascicolo dell’appellante ovvero in quello d’ufficio di primo grado, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado. (Cass. n. 927/2022, Cass. n. 28078/2024).
Anche il secondo motivo è infondato.
6.1. Ai sensi dell’art. 183, secondo comma, TUIR il reddito di impresa, relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. La previsione normativa specifica inoltre che il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore.
6.2. Per come pacifico in causa, la notifica della cessione del credito è avvenuta in data 30.7.2016 e dunque dopo la chiusura del fallimento (19.5.2016) e dopo la presentazione della dichiarazione fiscale da parte del curatore fallimentare (28.6.2016), dal che deriva l’attualità del credito.
Infondato è infine il terzo ed ultimo motivo.
7.1. La censura di violazione dell’art. 36 bis non coglie nel segno, in quanto la disciplina in tema dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, è richiamata all’esclusivo fine di spiegare la ragione per cui il riconoscimento
del rimborso non è condizionato dal controllo automatizzato e ciò in quanto il credito di imposta non è soggetto a consolidamento per il decorso del termine previsto per il controllo della dichiarazione, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, in più occasioni, ha affermato che il credito d’imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l’amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettifica, ex all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente, senza che ciò violi il diritto di difesa di quest’ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell’amministrazione che non dia seguito all’istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito (in tal senso, Cass. n. 3404/2019). D’altra parte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ” quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum ” ( tra le più recenti, Cass. n. 8123/2025).
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Spese secondo soccombenza.
N onostante l’esito del giudizio, non si fa luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), essendo l’RAGIONE_SOCIALE esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012,
convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002. (Si vedano Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)