Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27352 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
DINIEGO RIMBORSO -IRAP 2013-20142015-2016.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18872/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 154/2023, depositata il 27 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del 29 gennaio 2019, rigettava l’istanza con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2013 al 2016, relativamente ai compensi per gli incarichi svolti dagli associati singolarmente, in qualità di sindaco e/o revisore di società, di componente di Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di consulente tecnico di parte e di consulente tecn ico d’ufficio.
La parte istante aveva provveduto al ricalcolo della base imponibile con esclusione di detti compensi, quantificando il rimborso in € 29.453,00 , oltre interessi.
Avverso tale provvedimento di diniego la parte contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 1/2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, lo rigettava, compensando le spese.
Interposto gravame dalla parte contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 154/2023, pronunciata il 15 febbraio 2023 e depositata in segreteria il 27 febbraio 2023, accoglieva l’appello, ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso lo RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c ), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che, poiché l’attività dei professionisti era stata fiscalmente imputata allo RAGIONE_SOCIALE, essa si sarebbe dovuta considerare effettuata dallo RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso, e quindi era allo stesso complessivamente riferibile.
2. Il motivo è fondato.
L’attività di sindaco, componente organismo di vigilanza, consulente tecnico di parte, consulente tecnico d’ufficio svolta dai professionisti dello RAGIONE_SOCIALE è stata sì svolta singolarmente, ma comunque essi, non essendo titolari di attività (con relativa partita IVA) distinta, hanno svolto tale attività quali componenti dello RAGIONE_SOCIALE, utilizzando la sua struttura e riferendo l’attività allo RAGIONE_SOCIALE, tanto è vero ch e l’attività è stata fatturata dallo RAGIONE_SOCIALE stesso.
Ora, l’esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo
implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa (Cass., sez. un., 14 aprile 2016, n. 7371; Cass. 19 maggio 2017, n. 12763; Cass. 26 novembre 2019, n. 30873; quest’ultima, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo svolgimento, da parte degli associati, dell’attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; cfr., da ultimo, negli stessi termini, Cass. 21 febbraio 2025, n. 4663).
Occorre, perciò riaffermare che, in tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l’attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all’interno di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, gravando tuttavia su quest’ultima, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza.
La circostanza (incontestata) che sia stato lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a ricevere il pagamento dei compensi per l’espletata attività di sindaco e in tale veste abbia fatturato gli stessi per conto dei professionisti associati conduce a ribadire il principio per cui, in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte
conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente (v. Cass 2 novembre 2022, n. 32272).
Il ricorso, dunque, è meritevole di accoglimento; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
R.G. N. 18872/2023 Cons. est. AVV_NOTAIO