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Rimborso IRAP sindaco: esenzione se attività personale

Un’associazione professionale ha ottenuto un rimborso IRAP per i compensi dei suoi associati quali sindaci di società. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che tale attività, se svolta in modo strettamente personale e senza avvalersi della struttura dello studio, non è soggetta a IRAP, anche se il professionista fa parte di uno studio associato. Decisiva è l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione per quella specifica attività.

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Pubblicato il 20 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso IRAP sindaco: la Cassazione conferma l’esenzione per l’attività personale

Un professionista associato che ricopre la carica di sindaco in una società deve pagare l’IRAP sui compensi percepiti? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: l’imposta non è dovuta se l’attività è svolta a titolo puramente personale, senza avvalersi della struttura dello studio. Questa pronuncia chiarisce i confini dell’obbligo tributario e offre importanti spunti per ottenere il rimborso IRAP sindaco versata indebitamente.

I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Rimborso alla Cassazione

La vicenda ha origine dalla richiesta di rimborso dell’IRAP, relativa agli anni dal 2014 al 2016, presentata da un’associazione professionale di dottori commercialisti. La richiesta riguardava i proventi percepiti da alcuni associati per lo svolgimento di incarichi come componenti di collegi sindacali societari.

Secondo lo studio, tali compensi erano di natura strettamente personale e fiduciaria, privi del requisito dell’autonoma organizzazione e, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta. Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, lo studio ha adito la Commissione Tributaria Provinciale, che ha accolto il ricorso, riconoscendo il carattere personale dell’incarico di sindaco, separato e autonomo rispetto all’attività ordinaria dello studio.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo che lo svolgimento di un’attività professionale in forma associata integra sempre, di per sé, il presupposto impositivo dell’IRAP. Tuttavia, anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la sentenza, ritenendo dovuto il rimborso. La questione è così giunta all’esame della Corte di Cassazione.

Il Principio sul rimborso IRAP sindaco: Assenza di Autonoma Organizzazione

Il motivo centrale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate si basava sull’assunto che uno studio associato, essendo per sua natura “dotato di autonoma organizzazione”, rende automaticamente imponibili tutti i redditi prodotti dai suoi componenti. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, qualificandola come errata.

I giudici di legittimità hanno ribadito che il presupposto indefettibile per l’assoggettamento a IRAP è che il contribuente si avvalga di un’autonoma organizzazione. Nel caso di un professionista, anche se membro di uno studio associato, il pagamento dell’imposta non è dovuto se i redditi percepiti sono riconducibili a un’attività esclusivamente personale e sono scorporabili da quelli dello studio.

Attività di Sindaco: Incarico Personale e Fiduciario

La Corte ha evidenziato come l’incarico di sindaco in una società sia un’attività strettamente personale e fiduciaria, espletata principalmente con il lavoro intellettuale del professionista, senza un intervento organizzativo autonomo. La struttura dello studio associato, in questo contesto, “non può essere di alcun aiuto nello svolgimento dell’attività di sindaco”, la quale richiede la presenza personale del professionista e non genera un incremento produttivo tassabile per lo studio stesso.

È stato inoltre cruciale il fatto che il contribuente sia stato in grado di separare e dimostrare analiticamente i proventi derivanti dagli incarichi di sindaco rispetto agli altri redditi dello studio, un dato non contestato dall’Amministrazione finanziaria.

La Coerenza con la Giurisprudenza Precedente

La decisione si pone in linea con un orientamento consolidato della Cassazione. Già in passato, la Corte aveva precisato che, in tema di IRAP, l’imposta non è dovuta per i compensi correlati alla carica di sindaco, i quali devono essere scorporati da quelli derivanti da altre attività (Cass. n. 17987/2019). Allo stesso modo, era stato stabilito che non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco che avvenga in modo individuale e separato, senza ricorrere a un’autonoma organizzazione (Cass. n. 19327/2016).

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché infondato. Le motivazioni si basano sulla distinzione netta tra l’attività svolta tramite la struttura associata e quella esercitata a titolo puramente personale. La mera partecipazione a uno studio professionale non implica automaticamente l’assoggettamento all’IRAP di tutti i proventi del professionista. Il presupposto dell’autonoma organizzazione deve essere verificato in concreto rispetto alla specifica attività che ha generato il reddito. Poiché l’incarico di sindaco ha natura personale e non si avvale della struttura dello studio, i relativi compensi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. L’Amministrazione finanziaria, d’altro canto, non ha fornito alcuna prova contraria, basando il proprio ricorso su un presupposto errato.

Conclusioni

Questa ordinanza consolida un importante principio a favore dei professionisti che operano in forma associata e che, parallelamente, ricoprono incarichi personali come quello di sindaco o amministratore. La chiave per ottenere l’esenzione e l’eventuale rimborso IRAP sindaco risiede nella capacità di dimostrare due elementi fondamentali: primo, che l’incarico è stato svolto senza l’ausilio dell’organizzazione dello studio; secondo, che i compensi relativi a tale incarico sono stati contabilizzati e dichiarati separatamente da quelli dell’attività professionale ordinaria. Per i professionisti, ciò significa la possibilità di recuperare l’imposta versata su redditi che, per loro natura, non avrebbero dovuto essere tassati ai fini IRAP.

Un professionista che fa parte di uno studio associato deve sempre pagare l’IRAP sui compensi ricevuti come sindaco di una società?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se l’attività di sindaco è svolta in modo strettamente personale e fiduciario, senza avvalersi dell’autonoma organizzazione dello studio, i relativi compensi non sono soggetti a IRAP. È necessario però che tali compensi siano scorporabili da quelli dello studio associato.

Qual è il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’IRAP a un professionista?
Il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’imposta è l’esistenza di un'”autonoma organizzazione”. Ciò significa che il professionista deve avvalersi di una struttura di lavoro altrui o di beni strumentali che eccedano il minimo indispensabile e che potenzino la sua capacità produttiva. La semplice appartenenza a uno studio associato non è di per sé sufficiente per tassare ogni reddito del professionista.

Cosa deve dimostrare un professionista per ottenere il rimborso dell’IRAP per l’attività di sindaco?
Il professionista deve dimostrare che l’incarico di sindaco è stato svolto senza l’ausilio della struttura organizzativa dello studio associato. Inoltre, deve essere in grado di provare l’ammontare dei compensi percepiti per tale attività, separandolo dai proventi derivanti dalla partecipazione allo studio. In questo caso, il contribuente ha prodotto fatture e quietanze di versamento per supportare la sua richiesta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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