Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
Oggetto: rimborso IRAP
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13220/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, con gli avvocati NOME e NOME COGNOME, nonché dal prof. AVV_NOTAIO, nel domicilio e letto presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE n. 3320/04/2020 pronunciata il 19 dicembre 2019 e depositata il 04 dicembre 2020, non notificata.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 27750/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, con gli avvocati NOME e NOME COGNOME, nel domicilio digitale eletto agli indirizzi EMAIL e EMAIL -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE n. 3071/03/2022, depositata il 17 ottobre 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Quanto al ricorso r.g.n. 13220/2021:
La società contribuente svolge servizio di autotrasporti di linea nel territorio calabrese, senza essere socia del consorzio che ha stipulato con la Regione apposito contratto per il servizio di trasporto locale. Chiedeva il rimborso Irap in forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 11, primo comma, lett. a) , d.lgs. n. 446/1997. Nello specifico, oltre a ribadire di non aver stipulato alcun contratto con la Regione, né di appalto di servizi, né di concessione traslativa a tariffa,
affermava di operare in base ad autorizzazioni a suo tempo rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE.
Era quindi soccombente in CTR, ove il giudice d’appello , con la sentenza n. 3320/2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenendo sussistente un contratto di concessione traslativa, respinse la domanda di rimborso.
Detta sentenza fu oggetto di ricorso per cassazione, affidato a due motivi, imperniato sulla violazione RAGIONE_SOCIALE norme per la riduzione del cuneo fiscale.
Giunta alla cognizione della VI sezione di questa Corte detta controversia, allibrata rgn 13220/2021, si aveva notizia della pendenza di altro ricorso per cassazione, rgn 27750/2022, avverso la sentenza della CTR n. 3071/2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione pure proposto dalla società avverso la prima pronuncia resa dalla CTR in sede di appello, donde era disposto il rinvio per la trattazione congiunta dei due giudizi.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
Quanto al ricorso r.g.n. 27750/2022:
Viene alla cognizione di questa Corte la sentenza della CTR che ha rigettato la domanda di revocazione interposta dalla parte contribuente avverso la sentenza d’appello che non ne aveva apprezzato le ragioni.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, mentre la parte pubblica è rimasta intimata.
CONSIDERATO
In via preliminare di rito, occorre disporre la riunione del ricorso r.g.n. 27750/2022 al r.g.n. 13220/2021 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Dev’essere trattato con priorità il ricorso r.g.n. 27750/2022 , poiché il suo eventuale accoglimento incide sulla sentenza oggetto del giudizio r.g.n. 13220/2021, il cui sindacato avanti questa Corte diverrebbe privo di interesse.
Ed infatti, è stato ritenuto che i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (cfr. Cass. V, n. 16435/2016, più di recente, similmente Cass. L. n. 21315/2022).
Con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza che ha pronunciato sulla revocazione (rgn. 27750/2022) si prospetta censura per violazione o falsa applicazione di legge processuale (artt. 132 cpc e 36 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360 n.4 cpc) con nullità della sentenza per motivazione inesistente, fittizia ed apparente in relazione alle tre considerazioni formulate dalla Corte di Giustizia Tributaria nella sentenza qui impugnata. La fittizietà ed apparenza derivano dal fatto che la Corte NOME ha dichiarato inammissibile la revocazione per mancanza di errori di fatto:
— sul presupposto che la sentenza di appello è stata basata sulla valutazione di un contratto di appalto di servizi, e in questo modo la CTR non ha considerato che nella realtà nessun contratto esiste negli atti dell’appello poiché nessun contratto mai è stato stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE e nessun contratto è stato mai prodotto nel giudizio;
–sul presupposto che -per dimostrare l’errore della CTR- la società avrebbe dovuto produrre nel giudizio di revocazione il contratto posto a fondamento della sentenza di appello, e in questo modo la Corte non ha considerato che nella realtà un tale contratto non poteva essere prodotto poiché la società non lo ha mai stipulato né direttamente né indirettamente con la Regione RAGIONE_SOCIALE;
–sul presupposto che il contratto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE tramite il RAGIONE_SOCIALE poneva un problema di riferibilità degli effetti alla società RAGIONE_SOCIALE appartenendo le due società al ‘medesimo gruppo familiare’, e in questo modo la Corte non ha considerato che nella realtà le due società hanno una autonoma soggettività e personalità giuridica ed hanno svolto la loro attività di trasporto in maniera differente avendo la RAGIONE_SOCIALE fatto circolare i propri pullman sulla base RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni ministeriali prodotte in giudizio sin dal primo grado e riprodotte nel giudizio di revocazione, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha fatto circolare i suoi pullman sulla base del contratto di appalto di servizi stipulato con la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si prospetta violazione o falsa applicazione di legge processuale, segnatamente gli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 n.4 cpc, avendo la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per errore di fatto proposto dalla società, sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE aveva deciso in sede di appello con valutazione ‘della documentazione versata nel giudizio di cui chiede la revocazione, con particolare riguardo al contratto stipulato tra la regione RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, mentre negli atti del processo di primo e di secondo grado non è mai entrato alcun contratto che riguarda in maniera diretta o indiretta essa società RAGIONE_SOCIALE, che non è stata e non è socia del RAGIONE_SOCIALE. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado non ha pertanto deciso iuxta alligata et probata (e cioè né in base agli atti esistenti nel processo di primo e di secondo grado, e riprodotti nel ricorso per revocazione, né in base alla visura del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese attestante la sua estraneità al RAGIONE_SOCIALE, data per certa dalla CTR, con effetti vincolanti per la RAGIONE_SOCIALE, invece totalmente estranea a quel RAGIONE_SOCIALE).
Con il terzo motivo di censura si lamenta ancora violazione o falsa applicazione di legge processuale, segnatamente gli artt. 64 d. Lgs. n.
546/92 e 395, c.1, n.4 cpc in relazione all’art. 360 n.4 cpc, avendo la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto sul presupposto che gli errori denunciati dalla società non fossero riconducibili alla disciplina di cui agli artt. 64, comma 1, decreto legislativo n.546/1992 e 395 cpc..
Con il quarto motivo si prospetta ancora violazione o falsa applicazione di legge, artt. 64 d.lgs. n. 546/92 e 395, n.4 cpc in relazione all’art. 360 n.3 cpc , avendo la Corte NOME dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto sul presupposto che gli errori denunciati dalla società non fossero riconducibili alla disciplina di cui agli artt. 64, comma 1, decreto legislativo n.546/1992 e 395 cpc..
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALE soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).
Nella sostanza, con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta che sia pronunciata sentenza ritenendo per esistente una convenzione fra la Regione RAGIONE_SOCIALE e la socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la concessione traslativa di autotrasporto pubblico locale, in questo modo attraendo l’attività nell’area pubblicistica e non concorrenziale, quindi esclusa dai benefici di riduzione del cuneo fiscale.
Nel particolare, il collegio della revocazione avrebbe errato nel rigettare l’impugnazione, rinvenendo la convenzione de qua nell’atto stipulato tra
la Regione RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE , sull’assunto che il gruppo societario cui afferisce la soc. contribuente partecipa in quota significativa a quel RAGIONE_SOCIALE.
Protesta la parte privata che la società RAGIONE_SOCIALE non è parte di quel RAGIONE_SOCIALE ed opera in forza di autorizzazioni ministeriali, senza alcuna convezione con la Regione, irrilevante essendo che altre società del gruppo operino, su altre tratte, in forza della predetta convenzione, tramite il RAGIONE_SOCIALE che le raggruppa e con cui ha negoziato la Regione RAGIONE_SOCIALE.
In altri termini, la personalità giuridica della RAGIONE_SOCIALE ne fa soggetto autonomo e distinto da altre società del gruppo, non potendosi estendere ad essa la convenzione stipulata con altri soggetti, per il solo fatto che la sua partecipazione azionaria sia riferibile allo stesso gruppo economico cui appartengono anche le società facenti parte del predetto RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato ed assorbente. L’individualità soggettiva di una società per azioni non consente di estendere -per il tramite della comunanza di partecipazione nel capitale sociale- gli effetti di una convenzione stipulata fra terzi soggetti.
Risulta accertato in fatto che la convenzione fra la qui ricorrente RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE non ci sia e non sia mai stata stipulata. Inoltre, dall ‘ acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito richiesta in data 23 ottobre 2023 ante udienza- e segnatamente dalla visura camerale storica ivi già versata in atti, risulta documentalmente altresì che la predetta RAGIONE_SOCIALE non sia parte del RAGIONE_SOCIALE che raccoglie altre società di autotrasporto di persone e solo con il quale predetto RAGIONE_SOCIALE la Regione RAGIONE_SOCIALE ha stipulato convenzione. Infine, risulta incontroverso che il titolo abilitativo al trasporto di persone è semplice autorizzazione amministrativa (figura ben diversa dalla concessione o dal contratto di appalto di servizi) a suo tempo rilasciata alla soc. RAGIONE_SOCIALE, donde si deve dedurre non esser stata data prova che la soc. RAGIONE_SOCIALE operi in regime
non concorrenziale e protetto, quindi sottratto al beneficio fiscale de quo .
Con orientamento ormai consolidato, questa Corte ha statuito che in tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “RAGIONE_SOCIALE“) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la “ratio” giustificatrice del cd. cuneo fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto legittima l’esclusione del contribuente dal beneficio trattandosi di impresa operante nel settore del trasporto pubblico locale a concessione e “a tariffa”, dovendo applicare un prezzo di biglietto non libero ma fissato dalla P.A.) (cfr. Cass. V, n. 32633/2019), infatti, in tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione RAGIONE_SOCIALE acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell’ IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo (cfr. Cass. V, n. 41282/2021). Più radicalmente, in tema di IRAP, non realizza un aiuto di RAGIONE_SOCIALE, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale a favore RAGIONE_SOCIALE imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell’esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione e in ragione del fatto che non si determina alcun vantaggio
o svantaggio selettivo poiché la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’imposta, sicché l’impresa pubblica opera in condizioni di effettiva concorrenza con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece si applica il beneficio fiscale (cfr. Cass. V, n. 6332/2022).
In definitiva, il ricorso r.g.n. 27750/2022 dev’essere accolto, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.
Si può ora esaminare il ricorso r.g.n. 13220/2021, rilevando che l’accoglimento de l ricorso r.g.n. 27750/2022 ha reciso anche la sentenza oggetto di questo giudizio, la cui domanda diviene quindi inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese del ricorso r.g.n. 13220/2021 possono essere compensate in ragione dell’andamento del giudizio, mentre relativamente al ricorso r.g.n. 27750/2022 seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati NOME e NOME COGNOME, difensori della ricorrente, per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso r.g.n. 27750/2022 al r.g.n. 13220/2021; accoglie il ricorso r.g.n. 27750/2022, in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza ivi impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente; per l’effetto, dichiara inammissibil e il ricorso r.g.n. 13220/2021 per sopravvenuta carenza d’interesse,
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio r.g.n. 13220/2021, mentre condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla parte contribuente le spese del giudizio di legittimità del ricorso r.g.n. 27750/2022 che liquida in €. ottomila/00 , oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge, con
distrazione in favore degli avvocati NOME e NOME COGNOME, difensori della ricorrente, per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.