Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33272 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19673/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 401/2018 depositata il 18/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) chiedeva con istanza del 20.6.2008 il rimborso Irpeg per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente, da cui emergeva un credito di euro 95.851,00 per l’anno 2003.
Il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di rimborso veniva impugnato avanti alla CTP di Macerata dalla società, che insisteva nella propria richiesta di rimborso integrale dell’Irap e chiedeva, in subordine, alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 6 del D.L. n. 185/08, vigente dal 29 novembre 2008, il riconoscimento della deduzione forfettaria del 10% dello stesso importo.
2.1. In successive memorie illustrative, la ricorrente invocava l’ulteriore normativa sopravvenuta di cui all’art. 2 del D.L. n. 201/2011, entrato in vigore il 2 marzo 2012, che ad avviso della contribuente avrebbe consentito con effetto retroattivo, per l’anno d’imposta 2003, la deduzione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette dell’Irap riferibile alle spese per personale dipendente; chiedeva di conseguenza il rimborso dell’Irpeg per una somma pari alla quota di Irap pagata per tale causale, e non anche a quella relativa agli interessi passivi, per un importo di euro 51.666,00.
La CTP di Macerata accoglieva il ricorso, ritenendo che la normativa sopravvenuta di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011 consentisse la deduzione nella misura indicata dalla società contribuente.
L’appello dell’Amministrazione veniva rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, con sentenza n. 401/2018 depositata il 18 giugno 2018.
Ricorre l’Amministrazione affidandosi ad unico motivo, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso e memoria ex art. 380.1 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 -quater, del D.L. n. 201/2011 (come convertito dalla L. 214/11), dell’art. 6 D.L. n. 185/08 (convertito nella legge 2/09) e dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE Preleggi in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. quanto
all’affermazione che alla società contribuente spetterebbe il rimborso richiesto nonostante il decorso del termine di decadenza.
Ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente la CTR avrebbe errato perché, pur avendo il precitato art. 2, comma 1-quater, del D.L. 201/2011 ammesso la integrale deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IRAP relativa alla quota imponibile RAGIONE_SOCIALE spese per il personale dipendente ed assimilato (ipotesi invocata appunto dalla società contribuente), tale beneficio non si estenderebbe comunque ai versamenti effettuati prima del 28.12.2007 (quale è quello per cui è qui contenzioso) restando irrilevante la circostanza che il rimborso relativo ad annualità precedenti fosse già stato tempestivamente richiesto (come accaduto nel caso di specie) anche prima della emanazione della legge.
Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.
2.1. L’istanza di rimborso, come risulta incontroverso dalla gravata sentenza, è stata proposta il 20 giugno 2008 e ad essa sono sopravvenute le disposizioni che hanno previsto la deducibilità forfettaria nei limiti di cui all’art. 6 del d.l. n. 185/2008, e quindi la deducibilità di cui all’art. 2, primo comma, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2.2. Questa Corte ha già ritenuto, esprimendo un orientamento al quale va data continuità, che la disciplina introdotta dall’art. 2, primo comma, del d.l. n. 201/2011, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data della sua entrata in vigore, era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, e che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l’estensione RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni ai periodi d’imposta precedenti, perché «in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o
irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell’ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell’esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche» (v. ad es. Cass. n. 29043/2019; Cass. n. 20390/2023).
2.3. Sulla relazione tra le norme sopravvenute, questa suprema Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di rimborso di maggiore Ires/Irpeg versata per effetto della mancata deduzione dell’Irap, poiché la disciplina retroattiva introdotta dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (cd. “Salva Italia”), conv. in l. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, resta ferma la disciplina dell’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il termine di cui al precitato art. 38, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale (cfr. Cass. n. 15341/2019, in motivazione; v. di recente Cass. n. 10176/2023).
2.4. Inoltre, questa Corte ha ritenuto che, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008 avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, il rimborso della maggiore imposta assolta non sia subordinato alla presentazione dell’istanza telematica prevista al comma 3 del citato art. 6, in quanto l’istanza telematica è necessaria al solo fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria l’entità del rimborso di cui si chiede la restituzione ed al fine di consentire alla stessa Amministrazione di quantificare l’importo
eventualmente dovuto in restituzione (cfr. Cass. n. 15341/2019, in motivazione).
La CTR, pur evocando le disposizioni normative ora richiamate, non ne ha fatto corretta applicazione, laddove ha ritenuto che la normativa sopravvenuta di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011 consentisse la deduzione integrale nella misura indicata dalla società contribuente, omettendo di esaminare se, come richiesto in subordine, operasse la deducibilità forfettaria nei limiti di cui all’art. 6 del d.l. n. 185/2008.
Per la verifica (e l’eventuale quantificazione ) in concreto della deducibilità parziale dell’IRAP dall’imponibile IRPEG nel caso in questione, con riferimento al periodo d’imposta controverso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, affinché proceda a tali accertamenti in fatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.