Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30120 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
–
resistente
–
avverso la sentenza n. 3792/5/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
IRAP RIMBORSO
Rilevato che:
NOME COGNOME, esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002. Rilevava la CTR che dai quadri RE del Modello Unico «sono evincibili dei compensi in favore di terzi, per prestazioni direttamente afferenti l’attività svolta, che consentono di presumere la sussistenza di tutti i presupposti per l’assoggettamento all’Irap del contribuente ».
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione. Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione fosse ravvisabile per l’intero quadriennio in contestazione, pur avendo il contribuente corrisposto RAGIONE_SOCIALE somme a collaboratori esterni per uno solo dei quattro anni.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente, avendo il giudice di appello ritenuto che i quadri RE di un imprecisato Modello Unico prodotto dal contribuente (in realtà relativo all’anno d’imposta 2000), evidenziando la corresponsione di compensi a favore di terzi,
consentisse di presumere la sussistenza dei presupposti impositivi, peraltro per tutti gli anni d’imposta in contestazione.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Invero, la sentenza impugnata non consente di riferire in alcun modo alle diverse annualità d’imposta l’asserita circostanza del versamento di compensi a terzi per verificarne la natura non occasionale ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazi one e -riguardo all’unica annualità (2000) ove detti versamenti sarebbero attestati -non ne esamina la natura né l’entità in relazione al volume di affari.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.