Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
Rimborso – Interessi – Art. 44 dpr 602/73 – Decorrenza – Versamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11468/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è difesa;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8094/2019, depositata in data 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento (CTP) che aveva accolto il ricorso di Banca popolare pugliese s.c.p.a. contro il diniego opposto sulla istanza di rimborso dei maggiori interessi in relazione alle maggiori impo ste versate in acconto per l’anno 1999.
La CTR in particolare premetteva che la stessa Commissione con la sentenza n. 177/2007 aveva ritenuto che la domanda dovesse essere presentata entro il termine decorrente dalla dichiarazione dei redditi; evidenziava che nel caso di specie non si trattava di versamenti diretti ma di richiesta di restituzione di un ‘ eccedenza di imposta Irpeg versata nel 1999; pertanto gli interessi non decorrevano dalla data del versamento del primo o secondo acconto dell’imposta ma dalla data della domanda di rimborso.
Contro tale sentenza la Banca Popolare Pugliese società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.
L ‘ Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, la pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno formatosi sulla materia del contendere e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Deduce infatti che la domanda di rimborso dell’indebito era stata formulata con riferimento agli interessi «dalla data del versamento» ed
era stata accolta dalla CTP di Benevento con la sentenza n. 105/2015 confermata dalla CTR della Campania con sentenza n. 117/2007, mentre la Corte di cassazione con sentenza n. 21399/2012 aveva respinto il ricorso, con conseguente giudicato cui l’ufficio, in sede di emissione degli ordinativi di pagamento era rimasto inadempiente. In forza di ciò nel giudizio concluso con la sentenza impugnata aveva eccepito il giudicato, senza che la CTR si pronunciasse sul punto.
1.1. Il motivo è ammissibile ma va respinto.
Per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6/05/2015, n. 9100, in linea Cass. 09/12/2021, n. 39169).
Nel caso di specie il motivo denuncia chiaramente una omessa pronuncia sull’eccepito giudicato favorevole alla società.
Né appare fondata l’eccezione, proposta dalla difesa erariale, di mancata riproposizione in appello dell’eccezione di giudicato da parte della banca, alla luce della richiamata e in parte trascritta comparsa di costituzione depositata in appello (vedi pagina 6 del controricorso).
Ciò premesso, da quanto emerge dal ricorso, non vi è alcun giudicato sulla data di decorrenza degli interessi, in quanto la CTR aveva inteso riconoscerli «come per legge» con formula inidonea a definirne la decorrenza.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; premessa l ‘ irrilevanza delle sentenze di cassazione richiamate dalla CTR e attinenti alla data di decorrenza del termine per il rimborso, si evidenzia che nel caso di specie si trattava di un rimborso dovuto all’eccedenza di versamento conseguenza della errata compilazione della dichiarazione dei redditi ove non si era tenuto conto di una variazione in diminuzione dovuta alla deducibilità di perdite su crediti; l’art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 è l’unica disposizione che regola la materia e si riferisce esattamente ai casi di versamenti di imposta superiori a quelli dovuti anche per un errore di calcolo; gli interessi da essa previsti indennizzano il contribuente della perduta disponibilità finanziaria.
2.1. Il motivo è ammissibile in quanto pone un ‘ evidente questione di diritto e non mira ad una diversa ricostruzione del fatto, dovendosi respingere le eccezioni in tal senso dell’amministrazione.
Il motivo è altresì fondato.
Ribadendo un costante orientamento, questa Corte recentemente (Cass. 27/04/2023, n. 11189) ha affermato che in tema di rimborso d’imposte dirette, gli interessi dovuti dall’erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento (analogamente in precedenza Cass. 14/12/2016, n. 25684, sentenza che era stata richiamata dalla CTP).
L’ art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 «come stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 46/1999» è infatti norma speciale che regola il pagamento
degli interessi per la ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo di imposte dirette (Cass. 01/09/2023, n. 25585, in motivazione, §12).
In generale questa Corte, quando si è trattato di individuare, (al fine di verificarne l’imponibilità, in base alle norme pro tempore vigenti) l’effettiva funzione degli accessori maturati sui crediti che i contribuenti hanno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ne ha escluso la natura moratoria affermandone quella compensativa (Cass. 05/07/1990, n. 7091, in motivazione; conformi, sulla natura compensativa degli interessi in materia di imposte dirette, Cass. 06/04/1995, n. 4037; Cass. 28/11/1995, n. 12318; Cass. 15/04/1996, n. 3525; Cass. 10/06/1996, n. 5352; Cass. 15/02/1999, n. 1255; Cass. 17/07/1999, n. 7575; Cass. 08/09/1999, n. 9510; Cass. 17/05/2000, n. 6397; Cass. 20/09/2004, n. 18864; Cass. 17/04/2019, n. 10705; Cass. 04/09/2012, n. 31820).
Il consolidato e continuo orientamento in questione (a prescindere da ogni interferenza delle norme applicabili ratione temporis in tema di imposizione dell’attribuzione patrimoniale rappresentata dagli interessi in questione) evidenzia dunque la funzione in senso lato «compensativa» (del mancato godimento, da parte del contribuente, del denaro in precedenza versato), che prescinde da un ritardo che sia colpevolmente imputabile all’Amministrazione (che, nel frattempo, ha ricevuto e posseduto la stessa somma) e legittimi la «mora» di quest’ultima, ai fini della decorrenza degli interessi di legge , e che comunque nel primo comma la disposizione prende come riferimento, quale dies a quo della decorrenza dei semestri per i quali (escluso il primo) sono dovuti gli accessori, la data del versamento.
In coerenza, peraltro, con la peculiarità della disciplina del rimborso delle imposte, che, a differenza di quella civilistica generale sull’indebito, di cui agli artt. 2033 ss. cod. civ., prescinde, ai fini degli accessori, dallo stato soggettivo di buona fede o mala fede
dell’ accipiens (Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676 in motivazione, ove si cita altresì Cass. n. 11456 del 2011; ancora Cass. 20/10/2021, n.29237; Cass. 04/07/2022, n. 21106).
Ha quindi errato la CTR a dare rilevanza, ai fini del calcolo degli interessi, alla data di presentazione della domanda di rimborso anzichè a quella del versamento.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo; la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.