Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7857/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 8118/2022 depositata il 30/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME adiva la Commissione tributaria provinciale di Siracusa contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Siracusa -impugnando il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza prodotta in data 31/03/2008, tendente ad ottenere il rimborso
dell’impor to complessivo di € 11.819,24, corrispondente al 90% delle imposte versate, per i periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992.
Il ricorso veniva accolto in primo grado e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3208/2016, rigettava l’appello e la sentenza era confermata da Cass. n. 12347/2018.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e del pagamento parziale, il contribuente presentava ricorso in ottemperanza che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva disponendo che l’ufficio provvedesse al pagamento integrale delle somme spettanti al contribuente, previo accertamento degli appositi fondi stanziati ai sensi della l. n. 190 del 2014, art. 1, commi 665-come modificato dal d.l. n. 91 del 2017, art. 16octies , e dal d.l. n. 162 del 2019, art. 29- e in caso di verificata incapienza, attuando le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi di ricorso.
La parte contribuente, al cui difensore costituito nel giudizio di merito il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., non ha svolto attività difensiva.
Con provvedimento emesso in data 5/11/2024, il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la definizione del procedimento secondo le modalità e le forme ordinarie dettate dall’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 14/04/2025 , per la quale la difesa erariale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 5 , nonché dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31/12/ 1992, n. 546, in relazione all’art. 1, comma 665, l. 23/12/2014, n. 190, come modificato, dapprima, dall’art. 16octies , comma 1, lett. a), b) e c), d.l. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, d.l. 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/02/2020, n. 8, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, e degli artt. 81 e 111 Cost. in combinato disposto tra loro.
La difesa erariale lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice dell’ottemperanza, della circostanza che la sentenza da ottemperare, disponente il rimborso integrale del credito del contribuente, è passata in giudicato posteriormente all’introduzione normativa di un limite al rimborso d’imposta. Il comando giudiziale avrebbe dunque dovuto essere -nella prospettazione della parte -coordinato ed integrato, in fase di esecuzione, con la norma sopravvenuta di cui all’art. 16 -octies L. 123/2017, che prevede la riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute.
Con il secondo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 31/12/1996, n. 669, conv. con mod. in l. 28/12/1997, n. 30, dell’art. 4bis , d.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 3bis d.l. n. 146/2021; la parte pubblica si duole della mancata considerazione, da parte del giudice dell’ottemperanza, di quanto disposto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, ai sensi del quale è possibile per l’Agenzia delle Entrate e mettere uno speciale ordine di pagamento per mezzo del quale il pagamento effettuato è registrato in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avverrà non appena saranno disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo di spesa, in
quel momento incapiente. Nel caso di specie, la limitazione delle risorse finanziarie non deriverebbe dall ‘ assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di spesa, ma da una precisa volontà normativa di fissare un tetto massimo alle somme erogabili.
Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono infondati
2.1. Occorre preliminarmente evidenziare che nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale la ricorrente sembra esporre una censura relativa alla interpretazione del giudicato sostanziale in merito all’effettivo quantum della condanna, questione che però appare diversa dai motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità in questa sede (la memoria nel giudizio di cassazione ha solo funzione illustrativa dei motivi ritualmente proposto: Cass. n. 7237/2006; Cass. n. 5355/2018).
2.2. Il giudice dell’ottemperanza ha affermato l’obbligo dell’amministrazione di procedere al rimborso integrale della somma dovuta, attenendosi ai principi affermati da questa Corte in senso contrario alla tesi della ricorrente, principi dai quali non vi è ragione di discostarsi.
In primo luogo, questa Corte ha ritenuto che la disposizione, essendosi limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell’esaurimento delle risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi – non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza ( ex multis Cass. 10/06/2022, n. 18716; Cass. 7/06/2022, n. 18358; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass.
25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass. 22/02/2018, n. 4291).
In secondo luogo, per giurisprudenza di questa Corte «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudice dell’ottemperanza, adì to dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benef ì ci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 -come m odificato dall’art. 16 -octies , D.L. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, D.L. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ ì pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (Cass. n. 16289/2022, con ampia motivazione; successivamente in senso conforme Cass. n. 23633/2024; Cass. n. 1159/2023).
3. Ne discende il rigetto del ricorso.
Non vi è a pronunciare sulle spese nonché sulla responsabilità processuale di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. (trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata) alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva.
L’Agenzia va, invece, condannata, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 -bis c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. , in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.