Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31369 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31369 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17645/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’a vvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3020/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
1. la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 3020/15/2020 depositata in data 17 dicembre 2020 e non notificata, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso dell’IMU relativa all’anno 2012 a seguito dell’annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale il 15 luglio 2011 n. 36 ed il 14 febbraio 2012 n. 11, rispettivamente per l’adozione e l’approvazione del Piano di Governo del Territorio , con sentenza depositata dal T.A.R. per la Lombardia il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza depositata dal Consiglio di Stato, Sez. 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 25.020 e compreso tra le aree di
trasformazione urbanistica del predetto Piano di Governo del Territorio (in particolare nell’ambito di trasformazione TR2), rigettava l’appello proposto dal contribuente NOME COGNOME nei confronti del Comune di Segrate (BA) e la “RAGIONE_SOCIALE“, quest’ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie per il Comune di Segrate (MI), avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1274/12/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
1.1. i giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l’ edificabilità andava valutata in relazione alle mere potenzialità edificatorie dell’ area;
contro detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un unico motivo;
il Comune di Segrate (BA) e la “RAGIONE_SOCIALE” resistono con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1. con unico motivo si denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 164 e 165, legge n. 296/2006, 2033 cod. civ., 11quaterdecies , comma 16, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e 5, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’annullamento dello strumento urbanistico da parte del giudice amministrativo non escludesse, ab origine, l’edificabilità del terreno in questione, con la conseguenza che la rideterminazione in minus del valore imponibile ai fini dell’ICI e dell’IMU giustificasse la rimborsabilità, ex art. 2033 cod. civ., dell’eccedenza indebitamente versata a tale titolo nell’ anno 2012;
1.2. ad avviso di parte ricorrente non occorreva indagare circa l’ effettiva portata della nozione tributaria di area edificabile né di valutare la sussistenza di un diritto al rimborso (come nel caso, completamente differente previsto e disciplinato dall’ art. 59, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 446/1997) ma piuttosto applicare i principi generali in tema di rimborso di imposte non dovute;
attesa la rilevanza nomofilattica della questione di diritto afferente l’ incidenza, a fini fiscali, dell’annullamento delle delibere di adozione dello strumento urbanistico generale ed il diritto al rimborso delle somme versate durante la vigenza degli strumenti urbanistici a titolo di ICI ed IMU appare opportuna la trattazione in pubblica udienza
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data