Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 24463/2020, proposto da:
COGNOME NOME COGNOME , rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 897/2020 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Calabria, depositata il 18 maggio 2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, dante causa RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, vide riconosciuto dal giudice contabile il proprio diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità integrativa speciale Inpdap sulla pensione di reversibilità del coniuge; ottenuto l’importo , al netto RAGIONE_SOCIALE ritenute Irpef, si vide poi ridurre il credito all’esito del giudizio d’appello, che riconobbe il diritto all’indennità -sulla pensione di reversibilità come su quella sua propria -nei limiti del cd. minimo RAGIONE_SOCIALE.
Poiché, pertanto, su tale base essa era stata richiesta di restituire la somma versata al lordo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta, rivolse all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta trattenuta alla fonte dall’ente erogatore (nel frattempo incorporato dall’ RAGIONE_SOCIALE), impugnando il successivo silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.
Quest’ultima accolse la domanda.
Il successivo appello erariale, proposto nei confronti di NOME COGNOME, erede RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, fu parzialmente accolto con la sentenza indicata in epigrafe.
La C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Calabria condivise l’argomento difensivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in base al quale la contribuente avrebbe acquisito il titolo per ricevere il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta soltanto quando quest’ultima fosse stata privata RAGIONE_SOCIALEa sua giustificazione, mediante la restituzione dei redditi indebitamente percepiti.
Osservò, d’altro canto, che condizionare il rimborso alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘intero importo avrebbe comportato un’ingiusta
locupletazione RAGIONE_SOCIALE‘erario, che avrebbe tratt enuto per un tempo indefinito somme progressivamente indebite; poiché dunque, in punto di fatto, la restituzione stava avendo luogo mediante trattenuta mensile, dichiarò «ragionevole» che il rimborso avvenisse «progressivamente, in corrispondenza e in seguito a ogni pagamento effettuato dalla contribuente in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per la restituzione del reddito percepito e in misura proporzionale a esso».
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo, denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973, 2033 cod. civ.», la ricorrente assume errata la sentenza d’appello nella parte in cui ha attribuito rilievo a una circostanza di fatto -le modalità e i tempi di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa restituzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità anziché al proprio diritto all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo restitutorio.
Osserva, infatti, che il suo diritto al rimborso non matura ‘rata per rata’, in proporzione alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme da lei indebitamente percette concordata con l’RAGIONE_SOCIALE, ma è già integralmente sorto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accertata insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo fiscale.
Con il secondo motivo, rubricato «violazione del principio generale di capacità contributiva e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c.c.», la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la sussistenza di un indebito arricchimento RAGIONE_SOCIALE‘Erario, consistito nella preventiva acquisizione di una somma pari al valore RAGIONE_SOCIALE‘imposta per effetto RAGIONE_SOCIALEa ritenuta operata dall’ente previdenziale,
dal che necessariamente derivava l’ obbligo di restituirla secondo la corrispondente disciplina.
Aggiunge, peraltro, che il mancato riconoscimento del suo diritto al rimborso costituirebbe una violazione del principio di capacità contributiva, essendone derivato il suo assoggettamento ad imposta in relazione a somme che non costituivano reddito.
I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono fondati.
3.1. Entrambe le censure sollecitano questa Corte a rispondere al quesito circa le modalità con le quali il contribuente tenuto a restituire all’ente previdenziale somme indebitamente percette -che in passato avevano concorso alla determinazione del suo imponibile e, come tali, erano state assoggettate a ritenute alla fonte -può recuperare, in caso di restituzione a lordo, le imposte già oggetto di trattenuta.
Il tema è stato oggetto di recenti decisioni RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria di questa Corte (cfr. fra le altre, Cass. n. 6208/2025; Cass. n. 7936/2024), dalle quali il Collegio non intende discostarsi.
3.2. È opportuna, anzitutto, una premessa ricognitiva del quadro normativo di riferimento.
Un primo intervento finalizzato a disciplinare il tema oggetto di controversia va individuato ne ll’art. 5 del d.lgs. n. 314/1997, che ha inserito all ‘art. 10, comma 1, del TUIR la lettera dbis ) ; quest’ultima previsione, nel testo vigente fino all’anno di imposta 2012, disponeva che fossero deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti» , ivi comprese, per l’appunto, le imposte pagate su somme percepite, assoggettate a tassazione in base al criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore.
Peraltro, per effetto RAGIONE_SOCIALEa lettera h) del comma 2 del nuovo articolo 48 (ora 51 TUIR ), come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 314/1997, il predetto onere deducibile poteva anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, sì da evitare che il contribuente dovesse presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere.
L’art. 10, comma 1, lettera d -bis ), del TUIR è poi stato modificato dall’art. 1, comma 174, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 147/2013, applicabile a decorrere da detto ultimo anno d ‘ imposta.
La nuova disposizione, onde consentire il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte versate al momento RAGIONE_SOCIALEa percezione RAGIONE_SOCIALE somme, confermava la deducibilità RAGIONE_SOCIALE somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, prevedendo altresì che «l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta corrisp ondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE» (il d.m. 5 aprile 2016, successivamente adottato).
Infine, l’art. 150 del d.l. n. 34/2020, conv. con modif. nella l. n. 77/2020 , rubricato «Modalità di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto», ha aggiunto a ll’articolo 10 del TUIR il comma 2bis , con il quale è stata espressamente prevista la cd. modalità di restituzione al netto, in aggiunta a quella al lordo, RAGIONE_SOCIALEa ritenuta prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. dbis .
3.3. Posta tale premessa, si deve tuttavia osservare che nel caso di specie non è applicabile la disciplina conseguente all ‘entrata in
vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 147/2013, perché l’istanza di rimborso è antecedente al d.m. che ne ha dettato la disciplina di attuazione anche con riferimento alle annualità pregresse; né, parimenti, sono applicabili le modifiche adottate nel 2020, in quanto presuppongono una restituzione al netto che qui non può verificarsi, perché, per circostanza pacifica, è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al lordo RAGIONE_SOCIALE ritenute operate all’atto RAGIONE_SOCIALE‘erogazione .
3.4. Occorre, allora, richiamare l’art. 10, comma 1, lett. d)bis del TUIR nel testo vigente ratione temporis , che, come detto, consentiva il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte trattenute al momento RAGIONE_SOCIALEa erogazione RAGIONE_SOCIALE somme, successivamente restituite, a mezzo RAGIONE_SOCIALEa loro deduzione nei limiti RAGIONE_SOCIALEa capienza del reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta di restituzione.
Quest’ ultima, tuttavia, non può ritenersi l’unica modalità di recupero RAGIONE_SOCIALE imposte trattenute e non dovute.
Nelle già menzionate decisioni, infatti, questa Corte ha chiarito che l’impossibilità di recuperare dette imposte per intero mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE‘onere deducibile rendeva comunque accessibile anche il ricorso alla procedura di rimborso, non precluso dal mancato esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di deduzione; e ciò in conformità al consolidato orientamento secondo cui l’azione di rimborso di somme indebitamente versate non può, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. nn. 31205 e 31198/2023, Cass. n. 24650/2021, Cass. n. 29744/2019, Cass. n. 25564/2017).
Del resto, tale soluzione ermeneutica è corroborata dalla successiva modifica intervenuta nel 2014, che ha espressamente contemplato il rimborso come alternativa alla deducibilità.
3.5. Peraltro, nella specie l’azione di rimborso è governata dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, che indica, quale fondamentale presupposto, la «inesistenza totale o parziale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento».
Ed invero, tale locuzione comprende anche il caso di pagamento eseguito erroneamente per carenza RAGIONE_SOCIALEa supposta obbligazione tributaria, idoneo ad integrare un indebito oggettivo.
La littera legis non autorizza un’interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti -in relazione ai quali il contribuente faccia valere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo legislativo di versamento -e quelli per i quali lo stesso deduca l’inesistenza in concreto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria , poiché l’art . 38 si applica tanto alle ipotesi di pagamento ab origine non dovuto quanto a quelle in cui, come nella specie, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria sopravvenga in un momento successivo al pagamento, come verificatosi nella specie (Cass. n. 20744/2019).
3.6. Quanto al dies a quo , l’art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, per il caso di ritenuta alla fonte, identifica lo stesso, in linea generale, con la data in cui la ritenuta è stata operata.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento se la non debenza deriva da un evento successivo, dal quale soltanto discenda in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito RAGIONE_SOCIALEa somma percepita dall’Amministrazione (così, fra le altre, Cass., nn. 31205 e 31198/2023, Cass. n. 20744/2019, Cass. n. 13436/2017).
Ciò è quanto si è verificato in questo caso, caratterizzato da una sopravvenienza, rappresentata dalla pronuncia che ha fondato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a ricevere la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme e , conseguentemente, dal diritto RAGIONE_SOCIALEa contribuente a ripetere gli importi a lei trattenuti a titolo di ritenuta sulle stesse.
3.7. Giova, a conclusione di tale percorso argomentativo, richiamare i principii di diritto ai quali il Collegio intende dare continuità:
«in tema di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo RAGIONE_SOCIALEa deduzione RAGIONE_SOCIALE‘onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. dbis ), del TUIR (vigente ratione temporis ), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda nel termine decadenziale, trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente»;
«in tema di rimborso di imposte dirette, si applica l’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l’ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta, a mezzo di ritenuta alla fonte, all’atto del pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragione del successivo accertamento che quest’ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore. Il dies a quo per la domanda di rimborso non
coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con quello in cui il contribuente è tenuto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione principale».
3.8. Infine, e q uanto al soggetto legittimato all’azione di rimborso, va ribadito che quest’ultimo si identifica tanto nel sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento a seguito di ritenuta (nella specie l’RAGIONE_SOCIALE), quanto nel contribuente sostituito; il richiamato art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 legittima, infatti, entrambi i soggetti a richiedere all ‘ Amministrazione il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (cfr., tra le altre, Cass. n. 31198/2023, Cass. n. 16105/2015).
Né, a tale riguardo, è necessario che l’ istanza di rimborso avanzata dal contribuente richieda la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta integrale restituzione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘importo al lordo RAGIONE_SOCIALE ritenute , perché dall’ alternatività RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad agire discende la sostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale e, conseguentemente, la mancanza di interesse specifico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente per detto rapporto tra le parti (Cass. n. 24650/2021).
Nel consentire solo parzialmente (nei limiti esposti in premessa) l’accesso RAGIONE_SOCIALEa contribuente alla procedura di rimborso, la C.T.R. non si è attenuta ai richiamati principii.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito restano compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE‘andamento del giudizio , mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originari o ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e oneri di legge.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 e,