Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19716 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8560/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente-
contro
DISTEFANO NOME
-intimato- avverso Sentenza della Commissione Tributaria della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 5098/2019, depositata il 27/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in data 3 aprile 2008, presentava istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992 in quanto residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, perciò spettandogli le agevolazioni previste dalla Legge n. 289/2002.
Avverso il silenziorifiuto dell’Agenzia delle Entrate il contribuente presentava ricorso dinnanzi alla CTP di Ragusa . Resisteva l’Agenzia,
sostenendo che le agevolazioni in questione erano applicabili esclusivamente ai soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della legge, risultavano in difetto, e non anche a coloro che, alla medesima data, avevano adempiuto al versamento delle imposte.
L ‘adita CTP accoglieva il ricorso e l’Ufficio impugnava tale decisione, avanzando in sede d’appello le seguenti censure: ribadiva che il rimborso spettava solo ai soggetti che avessero richiesto la sospensione del pagamento delle imposte; deduceva che le agevolazioni non spettassero comunque, in tesi, al contribuente per la sua qualità di lavoratore dipendente, ma al sostituto d’imposta che aveva operato le ritenute, ed infine eccepiva la decadenza dell’istanza di rimborso.
La Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.
Avverso la predetta sentenza l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per non avere egli né indicato il quantum richiesto, né fornito la prova di avere versato quanto poi chiesto in restituzione all’ufficio.
1.1. Il motivo, incentrato sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell’istanza di rimborso del quantum richiesto, che avrebbe escluso la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, con conseguente violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.lvo. 31 dicembre 1992 n. 546, è da ritenersi generico e, perciò, inammissibile, per violazione dell’art. 36 6, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di
quell’istanza, né indicato quando e dove fosse stata prodotta nel giudizio di merito: non risulta, quindi, soddisfatto l’onere di cui alla norma appena richiamata, implicante la necessità della specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del motivo, degli atti processuali e dei documenti sui quali la censura si fonda, nonché dei dati indispensabili all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), così impedendo l’esercizio del potere ad opera di questa Corte – di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo stesso (Cass. 10 marzo 2021, n. 6729; Cass. 19/10/2021, n. 28828; Cass. 14/96/2023, n. 17013).
Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017.
La ricorrente sostiene che la normativa da ultimo citata era applicabile al presente giudizio, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 27 agosto 2019 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del citato art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 (13 agosto 2017). Pertanto, afferma che le somme da corrispondere al contribuente erano destinate a ridursi in percentuale, nel caso che gli importi complessivi dovuti eccedessero le risorse stanziate in bilancio.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Corte, a tale riguardo, ha affermato che «La norma sopravvenuta di cui all’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell’art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della
ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza» (v., ex multis , v. Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 14/03/2018, n. 6213; Cass. 22/02/2019, n. 5300; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 25/03/2021, n. 8393).
2.3. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., tra le tante, Cass. 22/02/2018, n. 4291, cit.; Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4570).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Inoltre, r ilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.