Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12097/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Distaccata di Siracusa n. 4777/2017, depositata il 4 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto avanti la CTP di Siracusa, COGNOME Paolo impugnava il provvedimento di diniego opposto dall’Agenzia delle entrate avverso l’ istanza di rimborso delle asserite maggiori ritenute Irpef subite sulle somme ricevute a titolo di incentivo all’esodo. L’Amministrazione finanziaria opponeva l’intervenuta decadenza dal diritto, rilevando che l’istanza di rimborso era stata presentata in
data 24 ottobre 2006, ossia oltre il termine di 48 mesi fissato dall’art. 38 del DPR n. 602/1973, decorrente dal 31 dicembre 2001, data in cui era stata operata la ritenuta sulle somme erogate.
La citata CTP accoglieva il ricorso del contribuente con pronuncia confermata dalla CTR, mediante la sentenza richiamata in epigrafe. Per quanto qui rileva, i giudici di appello, condividendo la decisione di primo grado, ritenevano che il termine di decadenza previsto dall’art. 38 cit. dovesse decorrere dalla data in cui il diritto del contribuente poteva essere fatto valere, ossia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’ordinanza della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008 n. 128, che aveva affermato l’illegittimità dell’art. 19 , comma 4 bis, del DPR 917/86 laddove disponeva una disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di tassazione con aliquota ridotta del 50% a titolo di incentivo all’esodo da lavoro dipendente.
3 . Avverso la pronuncia della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso formulato l ‘Amministrazione finanziaria deduce la: Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR 602/1973 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. , sostenendo la legittimità dell’applicazione della normativa interna di cui agli articoli 37 e 38 del DPR 602/1973, tanto in relazione alla previsione di un termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso, quanto riguardo alla decorrenza di tale termine, ai fini della decadenza, dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.
Il motivo è fondato.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con orientamento seguito univocamente nelle decisioni successive delle sezioni semplici (cfr., ad es., Cass. Sez. 5, n. 21419 del 27/07/2021), hanno chiarito che «Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi,
previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale
incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche» (Cass. S.U., n. 13676 del 16/6/2014).
2.2. Conseguentemente, «in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva» (Cass. Sez. U., n. 13676 del 16/6/2014, cit.).
2.3. Si è, al riguardo, precisato che la scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed Erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (Cass. n. 9223 del 21/4/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere messo in discussione.
2.4. Ciò comporta che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (Cass. Sez. U. n. 13676/2014, cit.; Cass. n. 17009 del 5/10/2012; Cass. n. 25268 del 27/11/2014; Cass. n. 21419 del 27/07/2021, cit.; Cass. n. 13234 del 28/04/2022; da ultimo v. Cass. n. 35084 del 30/12/2024).
2.5. Come osservato da questa Corte in fattispecie analoga, «La decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l’esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi dal momento del versamento opera anche qualora l’imposta sia pagata sulla base di una norma in seguito dichiarata in contrasto con il diritto unionale, incontrando l’efficacia retroattiva della relativa pronuncia il limite dei rapporti esauriti, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la giurisprudenza sulla tutela del legittimo affidamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, atteso che la stessa Corte ha più volte precisato che la materia tributaria rientra nel cd. “nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica, sicché predomina la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività ed i singoli Stati godono di ampia discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto dei diritti fondamentali» (cfr. Cass. n. 7390/2019, richiamata da Cass. n. 13234/2022).
2.6. D’altra parte, anche la Corte di giustizia CE ha espressamente affermato che «il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni» (sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96 RAGIONE_SOCIALE, pt. 45).
In definitiva, il ricorso erariale va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e la causa, avendo il giudice d’appello accertato che la domanda di rimborso del contribuente è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione della ritenuta alla fonte e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Possono essere compensate tra le parti le spese d ell’intero giudizio, stante la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.