Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5895/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso cui elettivamente domicilia all’indirizzo pec: EMAILpec.ordineavvocaticatania.it
-resistente- avverso la sentenza n.8929/21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11 ottobre 2021 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
tributi
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro COGNOME NOMECOGNOME che resiste con memoria di costituzione notificata a controparte, avverso la sentenza n.8929/21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11 ottobre 2021 e non notificata, con cui veniva accolto l’appello de lla contribuente, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva proposta in data 23 aprile 2009.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., tenuto conto che era stata ripristinata l’originaria destinazione agricola dell’area oggetto di rivalutazione come terreno edificabile (originariamente area per attività produttive artigianali e commerciali, per la quale la contribuente si era avvalsa de lla procedura di cui all’art.18 l. n.448/2001, pagando la prima rata) riteneva che il versamento effettuato dalla contribuente era divenuto privo di causa, rappresentando un indebito arricchimento per l’erario, e che l’amministrazione finanziaria fosse tenuta alla restituzione dell’importo versato, oltre interessi.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 7 e ss. l. 28 dicembre 2001, n.448, e dell’art. 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che l’art. 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha consentito ai contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, terreni edificabili e con destinazione
agricola di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Secondo quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, così come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per poter utilizzare il valore rivalutato in luogo del costo storico, e considerare così la procedura di rivalutazione perfezionata, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva, parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, l’imposta sostitutiva pagata a seguito di rivalutazione ai sensi della l. n. 448 del 2001, art. 7, <> (v. Cass. n. 24057 / 2014).
L’ opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bens ì tra le manifestazioni di volont à irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 cod. civ.), non potendo pertanto ravvisarsi i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non essendo configurabile un errore materiale, bens ì una scelta
discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un’ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. n.4659/2020; Cass. n.939/2016; Cass. n. 385/2016; Cass. n.24953/2015; Cass. n. 6688/2015; Cass. n. 3410/2015).
Dunque, si deve escludere che le circostanze dedotte, relative al venir meno dell’edificabilità del suolo, siano idonee a rendere indebito il versamento d ell’ imposta sostitutiva, trovando questa causa necessaria e sufficiente in s é stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere alla opzione offertagli dal legislatore, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ma senza che sia affatto richiesto che tale vantaggio sia effettivamente conseguito, potendo persino mancare la cessione stessa quale fattore generatore di una plusvalenza tassabile e, a fortiori, non potendo assumere rilievo la circostanza che quest’ultima risulti al momento della cessione, comunque, per qualsiasi altro motivo irrealizzabile (v. anche Cass. n.19215/2017 in un caso analogo a quello in esame).
Il ricorso deve pertanto essere accolto; la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa pu ò essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.
Avuto riguardo alla peculiarit à della fattispecie si ravvisano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità sono a carico di parte contribuente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa integralmente le spese processuali dei gradi di merito. Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.