Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31120 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
DINIEGO RIMBORSO
ALTRI TRIBUTI 2015
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3091/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1086/2020, depositata il 17 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME, detentore di quote di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, procedeva, mediante perizia giurata, alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALE suddette quote e versava due rate della relativa imposta sostitutiva, per un valore pari a € 462.849,00.
A seguito del l’avvio della procedura concorsuale di concordato preventivo, COGNOME NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pavia istanza di rimborso di quanto versato, dato il venir meno di ogni valore della partecipazione in questione e, così, della possibilità di realizzare una qualche plusvalenza mediante cessione.
Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria provinciale di Pavia, con sentenza n. 377/2018, depositata il 16 novembre 2011, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1086/2020, pronunciata il 7 febbraio 2020 e depositata in segreteria il 17 giugno 2020, rigettava l’appello , con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE NOME, sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 1 , commi 626 e 627, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, nello specifico, che sussisterebbe il diritto al rimborso di quanto versato, dato che la revoca dell’opzione fiscale sarebbe derivata da una scelta unilaterale di soggetti terzi (gli amministratori ed i creditori della RAGIONE_SOCIALE), da cui sarebbe conseguita l’insussistenza del presupposto normativo della plusvalenza e, quindi, dell’elemento causale della relativa dichiarazione di volontà.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia o per apparente motivazione, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Ritiene, in particolare, che il giudice di secondo grado avrebbe escluso automaticamente il ricorrere dell’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento dall’assenza di un errore materiale o di duplicazione dell’imposta, senza compiere un acce rtamento in concreto e senza esplicitare le ragioni poste a fondamento della sua decisione.
Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In materia di plusvalenze, l’ opzione per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà del contribuente, che non può, in un secondo momento, essere revocato (v. Cass. 16 novembre 2018, n. 29594; Cass. 24 agosto 2018, n. 21049).
Al riguardo, la scelta di ricorrere alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALE proprie partecipazioni comporta benefici sia in capo al contribuente che all’Amministrazione finanziaria, dato che il primo, con il versamento dell’imposta sostitutiva, in caso di futura cessione, ottiene un risparmio sull’imposta altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affranca ta, mentre la seconda riceve un immediato introito fiscale (cfr. Cass. 19 aprile 2023, n. 10544).
L’obbligazione tributaria così sorta si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, non essendo subordinata alla effettiva realizzazione della plusvalenza a seguito di cessione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni, prevista dall’art. 5 della l. n. 448 del 2001, assumono rilievo la redazione della perizia giurata di stima ed il pagamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi per l’intero importo ovvero con il versamento della prima rata entro i termini indicati dal predetto art. 5» (cfr. Cass. 12 marzo 2018, n. 5981; Cass. 21 febbraio 2020, n. 4659). Il contribuente paga, in tal modo, un’imposta che si sostituisce a quella futura e il cui presupposto non è la futura e incerta plusvalenza, ma l’importo riscontrato effettivamente mediante la perizia giurata che lo stesso contribuente affida al professionista. L’interesse del contribuente a liberarsi dalla futura tassazione della plusvalenza corrisponde all’interesse erariale a incassare un tributo nell’anno in cui il contribuente esercita la facoltà, senza attendere la futura e incerta maturazione della plusvalenza. Né può dirsi che la scelta del contribuente sia solo un’attenuazione del prelievo dovuto “al verificarsi del fatto tassabile”, giacché l’imposta sorge ed è liquidata immediatamente e il beneficio è altrettanto immediato: il contribuente è da quel momento libero di cedere il bene senza essere soggetto a tassazione della plusvalenza (cfr. Cass. n. 21049/2018).
In applicazione di quanto appena richiamato, nel caso di specie, il ricorrente non ha diritto al rimborso di quanto versato con l’imposta sostitutiva in esame. La realizzazione della plusvalenza a seguito di cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni rivalutate non costituisce, infatti, come sopra specificato, presupposto d ell’opzione . Il giudice di seconde cure, pertanto, ha correttamente applicato l’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, non ritenendo sussistente il diritto al rimborso di quanto versato, sulla base della natura irretrattabile della dichiarazione di volontà espressa con l’esercizio dell’opzione fiscale, la quale non è inficiata se non «nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 cod. civ.» (cfr. Cass. 2 agosto 2017, n. 19215; Cass. 20 luglio 2018, n. 19382).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è da rigettare.
Premessa infatti l’incompatibilità logica e giuridica della contemporanea denunzia dell’omessa pronuncia e della motivazione apparente, che rende inammissibile il mezzo, esso è comunque anche infondato. Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, la sentenza è apparentemente motivata quando la stessa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass.1° marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nel caso di specie, invece, il giudice di seconde cure, pronunziando, ha esplicitato il ragionamento logico -giuridico seguito, prima richiamando e poi applicando al caso concreto l’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, avendo attenzione di considerare le caratteristiche proprie dell’opzione fiscale oggetto di discussione, quale la sua non revocabilità.
La sentenza risulta, pertanto, corretta sia in punto di diritto che motivazionale, superando il c.d. minimo costituzionale.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.