Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31054 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
SILENZIO RIFIUTO ALTRI TRIBUTI 2017 PRINCIPIO DI DIRITTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 346/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE n. 782/2021, depositata il 16 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. Nel 2002 COGNOME NOME, socio al 33% della società RAGIONE_SOCIALE, dapprima effettuava una rivalutazione della propria partecipazione societaria e in seguito versava, in tre rate, la relativa imposta sostitutiva, per un valore complessivo di € 14.154,53. Successivamente, nel 2010 e
nel 2012, con due atti notarili, COGNOME NOME donava al figlio COGNOME NOME le citate azioni.
Nel 2017, NOME operava una nuova rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni societarie donate , con determinazione dell’imposta sostitutiva in € 757.680,00 e con versamento della prima rata di € 252.560,00.
In data 8 novembre 2017, COGNOME NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Treviso istanza di rimborso di quanto in precedenza versato dal proprio dante causa, dato che tale somma non era stata dedotta in compensazione.
Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 72/2019, lo rigettava, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 782/2021, pronunciata il 25 maggio 2021 e depositata in segreteria il 16 giugno 2021, rigettava l’appello, con condanna del soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, lett. ee ), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché dell’art. 68, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte dirette) e del divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e di cui all’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in primo luogo, che il caso di specie ricadrebbe tra le ipotesi coperte dal divieto di doppia imposizione, in quanto detto principio troverebbe applicazione non solo quando la stessa imposta venga applicata nei confronti del medesimo soggetto, ma anche quando ciò avvenga nei confronti di soggetti diversi, legati tra loro da particolari relazioni.
In secondo luogo, ritiene che il giudice a quo avrebbe erroneamente qualificato l’imposta sostitutiva di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 come ‘personale’, essendo si invece in presenza di un’imposta ‘reale’, che prescinderebbe dalle caratteristiche personali del contribuente, basandosi esclusivamente e in modo proporzionale sul valore della base imponibile.
In ultimo, ad avviso del ricorrente, lo stesso art. 68, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 sancirebbe la regola della continuità tra donante e donatario del costo fiscalmente riconosciuto. Il donatario, pertanto, con riguardo alle partecipazioni azionarie donate, non solo subentrerebbe nella posizione fiscale del donante, ma anche nelle posizioni giuridiche strettamente connesse alle rivalutazioni effettuate, come se le imposte fossero state da lui stesso versate.
Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso , osserva la Corte quanto segue.
2.1. Il motivo è infondato.
La disciplina della rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati è stata introdotta con l’art. 5 della legge n. 448/2001, rubricato «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati», che ha disposto, per quanto qui rileva, che: i ) «Agli effetti della determinazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. c ) e c-bis ), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, (…), per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1 gennaio
2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima (…), a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi (…)» (comma 1); ii ) «L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c ), del citato Testo Unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo art. 81, comma 1, lett. c-bis ), ed è versata, con le modalità previste dal capo 3 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002» (comma 2); iii ) «L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002 (…)» (comma 3); iv ) «L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’art. 82, commi 3 e 4 del cit. T.U. RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi» (comma 6).
Negli anni seguenti, la normativa è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno riaperto i termini per la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni suddette, consentendo anche che si procedesse a nuove rivalutazioni, con la possibilità di chiedere -successivamente al versamento dell’intero importo o quantomeno della prima rata della nuova imposta sostitutiva – la compensazione o il rimborso della precedente imposta sostitutiva, nei limiti di quanto dovuto sulla base dell’ultima rivalutazione, secondo quanto disposto dall’art. 7, secondo comma, lett. ee ) e ff ) del d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011.
L’imposta sostitutiva in esame, pertanto, è un’imposta volontaria, essendo frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non
affrancata; in cambio (per così dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale (cfr. Cass. 12 novembre 2014, n. 24057; da ultimo ripresa da Cass. 19 aprile 2023, n. 10544).
Essendo una dichiarazione di volontà irretrattabile, la stessa, da un lato, non è soggetta alla disciplina dell’errore propria della dichiarazione di scienza, potendo essere corretta solo «nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 cod. civ.» (cfr. Cass. 2 agosto 2017, n. 19215; Cass. 20 luglio 2018 , n. 19382) e, dall’altro, non può essere revocata, neppure in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il decesso del contribuente, se avvenuto prima della cessione della partecipazione.
Un tale sistema di rivalutazioni, infatti, comporta che il perfezionamento dell’obbligazione tributaria si ha con il versamento, entro i termini stabiliti dall’art. 5 della legge n. 448/2001, dell’intero importo o della prima rata, se rateizzato, dell’imposta sostitutiva, non venendo meno la causa giuridica dell’adempimento se, in un secondo momento, il contribuente non cede la partecipazione, non realizzando così alcuna plusvalenza.
In altri termini, «una volta soddisfatte tali condizioni (n.d.e.: quelle previste dalla legge n. 448/2001), si determina l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria» (Cass. 12 aprile 2019, n. 10298) e, proprio perché non è necessario che vi sia neppure una cessione del bene, non sono a fortiori rilevanti eventi successivi, anche se imprevedibili, che la impediscano.
Coerentemente con tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, infatti, questa Corte ha più volte negato il diritto al rimborso agli eredi del de cuius – contribuente che avesse operato una prima e una seconda rivalutazione, senza tuttavia cedere il bene a causa del suo decesso ( ex multis , si v. Cass. 12 aprile 2019, n. 10298; Cass. 30 giugno 2016, n. 13406).
La peculiarità del caso di specie, tuttavia, richiede ulteriori considerazioni, in particolare in punto di successione nella posizione del donante rispetto alle partecipazioni donate.
Nella fattispecie oggetto di causa, il donatario è solo succeduto nella titolarità RAGIONE_SOCIALE partecipazioni affrancate dal donante e non anche nel diritto al rimborso, che non è sorto perché la seconda rivalutazione non è stata operata dallo stesso contribuente – ancora in possesso del bene già affrancato -, ma da un soggetto diverso, a nulla rilevare la qualifica di donatario , perché in capo a quest’ultimo è sorta una nuova obbligazione tributaria.
Operando un parallelismo, in via ipotetica, si pensi a cosa accadrebbe nel caso di cessione di partecipazioni su cui sia stata già operata una prima rivalutazione da parte del cedente, e su cui successivamente se ne effettui un’altra ad opera del cessionario. La giurisprudenza di questa Corte ritiene al riguardo che «in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione ed al versamento dell’imposta, ragguagliata al nuovo valore RAGIONE_SOCIALE azioni, dal momento che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. ee ) ed ff ), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso» (cfr. Cass. 4 aprile 2019, n. 9431). Inoltre, «in tema di imposta sostitutiva sui capital gains , il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell’imposta, può chiedere, se è ancora in possesso di tale bene, ove venga introdotta una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore, con diritto – anche nell’assetto antecedente
alla vigenza dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011 ad usufruire del rimborso» (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18712).
Quanto appena richiamato è applicabile anche al caso di specie, dato che la donazione di un bene ne comporta la cessione per spirito di liberalità.
Va rilevato, peraltro, che l’art. 68, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 (riguardante le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie ricevute in donazione) prevede che, ai fini della determinazione del costo fiscale, si continui ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario. In sostanza, al fine di evitare salti di imposta, il legislatore ha stabilito che si deve tener conto del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Come precisato nelle circolari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 165/E del 24 giugno 1998 e n. 52/E del 10 dicembre 2004, tale scelta è dettata da esigenze antielusive, e quindi per evitare che la donazione possa essere utilizzata come strumento per elevare artificiosamente il costo della partecipazione o del titolo. Pertanto, in caso di donazione, il cedente deve assumere lo stesso costo o valore di acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello rideterminato.
La finalità della norma è dunque quella di assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori. Tuttavia, essa non ha l’effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante.
L’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, infatti, trattandosi di un’imposta personale, assolve alla funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.
Inoltre, occorre evidenziare che l’articolo 7, comma 2, lett. ee ), del d.l. n. 70/2011, che prevede lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni. Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell’imposta già pagata.
Deve ritenersi, pertanto, che, in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2014, i donatari non possano scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dai donanti (in tal senso, appare condivisibile la Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 91/E del 17 ottobre 2014).
2.2. Il ricorrente evidenzia, peraltro, che, con riferimento a vicenda analoga, riguardante la cessione di altre quote della medesima società ad una parente del COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1056/2021 depositata il 26 agosto 2021, passata in giudicato, ha accolto l’appello della contribuente, anch’essa donataria di una quota di partecipazione, dichiarando dovuto il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata dal dante causa. Trattasi, tuttavia, di giudicato irrilevante e non opponibile qu ale giudicato ‘esterno’, in quanto vertente tra parti diverse (nel mentre l’opponibilità del giudicato esterno presuppone l’identità RAGIONE_SOCIALE parti: Cass., sez. U., 16 giugno 2006, n. 13196; Cass. 7 dicembre 2021, n. 38950). Inoltre, la formazione di un giudicato esterno opponibile trova ostacolo in relazione alla pura “interpretazione giuridica” della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento,
tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass. 21 ottobre 2023, n. 23723).
2.3. Manifestamente infondata appare, infine, la questione di legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 7, comma 2, lett. ee ), del d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal ricorrente.
Ed invero, non pare ravvisabile, nella specie, né una disparita di trattamento tra contribuenti, né una violazione del principio di capacità contributiva, visto che l’imposta sostitutiva è applicata a differenti soggetti, in relazione a diverse rivalutazioni effettuate.
Il diritto al rimborso, peraltro, come già visto, spetta soltanto al soggetto che abbia già versato l’imposta sostitutiva in occasione della prima rivalutazione, e ciò in virtù del carattere personale dell’opzione fiscale sopra specificata, che si caratterizza per essere una dichiarazione di volontà non revocabile. Diversamente, infatti, la stessa ratio di ‘scambio’ tra ‘risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta s ulla plusvalenza non affrancata ‘ per il contribuente e ‘immediato introito fiscale’ per l’Amministrazione non troverebbe più ragion d’essere.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con l’affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell’imposta, ragguagliata al nuovo valore RAGIONE_SOCIALE azioni, dal momento che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. ee ) ed ff ), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso» .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.