Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23387-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresen tata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 91/3/2017 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del l’UMBRIA , depositata l’1 /3/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del l’RAGIONE_SOCIALE, in sede di rinvio da Cass. n. 7248/2016, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 147/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimento del ricorso proposto avverso atto di diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del d.P.R. n. 601/73 per euro 689.754,18 come dichiarato nella denuncia del 30 settembre 2005, avendo l’Ufficio negato il rimborso rilevando la tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza, essendo decorso il termine previsto dall’articolo 77 d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall’art. 20 d.P.R. n. 601/1973 dal giorno del pagamento, effettuato dalla incorporata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE s.p.a. con moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO in data 2 novembre 2004, per il che la richiesta andava presentata entro il 2 novembre 2007, mentre RAGIONE_SOCIALE S.p.A. aveva presentato ricorso sostenendo che doveva applicarsi alla fattispecie l’ordinario termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso ed, in subordine, sostenendo che il termine triennale decorreva dalla data RAGIONE_SOCIALEa denuncia e non da quella del pagamento;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico mezzo la Società denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 7 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato la decadenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente con riguardo all’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALEa versata imposta sostitutiva sui finanziamenti in quanto proposta oltre il termine di tre anni dalla data del pagamento;
1.2. la censura è fondata;
1.3. preliminarmente va evidenziato che il regime impositivo disciplinato dagli articoli 15-20bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta -consistente nel pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e RAGIONE_SOCIALEa tassa sulle concessioni governative -e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva;
1.4. in particolare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 vigente ratione temporis , gli enti che effettuano le suddette operazioni, indicate dagli articoli 15 e 16, devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, le somme sulle quali si commisura l’imposta dovuta, indicando separatamente l’ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all’aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all’aliquota ridotta di cui all’art. 18 e quello dei finanziamenti previsti dall’art. 19;
1.5. in particolare, secondo le norme applicabili ratione temporis i soggetti che effettuano le operazioni rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ imposta sostitutiva devono presentare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE due dichiarazioni per ciascun esercizio, la prima, relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre, va prodotta entro tre mesi dalla conclusione di questo, la seconda, per la restante frazione di esercizio, va presentata entro tre mesi dalla chiusura RAGIONE_SOCIALEo stesso , in tal senso disponendo l’art. 8, comma 4, del d.l . 27 aprile 1990, n. 90, superando le statuizioni RAGIONE_SOCIALE‘ art. 20 cit., rimasto formalmente immutato;
1.6. l’Ufficio annota, dunque, su un esemplare RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta e lo restituisce all’ente, che deve provvedere al pagamento nei trenta giorni successivi a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, e, contestualmente al versamento
RAGIONE_SOCIALE‘imposta relativa al primo semestre, va corrisposto l’acconto per il secondo semestre, in misura pari al 90% RAGIONE_SOCIALEa suddetta imposta (art. 3, commi 3 e 3 -bis , d.l. 13/05/1991 n. 151, conv.), misura elevata dal 90% al 300% dalla legge di conversione del d.l. n. 168/2004 limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto ;
1.7. l’eventuale eccedenza RAGIONE_SOCIALE‘acconto rispetto a quanto dovuto per il secondo semestre può essere scomputata dal debito relativo ai semestri successivi, salvo chiederne il rimborso all’Ufficio competente nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l’eccedenza (art. 3, comma 3 -bis , d.l. n. 151/1991 cit.);
1.8. il d.P.R. n. 601/1973 , diversamente da altre leggi d’imposta, non contiene, peraltro, un’espressa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa materia , ma ciò non provoca un vuoto di disciplina, a causa del rinvio – seppur generico ad altra fonte legislativa;
1.9. l’art. 20, comma 4, del citato decreto, rimanda , infatti, all’imposta di registro «per la rettifica RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, per l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva »;
1.10. tale rinvio determina l’applicabilità, con riguardo al caso in esame relativo al termine di decadenza per l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta, del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (richiamato anche dall ‘art. 3, comma 3, d.l. n. 151/1991 cit.) , secondo il quale il rimborso di quanto indebitamente pagato per imposte, sanzioni e interessi di mora «deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni» decorrenti: a) «dal giorno del pagamento» indebito, il quale, però, non venga effettuato in esito alla notifica di un provvedimento impositivo (di liquidazione o di accertamento; b) «se posteriore» al giorno del pagamento, dal giorno «in cui è sorto il diritto alla restituzione»;
1.11. ciò posto, nel caso in esame , dall’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e dagli atti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti emerge, in fatto, che: in data
2.11.2004 RAGIONE_SOCIALE (incorporata in RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’1.7.2005 ) aveva effettuato un pagamento a titolo di acconto relativo a ll’ imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine; in data 30 settembre 2005 la società incorporante aveva presentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 ss. d.P.R. n. 601/1973 , la dichiarazione relativa alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine poste in essere dalla società incorporata nel primo semestre 2005, da cui emergeva un credito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Erario; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in pari data, aveva provveduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, riconoscendo il relativo credito; in data 24 settembre 2008 RAGIONE_SOCIALE aveva presentato istanza per il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme risultanti dalla dichiarazione precisando che «in mancanza del presupposto per l’applicazione del tributo a decorrere dall’1/7/2005, la società incorporante non avrebbe potuto in nessun caso scomputare il credito dall’eventuale debito risultante dalle dichiarazioni successive»; l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato in data 2 dicembre 2009 il provvedimento di diniego di rimborso sostenendo che la società incorporante avrebbe dovuto presentare l’istanza non oltre il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, così come previsto dall’art. 77 cit.;
1.12. in applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa dianzi illustrata, deve ritenersi, che in siffatta ipotesi di eccedenza del versamento d’imposta rispetto al debito effettivo, il termine triennale non decorre se non dalla «dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l’eccedenza» (art. 1, comma 3 -bis , d.l. n. 151/1991 cit.), con conseguente liquidazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, non essendo prima l’istanza di rimborso proponibile;
1.13. la pretesa azionata nel presente caso dal l’istituto di credito si sottrae al regime decadenziale del citato art. 77, lett. a, in quanto la domanda di rimborso di cui si discute dipende unicamente dal verificarsi di un evento nei termini dianzi illustrati, successivo al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘acconto, e solo a seguito del quale potrebbe affermarsi che detto pagamento non era più dovuto, o non in quella misura, divenendo così
l’eventuale credito del contribuente per l’eccedenza di imposta versata certo, liquido ed esigibile;
1.14. alla stregua di tali riflessioni, deve allora riconoscersi che nella specie tra la liquidazione finale RAGIONE_SOCIALE‘imposta da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio , effettuata in data 30 settembre 2005, e la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso (24 settembre 2008) non è decorso un termine eccedente il triennio, con la conseguente mancata decadenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente dalla ripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza di imposta versata;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
considerata la novità e l’assenza di precedenti giurisprudenziali di questa Corte sulle questioni oggetto di causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da