Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32344 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/12/2025
Registro Invim Rimborso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19103/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-controricorrente
–
avverso la sentenza n. 432/5/17, depositata il 13 febbraio 2017, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
-Sulla base di due motivi, RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 432/5/17, depositata il 13 febbraio 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su di un’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ed ipocatastali, versate in relazione alla registrazione di un atto (del 26 luglio 2011) recante cessione di un suolo edificatorio.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che -proposta l’istanza di rimborso, ed introdotto lo stesso giudizio di impugnazione, da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, – essa esponente aveva notificato il ricorso in appello solo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così che il giudice del gravame -a fronte di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario -avrebbe dovuto dispo rre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte che era stata pretermessa;
1.1 -Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 42, comma 1, e 57, comma 2.
Deduce, in sintesi, la ricorrente che, nella fattispecie, l’atto impositivo -che era stato notificato solo al AVV_NOTAIO in esito alla
registrazione telematica dell’atto recava, in buona sostanza, il disconoscimento di una reclamata agevolazione così che veniva in considerazione la liquidazione di un’imposta di natura complementare alla cui stregua la legittimazione passiva (con la stessa soggettività di imposta) si correlava esclusivamente alla posizione sostanziale di essa esponente cui (allora) l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato.
-Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
2.1 -Secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, in tema d’imposta di registro, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, operando quale mero responsabile d’imposta – inteso, alla stregua del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3, come soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, – non è legittimato – ai di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito dallo stesso (v. Cass., 8 marzo 2006, n. 4954 nonché, in motivazione, Cass., 21 giugno 2016, n. 12759), circostanza che, nella fattispecie nemmeno emerge, – alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento dell’imposta, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto, e la disposizione di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, limita il diritto al rimborso al contribuente, ed al «soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata», unici interessati alla corretta determinazione dell’imposta (v. Cass., 21 novembre 2002, n. 16390 cui adde Cass., 21 giugno 2016, n. 12759, cit.; Cass., 6 maggio 2005, n. 9439; Cass., 23 settembre 2004, n. 19172).
2.2 – Ancora di recente, poi, le Sezioni Unite della Corte, hanno rimarcato che in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir
meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello debba ritenersi venuto meno (Cass. Sez. U., 30 aprile 2024, n. 11676).
Risultando, quindi , che, nella fattispecie, l’istanza di rimborso era stata presentata da chi ne aveva titolo (la contribuente), e questa stessa parte processuale avendo omesso la notifica del ricorso in appello nei confronti di chi (il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO) di detta legittimazione attiva al rimborso non era titolare, venivano (così) in considerazione cause scindibili a fronte RAGIONE_SOCIALE quali la stessa integrazione in appello del contraddittorio processuale non risultava necessaria.
2.3 -Va, da ultimo, rimarcato che -sinanche nelle ipotesi in cui l’integrazione del contraddittorio risulti necessaria la Corte ha avuto modo di statuirne l’irrilevanza processuale, a fronte di ricorso manifestamente infondato, a salvaguardia del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, diritto che impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Cass., 5 maggio 2025, n. 11825; v., altresì, Cass., 5 maggio 2025, n. 11825; Cass., 15 maggio 2020, n. 8980; Cass., 11 marzo 2020, n. 6924; Cass., 17 giugno 2019, n. 16141; Cass., 21 maggio 2018, n. 12515).
3. -Il secondo motivo è manifestamente destituito di fondamento.
3.1 -In termini generali, la Corte ha già avuto modo di rilevare che qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perchè contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione (v., ex plurimis , Cass., 29 novembre 2019, n. 31236; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 4 dicembre 2008, n. 28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672; Cass., 2 settembre 2004, n. 17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792).
E si è, altresì, rilevato che la stessa decadenza formatasi in relazione all’istanza di rimborso, attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, sicché essa è sottratta al regime RAGIONE_SOCIALE eccezioni nuove (v. Cass., 12 maggio 1992, n. 5620 cui adde Cass., 26 settembre 2017, n. 22399; Cass., 13 gennaio 2015, n. 317; Cass., 10 febbraio 2012, n. 1964; Cass., 14 gennaio 2011, n. 791; Cass., 19 luglio 2002, n. 10591; Cass., 28 luglio 2000, n. 9940; Cass., 10 dicembre 1997, n. 12481; Cass., 7 agosto 1993, n. 8572 ; con riferimento alla decadenza dall’impugnazione dell’atto impositivo v., in tema di imposta di registro, Cass., 6 maggio 2021, n. 11923; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4760).
3.2 -Con specifico riferimento, poi, all’imposta di registro, la Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di considerare la distinta posizione dei soggetti passivi dell’imposizione nel contesto della responsabilità solidale che li avvince (d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57), rimarcando, in particolare, che la relazione che intercorre tra il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e le parti dell’atto sottoposto a tassazione non è paritetica, ma secondaria o dipendente, la responsabilità del AVV_NOTAIO trovando ragione giustificativa «nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel
rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività» (v., in particolare, Cass., 21 giugno 2016, n. 12759, cit.).
Si è, quindi, precisato – nel sopra delineato contesto regolatorio della istituita solidarietà tributaria (art. 57, cit.) -che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 1292 cod. civ., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi ai fini dell’adempimento, per cui non è tenuta alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti degli altri condebitori (v., ex plurimis , Cass., 3 febbraio 2017, n. 2864); e, più specificamente, che deve ritenersi legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’amministrazione nei confronti del AVV_NOTAIO che ha registrato l’atto, «poiché lo stesso, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri» (v. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047 cui adde Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; v., altresì, Cass., 8 marzo 2006, n. 4954).
3.3 – I principi di diritto appena esposti sono stati, poi, ritenuti estensibili alla registrazione telematica dell’atto, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, artt. 3bis e 3ter , che ha comportato «un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e riscossione dell’imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione», senza, con ciò, alterare il complessivo assetto del d.P.R. n. 131 del 1986, quanto alla responsabilità del AVV_NOTAIO per il pagamento dell’imposta e, nello specifico, quanto al disposto di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, alla cui stregua il AVV_NOTAIO è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con le parti dell’atto (Cass., 7 giugno 2019, n. 15450; Cass., 30 maggio 2018, n. 13626), né precludere alle parti contraenti
l’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio , e notificato al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in quanto la previsione dell’avviso di liquidazione al AVV_NOTAIO vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento (Cass., 10 novembre 2020, n. 25119; Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493).
E si è, quindi, precisato che il pagamento dell’imposta a fronte dell’avviso di liquidazione notificato al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri condebitori solidali (parti contraenti), i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, parti che, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29618; Cass., 7 marzo 2023, n. 6864; Cass., 24 marzo 2021, n. 8291).
Né diversamente rileva – così come prospettato dalla ricorrente con riferimento alla qualificabilità dell’imposta come complementare, la qualificazione del tributo oggetto di liquidazione siccome una siffatta qualificazione andava, per l’appunto, fatta valere con le sue ricadute sul piano della stessa solidarietà passiva -con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione che, come anticipato, era proponibile dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO oltrechè dalle stesse parti contraenti (per il rilievo che la pretesa al rimborso può essere esercitata, da parte del contribuente soggetto passivo dell’imposta, «in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta, ma non certamente in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo
divenuto inoppugnabile per la mancata impugnazione», v. Cass., 7 novembre 2024, n. 28684).
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME