Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20382 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7330/2019 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
-resistenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di NAPOLI n. 8089/2018 depositata il 26/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, odierno ricorrente, in data 07.03.2008 aveva acquistato per atto notarile un immobile in Castellabate (SA) versando la somma di euro 6.200,00 a titolo di imposta catastale, registro e bollo. Successivamente, aveva appreso da un controllo catastale che le rendite erano state variate, in riduzione, in esecuzione della sentenza
della commissione tributaria n. 255/13/2004, annotata in data 14.10.2011. In base a tale variazione risultava che lo stesso aveva effettuato un esborso non dovuto per imposte catastali, di bollo e di registro (nel dettaglio, avrebbe dovuto versare euro 2.760,00 mentre ne aveva versati 6.200,00). Aveva dunque inoltrato diverse istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate competente (il 17.6.2014, sollecitata il 17.1.2014), senza esito.
Proponeva dunque ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, la quale accoglieva il ricorso.
L’Agenz ia delle Entrate proponeva indi appello, chiedendo la riforma della gravata decisione. Il ricorrente non si costituiva e la Commissione Regionale, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il ricorso, sul presupposto che il termine triennale previsto dalla normativa decorresse dal pagamento dell’imposta, dichiara ndo decaduto il contribuente dal diritto al rimborso.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso meramente formale l’Agenzia delle Entrate
Successivamente il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.77 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1 986. La CTR avrebbe errato nell’applicare la norma, in quanto la stessa dispone che la domanda di rimborso decorre dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione, ove successivo.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Si pone il problema, nella fattispecie, della determinazione della decorrenza del termine di conoscenza del diritto al rimborso della imposta catastale, di bollo e registro, in caso di sentenza modificativa della rendita catastale che sia intervenuta preced entemente all’atto
oggetto di imposta di registro, ma che non risulti ancora annotata al catasto al momento del rogito.
1.3. Risulta invero in atti – e non è contestato dalla Agenzia – che l’annotazione della sentenza favorevole , con conseguente modifica della rendita, era stata effettuata solo in data 14.10.2011, data da cui si deve ritenere che decorra il termine dei tre anni per la richiesta di rimborso.
1.4. Nel caso di specie, la rideterminazione della rendita, ancorché anteriore alla stipula (in quanto determinata da una sentenza del 2004) è stata difatti annotata con forte ritardo, cioè solo nel 2011.
1.5. Deve dunque ritenersi che sino a tale data l’acquirente non potesse averne conoscenza. Del pari, il notaio rogante doveva attenersi alla rendita risultante dagli atti catastali.
1.6. Ne consegue che la data da cui poteva essere richiesto il rimborso, ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -a tenore del quale ‘1. Il rimborso dell’imposta, e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione’ -, deve essere individuata nel momento della annotazione, e non, invece, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, essendo necessario, per il terzo, l’ulteriore adempimento della annotazione perché possa dirsi sorto il diritto alla restituzione.
1.7. Se ne deve quindi concludere che, nel caso di sentenza modificativa della rendita catastale che sia intervenuta precedentemente all’atto oggetto di imposta di registro, catastale e di bollo, ma che non risulti ancora annotata al catasto al momento del rogito, vale, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 77, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la data di annotazione nel catasto della variazione conseguente al passaggio in giudicato della
sentenza, la quale costituisce il momento in cui può dirsi sorto il diritto alla restituzione.
1.8. Ne segue l’accoglimento del motivo.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 e n.5, per errata interpretazione della documentazione probatoria esibita, delle affermazioni avverse e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la data di presentazione della istanza di rimborso sarebbe quella del 17.06.2014, comprovata dalla certificazione protocollata ufficiale della stessa Agenzia, e non quella del 17.10.2014, in cui tale istanza, già depositata, sarebbe stata depositata.
2.1. Nel caso di specie il contribuente ha acquistato l’immobile nel 2008, mentre la variazione catastale è avvenuta in esecuzione di sentenza del 2004 e, come detto, risulta annotata solo in data 14.10.2011. La data di deposito della prima istanza di rimborso da parte del contribuente è del 17.6.2014 (cfr. fasc. 2, n. 6), e non, come sostenuto dalla CTR, il 17.10.2014 (che costituisce invece la data del successivo sollecito), sicché, rispetto al termine triennale di legge, la istanza di rimborso è da considerarsi tempestiva.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è dunque fondato.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.