Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5591 -2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4025/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 2/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 18195/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso dell’imposta di registro (anno 2007) versata relativamente ad atto di compravendita di terreno edificabile.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «omesso esame del deciso contenuto del ricorso proposto aventi alla Commissione tributaria provinciale, … correlato a tutte le questioni poi dibattute nel giudizio di appello (art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.)» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di valutare le argomentazioni della ricorrente sia circa la tempestività della richiesta di rimborso, presentata il 30.12.2013, decorrendo il dies a quo dalla data di entrata in vigore della legge n. 10/2011, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, sia in merito all’equiparabilità tra piano di lottizzazione previsto dall’art. 28 Legge n. 1150/1942 e piano particolareggiato.
1.2. Le doglianze sono inammissibili in quanto la ricorrente, dopo aver riprodotto il contenuto degli atti difensivi del primo grado, censura la sentenza di appello, lamentando un’omessa pronuncia sulle questioni dianzi illustrate, e riconduce promiscuamente tale omissione alle
fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., senza alcuna ulteriore specificazione, il che si sostanzia, dunque, nella prospettazione con un unico motivo di una molteplicità di profili di illegittimità tra loro confusi ed indifferentemente combinati, che addossa alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere per ciascuno di essi.
1.3. Trattasi, pertanto, di ipotesi di motivi cosiddetti «misti», in quanto contenenti una miscellanea inestricabile di vizi eterogenei ( errores in iudicando e in procedendo , vizi motivazionali), che questa Corte ha ritenuto, in innumerevoli precedenti, inammissibili, poiché finiscono per riversare impropriamente sul giudice di legittimità il compito di individuare ed isolare, all’interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., in violazione del principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso per cassazione (cfr. ex plurimis Cass. nn. 7340/2023, 23995/2022, 10974/2021, 15834/2020, 16756/2019, 26790/2018, 27458/2017, 19133/2016).
1.4. Per completezza, la questione circa la mancata decorrenza del termine di decadenza per l’azione di rimborso dalla data indicata dalla ricorrente è stata espressamente esaminata e decisa nella sentenza impugnata, mentre non assume alcun rilievo l’ulteriore doglianza circa la natura del piano di lottizzazione ai fini della concessione del rimborso, trattandosi di questione rimasta assorbita nella sentenza impugnata in conseguenza della decadenza della contribuente rispetto al richiesto rimborso.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 77 d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 1, comma 23, Legge n. 10/2011, dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 , per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’istanza di rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine di tre anni dalla data del
versamento (2007), sebbene il diritto al rimborso fosse insorto in epoca successiva al pagamento (2011).
2.2. La doglianza è fondata.
2.3. In tema di imposta di registro, stante il tenore letterale dell’art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, il rimborso dell’imposta deve essere, infatti, richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto.
2.4. La ricorrente ha specificamente dedotto, nel ricorso introduttivo (trascritto in parte qua nel ricorso in cassazione, pag. 9), di aver richiesto il rimborso dell’imposta versata per aver completato l’intervento edilizio, relativo all’immobile compravenduto nel 2007, nel termine di legge «inizialmente previsto in cinque anni, prorogato a otto anni dalla Legge 10/2011, di conversione del c.d. ‘mille proroghe’ D.L. 225/2010».
2.5. I giudici di appello hanno, dunque, erroneamente ritenuto la decadenza della società contribuente dal diritto al rimborso per essere decorso il termine triennale di cui all’art. 77 d.P.R. n. 131/1986, atteso che, nel caso in esame, il diritto alla restituzione era sorto soltanto a seguito del d.l. n. 225/2010, convertito in l. n. 10/2011, né è conferente il rilievo circa l’irretroattività della norma in questione, atteso che l’intervento legislativo ha determinato, nel caso di specie, unicamente la proroga da cinque a otto anni del termine entro cui completare l’intervento edilizio, cui era finalizzato il trasferimento di proprietà, con la conseguenza che deve ritenersi tempestiva la richiesta di rimborso del 30/09/2013, formulata, pertanto, prima del decorso del termine triennale (cfr. in termini Cass. n. 32215 del 2024 in motiv.).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., «omesso esame della equiparabilità del terreno de quo ai piani particolareggiati e della … perizia asseverata di parte … violazione dell’art. 115 c.p.c.».
3.2. Le doglianze sono inammissibili trattandosi di questione assorbita nella statuizione della sentenza oggetto del secondo
motivo di ricorso, e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio.
Ne consegue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il terzo, con rinvio della causa, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità