Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25754 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16145/2021 R.G. proposto da : COGNOME con l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sede in GENOVA n. 748/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data il 13 luglio 2010 il ricorrente ha acquistato un immobile tramite procedura esecutiva, con pagamento dell’imposta di registro sull’intero prezzo di aggiudicazione, usufruendo dell’agevolazione “Prima Casa” ( ex art. 1, nota II-bis, TUR), non essendo possibile applicare il più vantaggioso criterio del “prezzo-valore”, riservato solo agli acquisti sul libero mercato. Il successivo 11 luglio 2011 vi ha trasferito la residenza, consolidando l’agevolazione e, in data 17 giugno 2014, dopo che con sentenza n. 6/2014 la Corte Costituzionale ha esteso il criterio del “prezzo-valore” anche alle vendite da esecuzioni forzate, ha presentato istanza di rimborso per ottenere la differenza d’imposta, ricalcolata secondo il nuov o criterio.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’istanza per tardività, ritenendo applicabile il termine triennale di decadenza ex art. 77 TUR, decorso dal versamento (28 giugno 2010) e, quindi, che lo stesso fosse scaduto il 28 giugno 2013. Il ricorrente ha proposto impugnazione.
Con sentenza 2050/2016 la CTP di Genova ha accolto il ricorso, cui è seguito l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR ha indi accolto l’appello, ritenendo che fosse decorso il termine triennale di prescrizione per richiedere il rimborso, in quanto il dies a quo della prescrizione coincide con quello del pagamento e non con la data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza della Corte C ostituzionale n. 6/2014 che ha esteso il ‘prezzo -valore’ anche alle ipotesi di vendite forzate). Ha ritenuto altresì che non potesse trovare applicazione nella specie l’art. 2042 c.c. (ingiustificato arricchimento) stante il carattere sussidiario di tale azione, che non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., in merito alla determinazione del dies a quo dell’azione di rimborso ex art. 77, d.P.R. n. 131/1986, in presenza di agevolazione c.d. Prima Casa.
Ad avviso del ricorrente, in presenza dell’agevolazione per la prima casa, l’obbligazione tributaria si definisce solo quando il contribuente trasferisce la residenza o scade il termine di diciotto mesi previsto per farlo, ed è solo da quel momento che è possibile determinare con certezza eventuali differenze tra il dovuto e quanto provvisoriamente versato (e, quindi, in tale momento sorge il diritto al rimborso). Nel caso specifico, il trasferimento di residenza è avvenuto l’11 luglio 2011, sicché il termine triennale per la richiesta di rimborso sarebbe iniziato l’11 luglio 2011 e scaduto l’11 luglio 2014.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la carenza di motivazione, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, ed ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.) in merito alla determinazione del dies a quo dell’azione di rimborso ex art. 77, d.P.R. n. 131/1986, in presenza di agevolazione Prima Casa.
La CTR avrebbe implicitamente rigettato la sua argomentazione sulla decorrenza del termine di rimborso (legata al consolidamento dell’agevolazione Prima Casa tramite il trasferimento di residenza), ma la sentenza sarebbe comunque viziata da una totale mancanza di motivazione sul punto, non contenendo alcuna considerazione, concetto, espressione, frase o parola riferibile alla specifica doglianza relativa al dies a quo .
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l’art. 1,
nota II bis, lettera a) , Tariffa stesso decreto, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., sempre con riferimento alla determinazione del dies a quo dell’azione di rimborso ex art. 77, d.P.R. n. 131/1986, in presenza di agevolazione Prima Casa.
In caso di applicazione della detta a gevolazione, l’imposta di registro versata inizialmente ha carattere provvisorio. L’obbligazione tributaria si consolida, secondo il ricorrente, solo quando il contribuente trasferisce la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi, o alla scadenza di tale termine. Solo da quel momento è possibile determinare con certezza l’imposta dovuta e, di conseguenza, solo in tale momento nascerebbe il diritto alla restituzione di eventuali somme versate in eccesso.
In alternativa, propone una variante interpretativa, ugualmente a lui favorevole, secondo la quale il dies a quo va determinato sempre alla scadenza dei diciotto mesi (nel caso di specie il 13 gennaio 2012, essendo l’atto del 13 luglio 2010), portando la scadenza del triennio al 13 gennaio 2015 e confermando la tempestività dell’istanza di rimborso del 17 giugno 2014.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente correlati.
La tesi del ricorrente non merita accoglimento.
Si tratta di un immobile acquisito tramite asta, pagando l’imposta di registro sull’intero prezzo di aggiudicazione ( con l’agevolazione ‘Prima Casa’ ) , non potendosi applicare il criterio del ‘prezzo -valore’, allora riservato agli acquisti sul libero mercato, rispetto al quale -a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014 -è stato richiesto un successivo rimborso.
5.1. Nel caso di specie trova applicazione l’art. 77 d.P.R. 131/1986, il quale dispone che ‘1. Il rimborso dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti
la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione’.
Va rammentato che le sentenze di illegittimità costituzionale di una norma -esito in base al quale si invoca il diritto al rimborso nel caso di specie -trovano un limite di applicazione nei rapporti esauriti.
5.2. Questa Corte ha già chiarito, con riferimento a diversa imposta, che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass. 24/07/2018, n. 19606 (Rv. 649826 – 01)).
In questo stesso senso, questa sezione ha poi affermato anche che in tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall’origine, con l’ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale (o della contrarietà all’ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (Cass. 08/10/2010, n. 20863 (Rv. 615008 – 01)).
In termini, anche successive e più recenti pronunce (v. Cass. 12/10/2020 n. 21979).
5.3. Nella fattispecie il problema che il ricorrente pone è, dunque, quello di verificare quale sia il termine da individuare ai fini della decorrenza del termine di pagamento, ed in particolare se lo stesso decorra dal compimento dei 18 mesi di trasferimento della residenza, inteso quale consolidamento dell’agevolazione e, quindi, del successivo diritto al rimborso della maggiore imposta versata, o, invece, dal versamento originario dell’imposta. Non è in proposito in discussione che il ricorrente in data 11 luglio 2011 abbia trasferito la residenza nell’immobile acquistato, consolidando l’agevolazione. Parimenti, è incontestato che, in data 17 giugno 2014, il contribuente abbia presentato istanza di rimborso per ottenere la differenza d’imposta, ricalcolata secondo il nuovo criterio.
5.4. Tuttavia, la data del versamento (cioè il 13 luglio 2010) è anteriore di oltre tre anni e, alla luce degli orientamenti sopra menzionati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, essa costituisce il dies a quo per calcolare la tempestività della istanza di rimborso.
La richiesta è quindi intervenuta oltre tre anni dal maturare del diritto al rimborso, correttamente calcolata dal versamento e non dal compimento dei 18 mesi per il trasferimento della residenza, tanto più osservandosi che la decisione della Corte Costituzionale non ha inciso sui presupposti dell’agevolazione (qui riconosciuta) ma sulla base imponibile; vale a dire su un elemento della fattispecie impositiva rilevante ab initio .
5.5. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione della norma in questione.
5.6. I primi tre motivi vanno quindi rigettati.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, comma 1, e 2042 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in riferimento alla disciplina dell’arricchimento senza causa.
Anche qualora l’istanza di rimborso dell’imposta di registro dovesse essere considerata tardiva ai sensi del termine triennale previsto dall’articolo 77 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR), il contribuente avrebbe comunque diritto alla restituzione dell’importo non dovuto sulla base del principio generale dell’arricchimento senza causa previsto dall’articolo 2041 c.c., il quale ha un termine di prescrizione ordinario decennale.
6.1. Il motivo va rigettato.
Non può essere invocata l’azione di indebito arricchimento, in quanto tale azione non può essere qui considerata come sussidiaria, essendovi un’ azione tipica di rimborso prevista dall’ordinamento e non esperita ritualmente e tempestivamente dal contribuente.
In altre parole, non può invocarsi l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria , poiché essa, per sua natura, ha carattere sussidiario e può essere esperita soltanto in mancanza di altri rimedi giuridici. Nel caso di specie, l’ordinamento già prevede un’azione specifica di rimborso, che il contribuente avrebbe dovuto esercitare nei modi e nei termini (decadenziali) stabiliti dalla legge. La mancata proposizione, rituale e tempestiva, di tale azione esclude la possibilità di ricorrere, in via sostitutiva, all’azione generale di arricchimento senza causa, la quale non può essere utilizzata come rimedio alternativo o surrogatorio rispetto a strumenti rimediali tipici messi a disposizione dal legislatore.
La censura non può conseguentemente essere accolta.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la
presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME